CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 maggio 2013, n. 12187
Tributi – Contenzioso – Fondi comuni d’investimento – Legittimazione ad agire – Limiti
Svolgimento del processo
Il ricorso proposto dalla P. Società di Gestione del Risparmio s.p.a. ha ad oggetto il regolamento necessario di competenza proposto a seguito dell’ordinanza del 26/4/2012 con la quale la CTP di Milano ha dichiarato la litispendenza, disponendone altresì la cancellazione dal ruolo, della causa proposta davanti a tale organo, finalizzata all’annullamento del provvedimento di attribuzione del codice fiscale al Fondo Immobiliare Diomira, gestito dalla P. s.p.a., con altra causa avente il medesimo oggetto, pendente davanti al Tar Lazio. La ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare la competenza della CTP di Milano a decidere la controversia, assumendo l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria della litispendenza stante la diversità del petitum e della causa petendi tra le due domande , nonché la “diversità” dei giudici aditi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate la quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 546/92, il difetto di legittimazione processuale della ricorrente, la carenza di interesse ad agire, nonché l’infondatezza nel merito del ricorso.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione formulata dalla controricorrente alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 16605 del 15/07/2010 ) che il collegio condivide, secondo cui “i fondi comuni d’investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un’autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia”.
Va altresì disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso. In proposito questa Corte, già con ordinanza 26/5/2005, n. 11140, ha ritenuto che il divieto posto dal quarto comma dell’art. 5 cit. risulta inserito ” in un complesso normativo, integrante microsistema, contenuto negli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 546 del 1992, che riguarda la disciplina della competenza, essenzialmente per territorio, delle commissioni tributarie, e si riferisce alle decisioni che queste possono essere chiamate a rendere in ordine a tale competenza”; e che “risalta all’evidenza che l’esclusione dell’esperibilità del regolamento di competenza da tale norma prevista non può non riguardare altre decisioni che non siano quelle rese dalle commissioni tributarie specificamente sulla propria competenza alla stregua della disciplina richiamata”. Il divieto in questione non è quindi riferibile, in alcun modo, ai rimedi esperibili contro il provvedimento in esame; e, alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, d.lgs. cit. e 42 cod. proc. civ., deve ritenersi ammissibile l’istanza proposta. Né può escludersi un interesse della ricorrente a tale pronuncia sul rilievo che l’attribuzione del codice fiscale costituisce atto endoprocedmentale che autonomamente non può incidere sulla sfera giuridica dell’interessato- come eccepito dalla controricorrente-1 in quanto l’utilità giuridica che può derivare alla parte dall’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza è costituita nell’investire la CTP di Milano dell’esame del ricorso davanti alla stessa prodotto.
Fondato è altresì il ricorso laddove si lamenta che il giudice abbia ” equiparato ed assimilato i rapporti tra uffici diversi del medesimo organo giudiziario ai rapporti tra organi giudiziari diversi”. Costituisce principio di diritto consolidato di questa Corte quello secondo cui ” la litispendenza, ai sensi ed agli effetti dell’art. 39 c.p.c. si riferisce alla proposizione della stessa causa davanti a giudici diversi nell’ambito della giurisdizione ordinaria, e, pertanto, non può valere ad introdurre deroghe ai criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice di diversa giurisdizione, ancorché aditi con la medesima domanda.” ( Cass. 30/7/2007, n. 16834; Cass. civ. SS.UU. n. 5243 del 1981).
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese sia del giudizio di primo grado che di quello svoltosi dinanzi a questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della CTP di Milano e compensa le spese del giudizio di merito e di questo regolamento.
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