Corte di Cassazione sentenza n. 12511 del 19 luglio 2012
LAVORO SUBORDINATO – PROFESSIONISTI – GEOMETRI – TRATTAMENTO PENSIONISTICO BASATO SULLE NORME VIGENTI – RIVALUTAZIONE DEI REDDITI – RETROATTIVITA’
massima
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Il meccanismo rivalutativo previsto per i trattamenti pensionistici dei geometri deve essere applicato al momento del calcolo da effettuarsi per la liquidazione della pensione.
In difetto di espressa disposizione di contrario segno, i trattamenti pensionistici devono essere liquidati sulla base della disciplina normativa vigente al momento della loro liquidazione, cosicché la variazione della percentuale di rivalutazione dei redditi, disposta, in applicazione dell’art. 15, ultimo comma, della L. 773/1982, dal D.M. 18 settembre 1990, per il calcolo delle prestazioni pensionistiche a favore degli iscritti alla Cassa italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, non è – Cass. civ. Sez. lavoro, 07/12/2010, n. 24804; contra Cass. civ. Sez. lavoro, 24/05/2003, n. 8267 – applicabile alle pensioni liquidate anteriormente alla prevista decorrenza della variazione stessa, rappresentando il fluire del tempo idoneo elemento diversificatore della disciplina delle situazioni giuridiche e non potendo ritenersi l’illogicità di tale elemento diversificatore in considerazione del suo collegamento all’esigenza di rispetto degli equilibri della gestione finanziaria della Cassa.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 12.1-9.8.2006, rigettò il gravame proposto dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa) avverso la sentenza di prime cure che, accogliendo la domanda proposta da C.E. e N.W., titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1°.1.1991, aveva dichiarato competere ai ricorrenti, a decorrere da tale data, la pensione riliquidata sulla base dei redditi rivalutati nella misura prevista dal D.M. 18.9.1990, con conseguente condanna della Cassa al pagamento delle differenze pensionistiche. La Corte territoriale, a fondamento del decisum, ha richiamato i principi enunciati da alcune pronunce di questa Corte, ricavandone che l’aumento dell’indice di rivalutazione della media dei redditi su cui calcolare la pensione, disposto dal ricordato D.M. 18.9.1990, doveva trovare applicazione anche per le pensioni già liquidate e dovendosi escludere che, nella fonte primaria di regolamentazione della materia (art. 15 legge n. 773/82), fosse rinvenibile una possibile discriminazione del trattamento dei pensionati a seconda dell’epoca del loro collocamento a riposo.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi e illustrato con memoria.
N.W., C.M.E., C.I. e C.V., le ultime tre quali eredi di C.E., hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto, assumendo che, stante la formulazione dell’art. 15 legge n. 773/82, non poteva ritenersi la legittimità di un’interpretazione del dm 18.9.1990 nel senso ritenuto dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge, assumendo che, dovendo tenersi conto, giusta la previsione del ridetto art. 15 legge n. 773/82, dell’andamento finanziario della Cassa, la decretazione ministeriale non avrebbe potuto che avere effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, come del resto specificato dall’art. 13 del predetto dm.
Con il terzo motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto, la ricorrente assume che dovrebbe ritenersi compatibile con i principi di ragionevolezza ed eguaglianza una diversità di trattamento “fra pensionati antichi e nuovi” ascrivibile alla disciplina di cui all’art. 15, comma 4, legge n. 773/82 e alla emanazione dei regolamenti normativi.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di violazione di legge, assumendo che, stante l’interpretazione resa dalla Corte territoriale del dm 18.9.1990, lo stesso avrebbe dovuto essere disapplicato per contrasto con il limite imposto dall’art. 15, comma 4, legge n. 773/82.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, deducendo che la Corte territoriale si era limitata ad operare “uno stereotipo richiamo a massime tratte da altre pronunce giurisprudenziali.
2. I primi tre motivi di ricorso, fra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
2.1 Al riguardo va disattesa l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. – applicabile ratione temporis alla presente controversia – atteso che i quesiti formulati enunciano le regulae iuris pretesamente applicabili alla fattispecie.
2.3 Le questioni sollevate sono state peraltro già oggetto di disamina da parte della giurisprudenza di questa Corte nei termini che seguono.
In un primo tempo, affrontando la tematica del presente giudizio (cfr, in particolare, Cass., n. 15231/2000), così come quella, implicante la soluzione di questioni sostanzialmente analoghe, relativa al parimenti intervenuto aumento del coefficiente di rivalutazione della media decennale del reddito professionale dall’1,75% al 2% (cfr. Cass., nn. 12675/1995; 9265/1997; 8267/2003; 15191/2003; 1228/2004), questa Corte ha affermato il principio secondo cui le disposte variazioni dovevano ritenersi applicabili anche per le pensioni già liquidate.
