Corte di Cassazione sentenza n. 1306 del 21 gennaio 2013
LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – ESTINZIONE DEL RAPPORTO – LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – COMPORTAMENTI COSTITUENTI VIOLAZIONE DI LEGGE O DI DOVERI FONDAMENTALI DEL LAVORATORE – AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE
massima
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Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione; ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali – come quelli della fedeltà e del rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro – sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno all’interno del codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stesso, purché siano osservate le garanzie previste dall’art. 7, commi secondo e terzo, della legge n.300 del 1970.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, con la quale era stata respinta la domanda di C. D. diretta ad ottenere l’accertamento della illegittimità del licenziamento intimatogli in data 25.11.2002 dalla B. M. dei P. di S. spa per una serie di infrazioni commesse quale direttore della filiale di Salerno e successivamente della filiale di Angri nel periodo dal dicembre 1993 all’aprile 2001.
A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta ritenendo di dover respingere tutte le eccezioni formulate dal ricorrente in ordine alla tempestività della costituzione della B. nel giudizio di primo grado, alla mancata comunicazione dei motivi del licenziamento, alla mancata affissione del codice disciplinare, alla violazione del principio di immutabilità della contestazione e alla tempestività della contestazione e dell’applicazione della sanzione disciplinare, ed osservando che le infrazioni commesse dal lavoratore (concessione di crediti, anche per importi di notevole ammontare, a clienti che non possedevano i requisiti necessari stabiliti da disposizioni interne; alterazione di risultanze documentali e contabili; esecuzione di operazioni e prelievi anche per fini personali), così come dimostrate dalle risultanze istruttorie – ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal lavoratore aventi valore di confessione stragiudiziale – dovevano considerarsi di gravità tale da giustificare una irrimediabile lesione dell’elemento fiduciario, particolarmente intenso nell’ambito del rapporto di lavoro bancario, e così l’applicazione della massima sanzione disciplinare.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione C. D. affidandosi a motivi di ricorso cui resiste con controricorso la B. M. dei P. di S. spa.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 416 e 155 c.p.c., 2963 c.c., relativamente alla statuizione con cui la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di tardività della costituzione della società convenuta nel giudizio di primo grado, chiedendo a questa Corte di stabilire se ai fini della verifica della tempestività o meno della costituzione del convenuto deve considerarsi come dies a quo il giorno della costituzione in giudizio, escludendolo dal conteggio della decade, e come dies ad quem il giorno anteriore all’udienza di comparizione delle parti.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2 della legge n. 604/66, nonché vizio di motivazione, relativamente alla statuizione con cui la Corte territoriale ha respinto l’eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla mancata comunicazione dei motivi del licenziamento, chiedendo a questa Corte di stabilire se la comunicazione dei motivi deve avvenire con riferimento esclusivo agli esiti del procedimento disciplinare.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 7 l. n. 300/70, 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione, con riferimento alla statuizione con la quale è stata respinta l’eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla mancata affissione del codice disciplinare, chiedendo a questa Corte di stabilire se l’affissione del codice disciplinare è sempre necessaria per predeterminazione e l’individuazione delle sanzioni applicabili a mancanze disciplinari contestate a operatore bancario per irregolarità commesse nelle procedure amministrative interne non aventi riflesso nei rapporti tra la B. e i clienti, salvo che le stesse non integrino violazioni di norme di legge o siano in grave contrasto con l’etica diffusa.
Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 7 l. n. 300/70, nonché vizio di motivazione, con riferimento alla statuizione con la quale è stata respinta l’eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla tempestività della contestazione e dell’applicazione della sanzione disciplinare, chiedendo a questa Corte di stabilire se l’indagine circa la tempestività della contestazione deve essere svolta con riferimento al momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza dell’infrazione e se, qualora questa conoscenza avvenga a distanza di notevole lasso di tempo, non debba il datore di lavoro dimostrare di non esserne potuto venire a conoscenza prima e indicare le ragioni impeditive di una più tempestiva cognizione del fatto addebitato al dipendente.
Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 1362 e segg., 2730, 2731, 2732, 2735, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione, con riguardo alla statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto di porre a fondamento della decisione le dichiarazioni rese dal lavoratore in epoca antecedente all’avvio del procedimento disciplinare, chiedendo a questa Corte di stabilire che tali dichiarazioni, prive di qualsiasi riscontro oggettivo, “devono considerarsi prive di giuridico fondamento probatorio della giusta causa del licenziamento intimato dal datore di lavoro, anche come confessione di colpe nella infrazione contestata, soprattutto allorquando esse siano in contrasto con documenti certi acquisiti agli atti processuali” (il riferimento è ai documenti riprodotti alle pagg. 47 e ss. del ricorso per cassazione) e che “l’onere della prova della giusta causa di licenziamento, che cade a carico del datore di lavoro, non può ritenersi soddisfatto con la produzione di scritture private costituite prima dell’inizio del procedimento disciplinare e contestate nella loro formazione, nella provenienza da soggetto incapace e nel contenuto in contrasto con documenti contabili in possesso del datore di lavoro, soprattutto allorquando venga richiamata una ispezione contabile senza la produzione in giudizio della relazione finale”.
Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 2106, 2119, 1362 e 1455 c.c., nonché vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la giusta causa del licenziamento, valutando come esistente la proporzionalità della sanzione applicata alle infrazioni contestate.
Il primo motivo deve ritenersi infondato alla stregua dei principi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 6263/2006) secondo cui ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, che nelle controversie soggette al rito del lavoro deve avvenire, ai sensi dell’art. 416, primo comma, c.p.c., “almeno dieci giorni prima dell’udienza”, e da considerare come dies a quo il giorno dell’udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell’art. 155 c.p.c., e come dies ad quem il decimo giorno precedente l’udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto dalla norma che si tratti di termine libero.
Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto tempestiva la costituzione della B. avvenuta il 25 ottobre 2005 per l’udienza fissata il 4 novembre 2005.
Anche il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha già affermato (cfr. Cass. n. 454/2003) che l’obbligo del datore di lavoro di comunicare al lavoratore i motivi del licenziamento (previsto dall’art. 2 della legge n. 604 del 1966) presuppone che i suddetti motivi non siano stati portati a conoscenza del dipendente in precedenza; qualora invece vi sia stata una precedente contestazione disciplinare dei fatti che hanno poi determinato il licenziamento, essa di per sé assolve all’onere di indicazione dei motivi del licenziamento, ed a fronte di essa il lavoratore può chiedere l’ulteriore specificazione dei motivi, ove non li ritenga sufficientemente precisati, all’interno del procedimento disciplinare che si apre con la contestazione, senza che sia configurabile un obbligo del datore di lavoro di rispondere ad una diversa richiesta di motivi, esterna a tale procedimento.
Nel caso in esame, come ha già accertato la Corte di merito, la lettera di comunicazione del licenziamento ha fatto seguito ad una lettera di contestazione nella quale era contenuta una dettagliata indicazione dei motivi che hanno poi determinato il recesso del datore di lavoro e che erano quindi ben noti al lavoratore al momento del licenziamento, sicché la censura è priva di fondamento.
Il terzo motivo è parimenti infondato. La Corte di merito si è, infatti, uniformata al principio di diritto ripetutamente enunciato da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 27104/2006, Cass. n. 19306/2004) secondo cui la pubblicità del codice disciplinare, necessaria, in ogni caso, al fine della validità delle sanzioni disciplinari conservative, non è necessaria al fine della validità del licenziamento disciplinare, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, come definiti dalla legge, mentre è necessaria qualora lo stesso licenziamento sia intimato per specifiche ipotesi giustificatrici del recesso previste da normativa secondaria collettiva o legittimamente posta dal datore di lavoro. È stato altresì precisato (cfr. Cass. n. 16291/2004) che ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione; ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali – come quelli della fedeltà e del rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro – sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dallo loro inclusione o meno all’interno del codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stesso, purché siano osservate le garanzie previste dall’art. 7, commi secondo e terzo, della legge n. 300 del 1970.
Nella specie, come ha correttamente osservato la Corte territoriale, in presenza di comportamenti idonei a costituire gravi violazioni dei doveri fondamentali del lavoratore (e così la concessione di crediti, anche per importi di notevole ammontare, a clienti che non possedevano i requisiti previsti dalle disposizioni interne; l’alterazione di risultanze documentali e contabili; l’esecuzione di operazioni e prelievi anche per fini personali), non sussisteva alcun onere di predisposizione del codice disciplinare a carico del datore di lavoro, dovendo pertanto escludersi ogni rilevanza della mancata affissione prevista dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970.
