Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge, assumendo che non sarebbe idonea ad integrare la rituale notificazione ex art. 145, terzo comma, cod. proc. civile, del decreto di convocazione all’udienza prefallimentare l’apparente rifiuto di riceverlo da parte dell’amministratore della Microled, attestato nella relazione dell’agente postale albanese, ai sensi dell’art.138, secondo comma, cod. proc. civile: sia perché la norma non sarebbe applicabile ad operazioni compiute all’estero senza l’identificazione certa del destinatario, sia perché risultava provata, in punto di fatto, l’impossibilità di quest’ultimo di essere, alla data del 3 Giugno 2009 attestata dal timbro postale albanese, presso l’indirizzo indicato di …. Mentre, l’assunto della corte d’appello secondo cui il giorno della notifica non era, in realtà, il 3 giugno – quando il destinatario non era certamente in detto luogo – sarebbe poi lesivo del contraddittorio, perché rilevato d’ufficio senza previa discussione tra le parti, ed avrebbe, in ipotesi, dovuto condurre a dichiarare la nullità della notifica per assoluta incertezza della data.
Con il secondo motivo, in parte ripetitivo del primo, si censura altresì l’affermazione della corte d’appello che ha imputato al legale rappresentante della società di essersi sottratto alla notifica: ciò che non sarebbe vero, avendo egli correttamente fatto iscrivere nel registro anagrafico di Durazzo il mutamento della propria residenza in quella città. Né sarebbe plausibile negare valore alla relativa certificazione solo perché, per evidente errore materiale, nella traduzione si è menzionata la lingua francese invece che l’albanese.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente per affinità di contenuto, sono fondati.
Presupposto indispensabile per la valutazione della ritualità della notifica è l’identificazione certa dell’autore del rifiuto della recezione del plico con il destinatario dell’atto processuale: non essendo ammissibile l’equiparazione legale del rifiuto del plico alla notificazione in mani proprie (art.138, secondo comma, cod. proc. civ.) non solo, com’è ovvio, nell’ipotesi che il comportamento negativo sia ascrivibile a soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l’accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell’atto.
Nella specie, tale attestazione di identità del sig. S.M. , quale legale rappresentante ed amministratore unico della Microled s.p.k., è mancata.
Viene quindi meno la possibilità di ritenere positivamente eseguita la notificazione ex art. 145, terzo comma, cod. proc. civile, dopo l’esito negativo del previo tentativo presso la sede della persona giuridica “inconnu’).
E tutto ciò, anche a prescindere dalle ulteriori allegazioni difensive circa la prova della diversa residenza anagrafica e dell’assenza dello S. dalla città di … alla data apparente di notifica.
Resta assorbita l’ulteriore doglianza, contestualmente enunciata del mancato rispetto del termine di 15 gg. tra la notifica dell’avviso di convocazione e l’udienza prefallimentare; così come l’ultimo motivo (pure fondato, in astratto), relativo alla violazione degli artt. 142 e 143 cod. proc. civ. nel ritenuto perfezionamento della notificazione alla data dell’istanza di invio, anziché del compimento di tutte le formalità imposte dalle convenzioni internazionali.
Il ricorso dev’essere dunque accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Tolmezzo in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Tolmezzo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
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