CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 maggio 2013, n. 12923
Rapporto di lavoro – Domanda di attribuzione della cd. PED – Licenziamento – Illegittimo – Reintegra – Fattispecie.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 7683/08 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame interposto da G. M. contro la pronuncia con cui il Tribunale della stessa sede aveva respinto la sua domanda di attribuzione della cd. Posizione economica differenziata (d’ora innanzi più semplicemente PED) ex art. 4 CCNL per i dipendenti di P.I. S.p.A.
Statuiva la Corte territoriale che tale trattamento, che comportava l’attribuzione (a un dato numero di dipendenti da individuarsi previa formazione di apposite graduatorie) di un aumento retributivo medio di circa il 12% calcolato sul minimo tabellare di ogni ex categoria funzionale interessata, era riservato al personale in servizio alle date del 1°.7.97 e del 1°.1.98, mentre il M. non lo era perché collocato a riposo il 7.1.97. Proseguivano i giudici d’appello con il notare che il lavoratore, pur reintegrato nel posto di lavoro per ordine giudiziale, con comunicazione del 15.12.98 aveva però optato ex art. 18 Stat. per il pagamento di 15 mensilità di retribuzione, in tal modo interrompendo il nesso causale fra la sua assenza e il colpevole contegno datoriale che non gli aveva consentito di essere in servizio.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il M. affidandosi a un solo motivo, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.
P.I. S.p.A. resiste con controricorso,
Motivi della decisione
1 – Preliminarmente va disattesa l’eccezione, sollevata da P.I. S.p.A., di inammissibilità del ricorso per asserite carenze di allegazione – nei gradi di merito – circa mansioni ed ipotetici punteggi eventualmente attribuibili all’odierno ricorrente ai fini della PED.
Basti a tal fine richiamare l’insegnamento di questa S.C. (cfr. Cass. 20.5.08 n. 12746; cfr-, altresì, Cass. 17.3.05 n. 5879), secondo cui la rilevabilItà delle nullità in ogni stato e grado del processo (con il limite del giudicato in caso di statuizione esplicita del giudice rimasta priva di impugnazione e, per il giudizio di cassazione, del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso) resta ancorata al riconoscimento di un interesse pubblico alla verifica della potestas iudicandi.
Esiste tale interesse pubblico, oltre che nelle ipotesi esplicitamente contemplate dalla legge, anche in altre desumibili da considerazioni di ordine sistematico: è il caso del mancato rilievo del giudicato, dell’improponibilità della domanda per carenza dei presupposti processuali, dell’inammissibilità od improcedibilità dell’appello, della carenza di legitimatio ad causarti o di legitimatio ad processum, o del difetto (non sanato) del contraddittorio.
A tali categorie non può equipararsi l’eventuale omesso rilievo della nullità del ricorso per violazione dell’art. 414 n. 4 c.p.c., che concerne l’interpretazione dell’atto introduttivo e del suo contenuto, compiuta, sia pure implicitamente, dal giudice di prime cure.
Di conseguenza, nel processo del lavoro la mancata o carente esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo, che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161 co. 1° c.p.c., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell’atto (onere non assolto, nella vicenda processuale in esame, da P.I. S.p.A.).
2 – Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 18 Stat. e dell’art. 4 CCNL 1996/97 per il personale dipendente di P.I. S.p.A., per avere l’impugnata sentenza rigettato l’appello sull’erroneo presupposto che tale disposizione contrattuale attribuisse la PED solo in caso di effettiva presenza in servizio e non anche di mera presenza in ruolo alla data del 30.6.98, presenza in ruolo che per il M. sussiste in forza della sentenza 11.12.98 che lo ha reintegrato nel posto di lavoro, con conseguente ricostituzione retroattiva del rapporto a far data dall’illegittimo collocamento a riposo disposto nei suoi confronti dalla società (ossia a far data dal 7.1.97); per l’effetto – prosegue il ricorrente – egli rientra nel novero dei potenziali destinatari delle PED e a ciò non osta l’opzione, manifestata solo il 15.12.98, per il pagamento delle 15 mensilità in luogo della reintegra nel posto di lavoro.
Il motivo è improcedibile nella parte in cui denuncia una violazione dell’art. 4 CCNL 1996/97, perché ex art. 369 co. 2° n. 4 c.p.c. il ricorrente avrebbe dovuto depositare copia integrale del cit. CCNL o almeno indicarne l’esatta collocazione in atti.
Invero, il mancato deposito, unitamente al ricorso, della contrattazione collettiva su cui l’impugnazione si basa non consente alla Corte di verificare la fondatezza della censura e l’erroneità dell’esegesi effettuata dalla gravata sentenza.
