Corte di Cassazione sentenza n. 13159 del 25 luglio 2012
LAVORO (RAPPORTO DI) – CONTROVERSIE DI LAVORO – RETRIBUZIONE DIFFERITA – TFR – CALCO DEL TFR E CCNL
massima
________________
Il principio di onnicomprensività della retribuzione può essere derogato solo da contratti o accordi successivi alla L. 297/1982, a condizione che essi prevedano espressamente tale deroga (che va formulata in modo “chiaro ed univoco”) ovvero, in caso di richiamo a clausole di contratti precedenti che prevedevano (in modo come visto illegittimo) tale deroga, riformulino le clausole richiamate con l’esplicita menzione della conoscenza della preesistente nullità.
_______________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma condannava l’(OMISSIS) in favore del lavoratore in epigrafe al computo del compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso in modo costante nell’indennità di anzianità e nel TFR sino all’entrata in vigore del CCNL del 1992.
Avverso questa sentenza il detto lavoratore ricorre in cassazione sulla base di un unica censura.
Lea parte intimata resiste con controricorso.
Vengono depositate memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata la nullità della procura apposta a margine della memoria ex articolo 378 c.p.c. depositata per l’(OMISSIS) con la quale risulta conferito mandato “nel presente grado del giudizio pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione” all’avv.to (OMISSIS) in sostituzione del precedente procuratore. Infatti è giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio di cassazione il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c. – secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso – si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della Legge n. 69 del 2009, art. 45 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data – quale é il presente – se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, comma 2 (vecchio testo) (V. Cass. 26 marzo 2010 n. 7241, Cass. 28 luglio 2010 n. 17604 e Cass. 2 febbraio 2012 n. 4476).
Con l’unico motivo di censura il ricorrente, deducendo violazione delle norme del contratto collettivo, assume che la Corte del merito ha erroneamente interpretato il CCNL del 1992 ritenendo, relativamente al TFR, non prevista una nozione di retribuzione omnicomprensiva.
La censura, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio in ossequio anche al principio di nomofilachia reputa di aderire, é infondata.
Questo giudice di legittimità infatti ha sancito, nell’interpretare direttamente ex art. 360 c.p.c., n. 3, così come novellato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, art. 2, la denunciata norma collettiva che in tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla Legge n. 297 del 1982, é derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purché la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’(OMISSIS)), a partire dal c.c.n.l. del 1° novembre 1992, la quota annuale di cui alla Legge n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del trattamento di fine rapporto concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 del c.c.n.l. medesimo sulla nomenclatura, ossia quella “complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale”, con esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario (Cass. 13 gennaio 2010 n. 365 e Cass. 27 maggio 2010 n. 13048 e più di recente Cass. 10 aprile 2012 n. 5680 nonché Cass. 11 aprile 2012 n. 5716 e molte altre).
Né vi é contrasto con la sentenza n. 6086 del 2010 di questa Corte in quanto trattandosi di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata in data anteriore al Decreto Legislativo n. 40 del 2006 questa Corte non poteva procedere ad una interpretazione diretta, come invece avvenuto nella citata sentenza n. 365 del 2010, del contratto collettivo nazionale di cui il ricorrente aveva dedotto l’erronea interpretazione.
La sentenza impugnata conseguentemente va confermata.
Trattandosi di questione d’interpretazione di contratto collettivo in ordine alla quale vi é contrasto nella giurisprudenza di merito stima il Collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 524 depositata l' 11 gennaio 2023 - Il credito al trattamento di fine rapporto, se, in effetti, è esigibile soltanto con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, matura (ed è, come tale, certo nell’an e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 settembre 2022, n. 25847 - Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra nella previsione del terzo comma dell’art. 2120 c.c., per essere un caso di sospensione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3824 - In base all’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1 comma 42, l. n. 92 del 2012, la determinazione dell’indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 10953 depositata il 26 aprile 2023 - Alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 16260 depositata l' 8 giugno 2023 - L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo del c.d. «minimale contributivo», ossia all'importo…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 36345 29 dicembre 2023 - La nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, sin dalla…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…