Anche il quarto motivo è infondato. Questa Corte ha già precisato che il principio della immediatezza della contestazione dell’addebito e quello della tempestività del recesso datoriale, la cui ratio riflette l’esigenza di osservanza della regola di buona fede e correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, per un’adeguata valutazione della gravità dell’addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite; in ogni caso, l’accertamento della violazione di tale principio spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr. ex plurimis Cass. n. 29480/2008, Cass. n. 22066/2007, Cass. n. 14115/2006).
In particolare, il requisito in esame è compatibile con un intervallo di tempo necessario per l’accertamento e la valutazione dei fatti contestati, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti convergenti in una unica condotta ed implichi, pertanto, una valutazione globale ed unitaria; in tal caso l’intimazione del licenziamento può seguire l’ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale dai fatti precedenti (Cass. n. 7983/2008, Cass. n. 282/2008, Cass. n. 22066/2007, Cass. n. 18711/2007, Cass. n. 3948/2000).
Rileva, inoltre, l’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (Cass. n. 23739/2008, Cass. n. 21546/2007).
È stato altresì precisato (Cass. n. 5308/2000) che il requisito dell’immediatezza della contestazione è posto a tutela del lavoratore ed inteso a consentirgli un’adeguata difesa, onde il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (Cass. n. 1101/2007, Cass. n. 241/2006).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto, confermando anche su questo punto la sentenza di primo grado, che la contestazione degli addebiti – intervenuta nel settembre 2002, facendo seguito ad una indagine ispettiva iniziata nell’aprile 2002 e all’adozione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio in data 7.5.2002 – rispettasse il principio di immediatezza della contestazione, così come altrettanto tempestiva doveva ritenersi l’intimazione del licenziamento intervenuta alla fine di novembre dello stesso anno, dopo che il lavoratore aveva fatto pervenire le proprie giustificazioni con lettere del 7.10.2002 e del 18.11.2002, e tale plausibile valutazione, che tiene conto anche della pluralità dei fatti contestati e della necessità di un ponderata valutazione dei relativi accertamenti, non è censurabile nel giudizio di legittimità; dovendo rimarcarsi, al riguardo, che il principio della immediatezza della contestazione dell’addebito e quello della tempestività del recesso datoriale devono essere intesi in senso relativo, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo (cfr. la giurisprudenza sopra citata, cui adde Cass. n. 16291/2004), fermo restando che, ai fini del riscontro dell’esistenza del requisito in esame, rileva, come detto, l’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l’astratta percettibilità o conoscibilità della stessa.
Anche le censure formulate con il quinto motivo devono ritenersi prive di fondamento in quanto la sentenza impugnata, nell’evidenziare la decisività delle dichiarazioni di natura confessoria rese dal lavoratore in epoca antecedente alla contestazione degli addebiti, si è adeguata alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 11100/2006, Cass. n. 772/2003, Cass. n. 23/90), secondo cui in sede di indagini preliminari dirette ad accertare la commissione di un illecito disciplinare, il datore di lavoro può legittimamente ricevere la spontanea confessione da parte del lavoratore, con la precisazione che, in questo caso, non si verifica alcuna violazione dell’art. 7 della legge n. 300/70 in ordine alla preventiva contestazione dell’addebito, poiché quest’ultima presuppone la conoscenza dei fatti e l’individuazione del soggetto cui attribuirli e non può, quindi, precedere, ma solo, eventualmente, seguire il compimento e la valutazione degli accertamenti preliminari.
Quanto alle censure formulate dal ricorrente, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, in ordine al valore e all’efficacia delle dichiarazioni confessorie, alla valutazione del contenuto di tali dichiarazioni ed al loro asserito contrasto con altre risultanze istruttorie, in particolare documentali, acquisite agli atti del processo, va ribadito che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, in tema di prova spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16499/2009). La valutazione delle risultanze istruttorie rientra, infatti, nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso (cfr. ex plurimis Cass. n. 16087/2003, Cass. n. 5434/2003).
Va ribadito al riguardo che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, vizio che non è certamente riscontrabile allorché – come verificatosi nel caso in esame – la decisione appaia comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria e il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte, poiché, diversamente, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di merito, che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. ex plurimis, sui principi sopra indicati, Cass. 10657/2010, Cass. 9908/2010, Cass. 27162/2009, Cass. 13157/2009, Cass. 6694/2009, Cass. 18885/2008, Cass. 6064/2008).
