CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 gennaio 2014, n. 1249
Tributi – Accertamento – Avviamento – Valore – Rettifica senza considerare ogni elemento in grado di stabilire l’effettiva redditività dell’impresa – Arbitrarietà – Illegittimità
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 87/43/07, depositata il 15.11.2007, la CTR della Lombardia, in riforma della decisione della CTP di Milano, ha annullato la rettifica del valore dell’avviamento dichiarato dalla Srl (…), nell’atto di acquisto di un compendio aziendale, i giudici d’appello hanno ritenuto che il criterio previsto dal regolamento approvato con dPR n. 460 del 1996, utilizzato dall’Ufficio, non era applicabile perché dettato in materia di accertamento con adesione e comunque abrogato, in conseguenza dell’abrogazione del DL n. 564 del 1994, che lo prevedeva, ed hanno aggiunto che, anche a volerlo ritenere applicabile, l’Amministrazione aveva comunque trascurato ogni elemento in grado di stabilire l’effettiva redditività dell’impresa, con conseguente arbitrarietà della rettifica.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, con quattro motivi.
La contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Col primo, il secondo ed il terzo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360, 1° co, n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co 4, del dPR n. 460 del 1996, nonché degli artt. 17 del d.lgs. n. 218 del 1997 e 2697 cc, rispettivamente, per avere il giudice d’appello ritenuto che: a) i criteri previsti dalla prima norma non siano applicabili ad di fuori delle ipotesi dell’accertamento con adesione; b) la disposizione sia stata implicitamente abrogata per effetto della formale abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 218 del 1997, dell’art. 2 ter del DL n. 564 del 1994, in attuazione del quale il regolamento è stato adottato; c) i criteri anzidetti non siano sufficienti a sorreggere la rettifica.
2. Col quarto mezzo, si deduce l’insufficienza della motivazione circa gli elementi probatori fomiti dalla contribuente a smentire il valore dell’avviamento, desumibile dall’applicazione dei criteri di cui all’art.2) co 4, del dPR n. 460 del 1996.
3. Procedendo alla valutazione congiunta dei motivi, tra loro connessi, gli stessi sono infondati. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2702 del 2002; n. 2204 del 2006; n. 21314 del 2008; n. 2747 del 2012), l’avviamento è una componente del valore dell’azienda -costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori dei beni che lo compongono- che va ricompresa nella determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 51,4° co, del dPR n. 131 del 1986.
4. Va, poi, affermato che la determinazione dell’entità dell’avviamento è desumibile, anche, mediante l’adozione dei criteri di cui all’invocato dPR n. 460 del 1996, ancorché tali criteri siano relativi ad una disposizione regolamentare che non è direttamente applicabile, perché enucleata nell’ambito della disciplina dell’accertamento con adesione (Cass. n. 613 del 2006), e che è stata adottata in base ad una norma di legge abrogata (Cass. n. 9115 del 2012).
5. Ciò premesso, va, però, rilevato che: a) la determinazione del valore dell’avviamento costituisce l’oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato (cfr. Cass. n. 2702 del 2002; n. 2204 del 2006; n. 21314 del 2008; n. 2747 del 2012); b) la congruità della motivazione della sentenza non può restare né confermata né esclusa per il solo fatto che il metodo di calcolo prescelto coincida con quello già indicato dal dPR n. 460 del 1996, che, come tutti i metodi pratici di calcolo, lascia sussistere un certo margine di approssimazione, verificabile, come ogni altro modello valutativo (cfr. Cass. n. 613 del 2006 e n. 9115 del 2012, cit.).
6. La CTR, pur avendo affermato un principio diverso da quelli esposti al punto 4, ha, nondimeno, proceduto a valutare nel merito la fondatezza della ripresa escludendo che la metodologia applicata dall’Ufficio fosse idonea a stabilire l’effettiva redditività dell’impresa ed a giustificare l’aumento di valore dell’avviamento oggetto della rettifica. Tale statuizione risulta censurata in modo inammissibile col quarto motivo, che è privo del momento di sintesi, in violazione dell’art 366 bis cpc, applicabile ratione temporis.
7. In base a tale norma, il ricorrente che deduca un vizio di motivazione è, infatti, onerato di formulare il c.d. quesito di fatto, e cioè di esporre, in modo chiaro e sintetico il fatto decisivo controverso, in relazione al quale assume che la motivazione sia omessa, o contraddittoria, o inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. n. 4556 del 2009), di guisa da consentire l’immediata individuazione del predetto fatto, non essendo sufficiente che lo stesso sia rilevabile dal complesso della censura proposta (cfr. Cass. n. 24255 del 2011).
8. Il ricorso va, in conclusione,rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 2.200,00, di cui € 200,00 per spese, oltre ad accessori come per legge.