CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 22 MAGGIO 2013, N. 12537
Svolgimento del processo
1. Oggetto del contendere è la legittimità della decisione resa dalla CTR del Piemonte che, su appello proposto dalla X srl avverso la sentenza della CTP di Torino che aveva rigettato il ricorso proposto avverso la cartella esattoriale notificata il 10 maggio 2004 per tributo Iva relativo all’anno 1997, con sentenza pubblicata il 25 ottobre 2007 ha riformato la decisione di primo grado accogliendo il ricorso della contribuente in ragione del decorso del termine quinquennale di decadenza decorrente dall’anno di presentazione della dichiarazione sancito dall’art. 1 d.l. n. 106/2005.
2. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente non ha depositato difese.
Motivi della decisione
3. Va premesso che il ricorso deve ritenersi ritualmente notificato, in quanto inviato all’ufficiale giudiziario in data 5 dicembre 2008 – e dunque entro il termine lungo di impugnazione rispetto alla pubblicazione della sentenza di appello avvenuta il 25 ottobre 2007 – ancorché materialmente notificato al portiere dello stabile della società contribuente in data 11.112.2008 – data alla quale ha fatto seguito l’invio di ulteriore raccomandata al destinatario della notifica, secondo quanto previsto ai sensi del sesto comma dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, introdotto dall’art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008.
4. Con il primo motivo l’Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. Lamenta che la CTR avrebbe deciso la controversia rilevando ex officio la decadenza dalla pretesa ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 106/2005 allargando il tema d’indagine proposto dal contribuente, concernente il ritardo nell’affidamento del ruolo pur se vistato al concessionario.
5. Con il secondo motivo l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.l. n. 106/2005, conv. nella l. n. 156/2005, lamenta che la CTR, senza che fosse stato proposto uno specifico motivo di appello, aveva rilevato la decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento ancorché detta decadenza non poteva essere rilevata d’ufficio.
6. I due motivi, che meritano un esame congiunto stante la loro stretta connessione, sono infondati.
6.1 È sen’altro vero che nella disciplina introdotta dal vigente D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il meccanismo d’instaurazione del processo è imperniato sull’impugnazione del provvedimento impositivo, volta ad ottenere il sindacato giurisdizionale sulla legittimità formale e sostanziale del medesimo; ragion per cui il carattere impugnatorio del giudizio comporta che l’indagine sul rapporto tributario è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione, nonché degli elementi del fatto costitutivo, che il contribuente abbia specificamente dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado (Cass. n. 7766/2000; Cass. 8177/2011).
6.2 In tale prospettiva, questa Corte ha avuto modo di evidenziare, in materia fiscale, la diversità fra le ragioni poste a base della decadenza volta a volta prevista dal legislatore. In particolare, ha ritenuto la diversità della fattispecie esistente fra la decadenza prevista dall’art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, attinente al potere di accertamento dell’Ufficio con riferimento al momento nel quale è stata commessa la violazione e la decadenza prevista dall’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che riguarda la tempestività della iscrizione a ruolo in relazione al momento in cui è stato eseguito il rimborso. Sulla base di tale diversità si è quindi ritenuto che allorché il contribuente eccepisca nel ricorso introduttivo la decadenza di cui al d.P.R. n. 641 del 1972, art. 13 costituisce questione nuova, e come tale inammissibile, la richiesta di dichiarare la decadenza di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 43 avanzata in sede di memoria di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 o in sede di appello – Cass. n. 8177/2011 –.
6.3 E tuttavia, nel caso qui all’esame del Collegio non pare che i principi appena espressi possano trovare applicazione.
6.4 Ed invero, l’art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156 – emanato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005 di declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 –, ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il comma 2 dell’art. 36 del d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
6.5 Orbene, il contribuente aveva posto in discussione, nel giudizio di primo grado, il termine entro il quale l’Ufficio avrebbe dovuto iscrivere il credito d’imposta a ruolo, invocando esplicitamente i termini di cui all’art. 9 l. n. 448/88.
6.6 La CTR, per converso, senza che il contribuente avesse prospettato la decorrenza del termine per la notifica della cartella esattoriale, ha fatto applicazione del sistema introdotto dall’art. 1 d.l. n. 106/2005 cit.
6.7 Deve tuttavia escludersi che così facendo la CTR sia incorsa nel vizio di ultrapetizione prospettato dalla parte ricorrente.
6.8 Come ha già avuto modo di precisare questa Corte, allorché il contribuente eccepisca, sin dal primo grado, la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione, facendo riferimento ad un termine intermedio (nella specie, quello di cui all’art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973), il giudice di appello che accerti e dichiari la tardività della notifica della cartella esattoriale non rileva d’ufficio un’eccezione non proposta, limitandosi a qualificare in termini giuridici diversi la formulata deduzione di decadenza, sulla base di circostanze di fatto già acquisite agli atti di primo grado ed indiscusse – cfr. Cass. n. 1838/2008 –.
6.9 In questa direzione, del resto, milita la finalità della disciplina introdotta dalla l. n. 156/2005, esplicitata all’inizio dell’art. 1 comma 5 bis, ove si afferma che i termini per la notifica delle cartelle sono stati introdotti “Al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari…”.
6.10 Orbene, era stato proprio l’art. 1 c. 5 bis citato ad abrogare l’art. 17 d.P.R. n. 602/1973 che era dedicato ai termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dai contribuenti decorrenti dalla presentazione della dichiarazione secondo varie cadenze.
6.11 Da ciò deve ritenersi che l’intervento legislativo, rimodulando complessivamente il sistema della decadenza in tema di termini per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dai contribuenti e per la notifica delle cartelle esattoriali non possa non spiegare effetti anche nei procedimenti nei quali il contribuente aveva prospettato la decadenza per mancata tempestiva iscrizione a ruolo, per l’appunto elisa dall’intervento normativo sopravvenuto. Intervento che, secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, ha efficacia retroattiva, e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato, sia in quanto introdotto per eliminare una lacuna normativa verificatasi per effetto di pronuncia costituzionale e per garantire – oltre che l’interesse del contribuente – l’interesse dell’erario di evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi, sia in considerazione del tenore testuale dell’esordio dei commi 5 bis e 5 ter in ragione del carattere transitorio delle disposizioni introdotte – cfr . Cass. 16990/2012 –.
6.12 Sulla base di tali considerazioni, corretta appare la decisione impugnata che, senza immutare il tema di indagine introdotto dal contribuente, ha dunque applicato la normativa sopravvenuta che ha rimodulato in toto il sistema dei termini entro i quali l’amministrazione è tenuta ad esercitare la riscossione dei crediti fiscali, eliminando il termine per l’iscrizione a ruolo che il contribuente aveva prospettato in assenza di altra disposizione che contenesse la fissazione di termini per la riscossione della pretesa fiscale, visto che all’atto della notifica della cartella di pagamento al contribuente (10.4.2004) l’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, non conteneva più l’originario termine introdotto dal d.lgs. n. 46 del 1999 – entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo – tanto da suscitare l’intervento della Corte Costituzionale con la già ricordata sentenza n. 280/2005.
6.13 Ragion per cui il contribuente a quella data non avrebbe potuto in alcun modo contestare la legittimità dell’azione di riscossione se non facendo riferimento al termine fissato a pena di decadenza per l’iscrizione a ruolo.
7. Il ricorso va rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
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