In altri termini, come è stato più volte affermato da questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo esame, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ricorre, dunque, soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre tale vizio non si configura allorché il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 16499/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 42/2009, Cass. n. 17477/2007, Cass. n. 15489/2007, Cass. n. 7065/2007, Cass. n. 1754/2007, Cass. n. 14972/2006, Cass. n. 17145/2006, Cass. n. 12362/2006, Cass. n. 24589/2005, Cass. n. 16087/2003, Cass. n. 7058/2003, Cass. n. 5434/2003, Cass. n. 13045/97, Cass. n. 3205/95).
Né, per concludere sul punto, può trascurarsi che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle risultanze sulle quali il convincimento del giudice è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (cfr. ex plurimis Cass. n. 14034/2005); e così il vizio di omesso esame di un documento può essere denunciato in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo quando si tratti di un documento che abbia sul piano astratto diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi od estintivi del rapporto giuridico in contestazione e che sia tale (in base a criteri di verosimiglianza) da condurre ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice di merito (Cass. n. 11873/2003, Cass. n. 9701/2003), dovendo precisarsi che, in questo caso, il ricorrente, per il principio di autosufficienza, ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano stati formulati nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancor meno di considerazione dei documenti stessi ai tini della decisione (cfr. ex plurimis Cass. n. 18056/2006, Cass. n. 14973/2006).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ampiamente ed adeguatamente illustrato le ragioni del proprio convincimento con riferimento al rilievo decisivo che assumono, nella fattispecie, le dichiarazioni di natura confessoria (di cui vengono riportati ampi stralci nella motivazione della sentenza) rese dal lavoratore in epoca antecedente alla contestazione degli addebiti, osservando anche che tali dichiarazioni non erano state disconosciute dal ricorrente, che si era limitato “ad adombrare indimostrate pressioni e lusinghe che sarebbero state poste in essere dall’ispettore incaricato dalla direzione finalizzate a strappare non veritiere ammissioni di responsabilità”, sicché, nel contesto probatorio sopra delineato, appariva superfluo dare ingresso all’ulteriore attività istruttoria richiesta dal ricorrente, trattandosi, oltre tutto, di istanze che, come quella di acquisizione delle relazioni ispettive nella loro interezza, non erano state ritualmente formulate nel giudizio di primo grado.
Si tratta, dunque, di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile nel giudizio di cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria; anche perché il ricorrente, nel fare riferimento al contenuto di alcuni documenti che, secondo l’assunto, si porrebbero in contrasto con le prime due contestazioni prese in esame nella sentenza impugnata, non ha specificamente indicato nel ricorso gli argomenti e le deduzioni che, in relazione a detti documenti, sarebbero stati formulati nel giudizio di merito e che avrebbero dovuto essere presi in esame dalla Corte d’appello, sicché le censure espresse con il motivo in esame rimangono, poi, confinate ad una mera contrapposizione rispetto alla valutazione di merito operata dal giudice del gravame, inidonea, in quanto tale, a radicare un deducibile vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Anche il quinto motivo deve essere pertanto respinto.
Il sesto motivo deve ritenersi inammissibile per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Il quesito formulato dal ricorrente in relazione a tale motivo di ricorso (“La proporzionalità della sanzione applicata dal datore di lavoro al lavoratore per le infrazioni commesse contro la disciplina aziendale deve essere valutata dal giudice investito dell’impugnativa del licenziamento rispetto alla mancanza accertata con riferimento sia al fatto nel suo contenuto obiettivo da accertare con rigorosa interpretazione contrattuale, nel senso che l’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso deve essere valutato come notevole, tenendo conto della specificazione in senso accentuativo, a tutela del lavoratore, rispetto alla regola generale della non scarsa importanza, sia all’elemento soggettivo e intenzionale del lavoratore di voler nuocere al datore di lavoro, con la produzione di danno all’azienda”) non risponde, infatti, in alcun modo allo scopo di far comprendere alla Corte, dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola di cui si chiede, invece, l’applicazione e risulta, per contro, del tutto astratto e privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, risolvendosi, in sostanza, nella mera enunciazione astratta del principio invocato, senza enucleare il momento e le ragioni di conflitto, rispetto ad esso, del concreto accertamento operato dai giudici di merito.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendo ritenersi assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate facendo riferimento alle disposizioni di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140 e alla tabella A ivi allegata, in vigore al momento della presente decisione (artt. 41 e 42 d.m. cit.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 40,00 oltre euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2012
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