Tale orientamento ermeneutico è stato tuttavia oggetto di successivo ripensamento (cfr, in particolare, Cass., nn. 9255/2009; 24804/2010), con enunciazione del difforme principio secondo cui, in difetto di espressa disposizione di contrario segno, i trattamenti pensionistici devono essere liquidati sulla base della disciplina normativa vigente al momento della loro liquidazione, cosicché la variazione della percentuale di rivalutazione dei redditi, disposta, in applicazione dell’art. 15, ultimo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dal dm 18 settembre 1990, per il calcolo delle prestazioni pensionistiche a favore degli iscritti alla Cassa italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, non è applicabile alle pensioni liquidate anteriormente alla prevista decorrenza della variazione stessa, rappresentando il fluire del tempo idoneo elemento diversificatore della disciplina delle situazioni giuridiche e non potendo ritenersi l’illogicità di tale elemento diversificatore in considerazione del suo collegamento all’esigenza di rispetto degli equilibri della gestione finanziaria della Cassa.
A sostegno di tale più recente orientamento è stato in particolare evidenziato che:
– il meccanismo rivalutativo previsto dalla normativa di riferimento deve essere applicato al momento del calcolo da effettuarsi per la liquidazione della pensione (in particolare contemplando tale meccanismo gli aumenti Istat intercorsi tra l’anno di produzione dei redditi e quelli dell’ultimo anno anteriore alla maturazione della pensione); al contempo la legge non contiene alcuna previsione in ordine alla possibile futura revisione, successivamente alla maturazione del diritto alla pensione, di tale meccanismo rivalutativo;
– ciò risulta coerente con il generale principio secondo cui le prestazioni pensionistiche vengono liquidate facendo applicazione della disciplina normativa vigente al momento della liquidazione stessa, salva l’esistenza di espresse disposizioni in senso contrario;
– attraverso la previsione della variazione della rivalutazione dei redditi mediante il ricorso alla ricordata decretazione ministeriale, a quest’ultima è stata attribuita la potestà di modificare, sul punto, il precedente assetto normativo, senza tuttavia che sia stata contemplata la possibile retroattività della variazione stessa;
– coerentemente al dettato legislativo, il D.M. 18.9.1990 si è limitato a prevedere l’aumento della percentuale di che trattasi “a decorrere dall’1.1.1991”;
– l’esplicita previsione legislativa (art. 15, ultimo comma, legge n. 773/82) secondo cui la variazione di che trattasi può essere disposta “tenuto conto dell’andamento finanziario della Cassa”, pone l’accento sul rispetto dell’equilibrio di gestione finanziaria dell’Ente sotto il profilo del necessario rapporto tra contributi versati e pensioni erogabili e, quindi, sull’esigenza di considerare l’incidenza della disposta rivalutazione in relazione ai trattamenti pensionistici di futura liquidazione e non già anche rispetto a quelli ormai liquidati sulla base della pregressa disciplina;
– dal che discende come non possa essere condiviso l’argomento secondo cui sarebbe da considerarsi illogica la previsione legislativa di una (possibile) differenziazione del trattamento pensionistico a seconda dell’epoca del collocamento in pensione;
– non sussistono dubbi di incostituzionalità (sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza) in relazione all’opzione ermeneutica che, ritenendo l’applicabilità della variazione dei criteri di computo della pensione solo per i trattamenti non ancora liquidati, condurrebbe ad una disparità di trattamento fra pensionati a seconda del momento della liquidazione, essendo insegnamento consolidato della Corte Costituzionale che il fluire del tempo costituisce (anche in materia previdenziale) idoneo elemento diversificatore della disciplina delle situazioni giuridiche (cfr, ex plurimis, Corte Costituzionale, nn. 311/1995; 409/1998; 108/2002; 121/2003; 216/2005).
2.4 Ritenendo il Collegio di dover seguire il suddetto più recente orientamento interpretativo, dal quale si è discostata la sentenza impugnata, i motivi all’esame appaiono fondati, con conseguente assorbimento degli altri.
3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione delle domande.
Non è luogo a provvedere sulle spese dell’intero processo, stante l’applicabilità, ratione temporis (ricorso introduttivo del 31.10.2000), dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito in legge 24.11.2003, n. 326.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, respinge le domande; nulla sulle spese dell’intero processo.
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