CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 maggio 2013, n. 12510
Tributi – Omesso versamento ritente di acconto – Accertamento – Notifica all’amministratore all’epoca privo di tale qualifica – Impugnazione – Legittimità
Svolgimento del processo
A T. F. T. veniva notificato, nella qualità di legale rappresentante della S. s.r.l. (oggi S. s.a.s. di G. L.), un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1997, col quale erano contestati omessi versamenti di ritenute d’acconto oltre sanzioni e interessi.
Il predetto impugnava l’avviso eccependone l’illegittimità – in quanto, alla data del 31.12.1997, egli non era amministratore della società e il difetto di motivazione.
L’adita commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso condividendo il primo essenziale rilievo.
La decisione veniva confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania con sentenza in data 20.10.2008, avverso la quale l’agenzia delle entrate ha proposto ora ricorso per cassazione in due motivi. L’intimato non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. – Col primo motivo l’amministrazione denunzia la violazione degli artt. 75 e 81 c.p.c, 62, 1° co., del d. lgs. n. 546 del 1992.
La tesi svolta è che la carenza di poteri rappresentativi del T. avrebbe dovuto indurre la commissione regionale a dichiarare l’ inammissibilità dell’ impugnazione dell’avviso di accertamento, in quanto proposto nell’interesse di soggetto – la società – giustappunto non rappresentato. Il motivo è infondato.
La sentenza riferisce che il T. aveva eccepito di essere carente di legittimazione passiva rispetto a un avviso di accertamento che, notificatogli nella qualità di amministratore prò tempore di una s.r.l., aveva avuto riguardo, tra l’atro, alle sanzioni connesse all’omesso versamento di ritenute di acconto dell’anno 1997.
La ricorrente a sua volta premette che la violazione, constatata con verbale del 3.4.1999, era stata contestata con l’avviso di accertamento notificato al T. in quanto questi doveva “considerarsi autore delle violazioni, nella qualità di amministratore all’epoca dei fatti”.
Consegue che, secondo l’avviso di accertamento, la fattispecie era regolata dal ed. principio di personalizzazione della sanzione introdotto dal d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile, ai sensi dell’art. 27, alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della relativa disciplina (difatti cfr. Cass. n. 21191/08; n. 5714/07).
E in virtù del ripetuto principio le persone fisiche che avessero avuto la rappresentanza di un soggetto passivo d’imposta o di un inadempiente all’obbligo tributario erano da considerare direttamente responsabili delle sanzioni associate alle violazioni delle norme (formali e sostanziali) tributarie, commesse a opera o nell’interesse della parte rappresentata (legalmente o negozialmente) , o amministrata.
Consegue che non può condividersi la tesi oggi svolta dall’amministrazione nel primo motivo del ricorso per cassazione.
Giustappunto il fatto di essere stato l’avviso notificato al T. nella suddetta qualità di soggetto responsabile della sanzione radicava l’interesse dello stesso a opporsi all’atto, negando il titolo di legittimazione passiva.
In questa prospettiva non sì trattava di apprezzare la mancanza di potere rappresentativo dell’agente in rapporto alla società, ma solo di prendere atto -così come la commissione tributaria regionale non ha mancato di fare – che non esisteva il titolo di legittimazione passiva quanto alla contestata violazione tributaria e alle conseguenti irrogate sanzioni.
II. – Col secondo motivo l’amministrazione denunzia l’insufficiente motivazione della sentenza su fatti decisivi, sostenendo che l’avviso di accertamento era stato comunque ritualmente notificato anche a M. T. T. nella qualità di legale rappresentante della S. s.a.s. al tempo della notificazione.
Il secondo motivo è inammissibile sotto più profili.
Innanzi tutto perché difetta di autosufficienza quanto all’affermazione che lo sostiene, rispetto alla quale nulla dalla sentenza impugnata si deduce.
In secondo luogo perché omette di specificare, in apposita conclusiva sintesi (art. 366-bis c.p.c), il fatto controverso {sub specie di specifica risultanza processuale decisiva per il giudizio) sul quale la sentenza avrebbe insufficientemente motivato.
In terzo luogo perché appare inteso ad affermare una tesi distonica rispetto alla premessa.
In sostanza il motivo denunzia che la notifica eseguita a mani di T. T. non poteva costituire vizio invalidante l’avviso di accertamento nei riguardi della società.
Ma l’assunto è fuori tema, dal momento che il ricorso per cassazione risulta proposto ancora e soltanto contro il T. persona fisica, a misura della opposta tesi secondo cui la pretesa fatta valere con l’avviso di accertamento era stata a lui rivolta personalmente, per essere stato autore della violazione in quanto amministratore prò tempore della società.
In conclusione quindi il ricorso è rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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