Corte di Cassazione sentenza n. 12844 del 23 luglio 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – PREVIDENZA SOCIALE – INAIL – AMIANTO – CONDIZIONI TEMPORALI MINIME DI ESPOSIZIONE CONTINUATIVA ALL’AMIANTO
massima
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Vi è occasione di lavoro e, di conseguenza, il riconoscimento dell’ infortunio sul lavoro nel caso di un insegnante di laboratorio tecnico, che mentre si trovava nel piazzale antistante la scuola, nel cortile interno recintato, ove era in corso una partita di pallavolo durante l’ora di educazione fisica tra allievi di scuole diverse, in adempimento del dovere di sorveglianza, era stato aggredito da un ex studente dell’istituto, riportando un trauma cranio facciale, frattura scomposta delle ossa nasali, frattura dentale e sindrome ansioso depressiva, che lo avevano costretto ad un periodo di inabilità temporanea assoluta di circa un anno.
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FATTO-DIRITTO
1. Con sentenza del 16.3-3.4.2010 la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato il ricorso proposto da (Omissis) nei confronti dell’Inps e diretto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per intervenuta esposizione all’amianto ai sensi della Legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, modificata dalla Legge n. 271 del 1993; a sostegno del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che:
– doveva riconoscersi la legittimità del criterio del calcolo espositivo secondo la media ponderata, che non poteva essere però applicata estendendone il computo oltre il periodo di un anno;
– pertanto, considerato che la esposizione all’amianto del lavoratore si era verificata soltanto per sei giorni all’anno, non sussistevano le condizioni temporali minime di esposizione continuativa per il riconoscimento del beneficio richiesto; avverso tale sentenza della Corte territoriale (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi; l’intimato Inps ha resistito con controricorso; a seguito di relazione e previo deposito di memoria del controricorrente, la causa stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
2. con il primo motivo, denunciando violazione della normativa di riferimento, il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia condiviso il criterio di calcolo seguito dai CCTTUU (sostanzialmente aderente alla cosiddetta esposizione cumulativa);
2.1 la Corte territoriale ha giudicato conformandosi al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, applicabile ratione temporis, occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all’amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all’anno (cfr, Cass., n. 4650/2009) e l’esame dei motivi svolti non offre elementi per mutare tale orientamento (art. 360 bis c.p.c.);
3. con il secondo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale non abbia considerato come il rilevato tipo di esposizione annuale, per la sua enorme e pericolosissima intensità, “portasse ad una esposizione, sempre su base annuale, da considerarsi superiore alla 100 ff/lt”;
3.1 il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo state ivi specificamente riportate le emergenze processuali asseritamente non considerate dalla Corte territoriale;
4. con il terzo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge, si duole della disposta condanna a suo carico al pagamento delle spese processuali e di CTU;
4.1 il motivo è manifestamente infondato poiché;
il richiamo alle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 quinquies, convertito in Legge n. 326 del 2003, e di cui alla Legge n. 388 del 2000, art. 80, comma 25, è inconferente, riguardando dette disposizioni aspetti non attinenti alle spese di causa (la prima) o non contemplanti la posizione processuale e lavorativa del ricorrente (la seconda);
rientra nella valutazione discrezionale del Giudice del merito provvedere, ove ne ravvisi i presupposti, alla compensazione totale o parziale delle spese, nel mentre la pronuncia di condanna a carico della parte soccombente trova fonte legale nel disposto dell’art. 91 c.p.c., e, come tale, non necessita di ulteriore motivazione;
4. in definitiva il ricorso va rigettato; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 40,00 (quaranta), oltre ad euro 2.000,00 (duemila) per onorari ed oltre accessori come per legge.
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