A riguardo va data continuità alla nota giurisprudenza di questa S.C. (cfr., ex aliis, ord. 13.5.10 n. 11614 di questa S.C, nonché sent. n. 2143/2011) secondo cui, per soddisfare l’onere – imposto dall’art. 369 co. 2° n. 4 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 2.2.06 n. 40) a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione – di depositare i contratti e gli accordi collettivi, non basta la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tali documenti siano stati depositati, a meno che in ricorso non se ne indichi la precisa collocazione in atti, il che nel caso in esame – giova rimarcare – non è avvenuto.
Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui prospetta una falsa applicazione dell’art. 18 Stat. relativamente agli effetti dell’opzione per il pagamento di 15 mensilità in luogo della reintegra.
Si muova dalla constatazione che la stessa impugnata sentenza dà atto che l’opzione per il pagamento delle 15 mensilità ex art. 18 Stat. è stata manifestata dall’odierno ricorrente in data 15.12.98.
Ora, la Corte territoriale non ha esaminato il motivo di gravame concernente l’interpretazione della citata clausola contrattuale perché l’ha ritenuto assorbito dal rilievo che l’opzione avrebbe comunque interrotto il nesso causale fra l’assenza dal servizio del M. e il colpevole contegno datoriale che non gli aveva consentito di essere effettivamente presente al lavoro, nel senso che sarebbe stato lo stesso interessato, con la propria scelta ex art. 18 co. 5° Stat., a determinare l’insussistenza del presupposto costitutivo della pretesa azionata.
Va invece notato che la summenzionata opzione – non facendo venir meno la ricostituzione, retroattiva, del rapporto di lavoro, ma limitandosi a determinarne la risoluzione alla data in cui viene manifestata (v., più di recente, Cass. 28.1.13 n. 1810 e Cass. 20.9.12 n. 16228) – non potrebbe mai interrompere il nesso causale di un evento in senso giuridico (la ricostituzione retroattiva del rapporto) già verificatosi con la sentenza di reintegra e neppure di un evento in senso storico-fenomenico (la materiale assenza dal servizio del ricorrente per inadempimento della società) anch’esso già prodottosi alle due date rilevanti ai fini dell’attribuzione delle PED (1°.7.97 e 1°.1.98).
A questo punto, delle due l’una:
– o ai fini dell’art. 4 cit. CCNL è irrilevante la materiale ed effettiva presenza al lavoro del potenziale destinatario della PED, bastando la mera presenza in ruolo (e il ricorrente era da considerarsi in ruolo e, quindi, ancora in servizio proprio in virtù della citata sentenza di reintegra);
– oppure l’effettiva presenza al lavoro è presupposto indefettibile dell’emolumento e, allora, il suo mancato realizzarsi è ascrivibile ad inadempimento di P.I. S.p.A., che con l’illegittimo licenziamento ha impedito all’odierno ricorrente di rientrare nella graduatoria dei potenziali aventi diritto alle PED (si tenga presente che, da quanto emerge dalla stessa impugnata sentenza, il ricorrente ha chiesto il pagamento della PED o di una somma corrispondente).
In entrambe le ipotesi (la scelta fra esse dipende dall’esito dell’interpretazione dell’art. 4 cit. CCNL, cui questa S.C. non può provvedere) la soluzione adottata dai giudici d’appello si rivela erronea in punto di diritto.
3 – Ne discende che la sentenza impugnata è da cassarsi con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che – nel rispetto del presente decisum e previa interpretazione dell’art. 4 cit. CCNL ed esame delle altre risultanze istruttorie – dovrà:
a) stabilire se, in che misura e con quale decorrenza al ricorrente vada attribuito l’emolumento retributivo richiesto o una somma ad esso corrispondente;
b) in caso di risposta affermativa, riconoscere l’emolumento in questione o una somma ad esso corrispondente tenendo presente che il rapporto di lavoro del ricorrente è stato ricostituito in forza della sentenza di reintegra nel posto di lavoro ed è proseguito fino alla data in cui è stata manifestata l’opzione per il pagamento delle 15 mensilità ai sensi dell’art. 18 co. 5° Stat. (nel testo – applicabile rottone temporis – previgente rispetto alla novella di cui all’art. 1 co. 42 legge n. 92/2012);
c) tenere altresì presente che l’esercizio dell’opzione in discorso determina la risoluzione ex nunc del rapporto lavorativo e non travolge il diritto al pagamento, per il periodo anteriore (vale a dire dalla data dell’illegittimo licenziamento a quella dell’esercizio del diritto di opzione), delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato licenziato (cfr., più di recente, le già citate Cass. 28.1.13 n. 1810 e Cass. 20.9.12 n. 16228).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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