Corte di Cassazione sentenza n. 12473 del 03 aprile 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – INOSSERVANZA DELLA PRESCRIZIONE RELATIVA ALL’OBBLIGO DI CONSEGUIRE IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI – RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO: IN GENERE
massima
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Vi è la responsabilità di una titolare d’impresa per il reato di cui all’art. 256, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006, ossia per l’inosservanza della prescrizione relativa all’obbligo di conseguire il certificato di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco; obbligo previsto nell’eventualità che gli addetti superassero le 5 unità o che si utilizzassero gas combustibile e/o comburente per il taglio dei metalli.
Viola l’art. 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 626/1994, abrogato dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche il datore di lavoro che, in caso di affidamento di lavori all’interno dell’azienda, ometta – Cass. pen., Sez. IV, 30/04/2004, n. 45068 – di fornire dettagliate informazioni su un fattore di rischio ambientale non considerato nel Documento di valutazione dei rischi, ma evidenziato nel Certificato di prevenzione incendi.
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FATTO
1. – Con sentenza del 3 dicembre 2010, la Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Casarano del 19 maggio 2009, ha assolto l’imputata da uno dei fatti a lei ascritti, condannandola, per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 2, lett. c), per l’inosservanza, quale titolare di un’impresa, della prescrizione relativa all’obbligo di conseguire il certificato di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco; obbligo previsto nell’eventualità che gli addetti superassero le 5 unità o che si utilizzassero gas combustibile e/o comburente per il taglio dei metalli.
2. – Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento e deducendo, con unico motivo di impugnazione, l’inosservanza della legge penale. Rileva, in particolare, la difesa che il Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 prevede l’obbligo di acquisizione del certificato antincendio solo in presenza di entrambi i seguenti requisiti: a) avere più di 5 addetti; b) utilizzare gas combustibili e/o comburenti per il taglio dei metalli. L’autorizzazione provinciale rilasciata alla ditta dell’imputata farebbe, invece, riferimento all’obbligo di munirsi del certificato antincendio nell’eventualità che gli addetti superino le 5 unità o che si utilizzino gas combustibile e/o componenti per il taglio dei metalli. Tale autorizzazione si porrebbe così – secondo la difesa – in contrasto con il citato decreto ministeriale, in quanto la Provincia non potrebbe adottare prescrizioni di maggiore tutela dell’ambiente.
La violazione dell’autorizzazione non integrerebbe, dunque, il reato contestato, trattandosi di violazione di un atto amministrativo illegittimo. Vi sarebbe, in ogni caso, la buona fede dell’imputata, che era convinta di agire nel pieno rispetto delle regole.
DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su un motivo manifestamente infondato. Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, l’amministrazione provinciale, nel concedere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di autodemolizione, ha fatto corretta applicazione del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, art. 28, all’epoca vigente. Infatti, tale disposizione, al pari del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 208 del oggi vigente, stabiliva che l’autorizzazione individuasse le condizioni e le prescrizioni per garantire il raggiungimento della finalità di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente, nonché l’efficacia dei controlli e la protezione della salute dell’uomo durante le attività di smaltimento di recupero dei rifiuti; questi essendo gli scopi dell’intera normativa di settore (Decreto Legge n. 22 del 1997, art. 2). Tra tali prescrizioni e condizioni, la stessa norma prevedeva, al comma 1, lett. c) (come, del resto, l’attuale Decreto Legislativo n. 152 del 2006, art. 208, comma 11, lett. c), quelle aventi ad oggetto le precauzioni da prendere in materia di sicurezza e igiene ambientale.
L’obbligo di munirsi del certificato antincendio è stato, dunque, legittimamente imposto dall’autorità provinciale all’impresa della ricorrente, attraverso l’adozione di prescrizioni di maggiore tutela rispetto a quelle previste dal Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 (in particolare, all’allegato unico, n. 8), sulla base della diretta applicazione della normativa di rango legislativo vigente.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento nel quale si inscrive il provvedimento amministrativo contestato, appare, del resto, del tutto generico il rilievo di parte ricorrente circa una sua – meramente asserita – buona fede.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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