Corte di Cassazione sentenza n. 1329 del 21 gennaio 2013
LAVORO (RAPPORTO DI) – PROGRAMMI INFORMATICI – MONITORAGGIO DELLA POSTA ELETTRONICA – APPARECCHIATURE DI CONTROLLO
massima
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I programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi alla rete dei dipendenti rientrano fra le apparecchiature di controllo, e pertanto possono essere utilizzate nei soli limiti previsti dall’art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11.5.2009, la Corte di Appello di Roma accoglieva l’appello proposto da (OMISSIS) e dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato alla predetta dalla società (OMISSIS) spa, condannando quest’ultima alla reintegrazione dell’appellante nel suo posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Rilevava la Corte del merito che le testimonianze rese dai due investigatori incaricati dal datore di lavoro di effettuare controlli circa la presenza della lavoratrice ne centro termale non erano sufficienti a corroborare e sostenere l’assunto datoriale relativo alla ingiustificatezza dell’assenza della lavoratrice dal luogo di lavoro per mancata fruizione delle cure termali per le quali aveva ottenuto il permesso retribuito, e che la semplice constatazione di assenza della autovettura della (OMISSIS) nei pressi del centro termale, nonché il mancato incontro della stessa all’entrata od uscita dal centro non potevano costituire prova certa della mancata fruizione delle cure stesse. Peraltro, alla scarsa attendibilità delle testimonianze rese dagli investigatori, che avevano della (OMISSIS) una sola conoscenza fotografica, doveva aggiungersi una serie di elementi idonei a comprovare, invece, la fruizione delle cure, quali le certificazioni allegate dalla dipendente rilasciate dal centro termale, le testimonianze rese da dipendenti del centro, confermative della presenza della lavoratrice nei giorni in considerazione al fine di praticare le cure prescritte. A fronte del carente assolvimento dell’onere probatorio incombente sul datore di lavoro, doveva pervenirsi alla declaratoria di illegittimità del recesso.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, che affida l’impugnazione a due motivi, illustrati con memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Resiste la (OMISSIS), con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia l’erronea valutazione della prova di una giusta causa di licenziamento, assumendo che la decisione sia incorsa in un vizio della motivazione sotto il profilo della insufficienza e contraddittorietà, laddove non ha conferito il giusto risalto alle deposizioni rese, a conferma delle relazioni investigative, dagli ispettori, i quali avevano dichiarato di non avere mai visto la (OMISSIS) nei giorni dell’appostamento e negli orari di apertura del centro termale. Peraltro, le relazioni degli investigatori erano del tutto ammissibili perché l’art. 4 dello Statuto pone limiti solo per quanto riguarda la sorveglianza strumentale sull’attività dei lavoratori, laddove nella specie i controlli erano stati effettuati su lavoratore non in attività lavorativa e per la tutela del patrimonio aziendale.
Con il secondo motivo, la società lamenta l’erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio, ritenuti dal giudice del merito inidonei ad integrare il supporto probatorio della legittimità del licenziamento, osservando che la (OMISSIS) si è limitata a consegnare in azienda ed a produrre in giudizio la sola attestazione di presenza presso il centro termale, laddove era suo onere allegare al proprio fascicolo documentazione idonea a confortare le proprie affermazioni a fronte dell’impianto accusatorio della società. Quanto alla deposizione della teste dipendente dell’Istituto termale, la stessa non era credibile, attesa la frequentazione del luogo da parte di centinaia di clienti ed anche la deposizione resa dall’altro teste escusso presentava, a dire della ricorrente, profili di inattendibilità, per avere questo promosso nei confronti della società analogo giudizio. Quanto dichiarato, poi, dal padre della ricorrente, recatosi al Centro negli stessi giorni della figlia non era tale da conferire certezza alle giustificazioni della (OMISSIS), presentando la deposizione elementi di incertezza circa la veridicità dei fatti riferiti.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, che sottolinea la legittimità della prova fornita attraverso le investigazioni disposte dal datore di lavoro, ne evidenzia la decisività attraverso un’affermazione di carattere affatto generico che non vale a denotare ed evidenziare gli errori valutativi in cui sarebbe incorso il giudice del merito nel valutare sia i dati emergenti dall’appostamento degli investigatori presso il luogo delle cure termali negli orari alle stesse riservati, sia il complesso delle risultanze processuali ritualmente acquisite agli atti di causa.
Ferma la validità del principio invocato dalla società, relativo alla legittimità del controllo da parte di terzi della condotta del lavoratore al di fuori dello stretto ambito lavorativo, ove lo stesso sia finalizzato alla tutela dei beni estranei al rapporto stesso (v. Cass. 23.2.2010 n. 4375), deve osservarsi che nel ricorso vi è un generico riferimento ad atti, documenti ed elementi istruttori dei quali si assume la erronea valutazione ai fini di causa, senza tuttavia la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale si censura l’omessa e contraddittoria motivazione ed il necessario momento di sintesi che circoscriva i limiti della censura formulata. L’impugnazione si fonda, poi, su una serie di valutazioni irrilevanti ed ininfluenti sul valore delle testimonianze acquisite e della documentazione prodotta, mentre sarebbe stato onere dell’azienda dimostrare e provare la giusta causa del licenziamento anche attraverso elementi idonei a dimostrare la presenza della lavoratrice in luoghi diversi dal centro termale nei giorni delle assenze dal lavoro, cui faceva riferimento la contestazione. Vale richiamare al riguardo il principio secondo cui, pur gravando sul datore di lavoro l’onere della prova in ordine alla sussistenza della giusta causa di licenziamento, tuttavia non è necessario che la prova sia acquisita ad iniziativa o per il tramite del datore di lavoro, potendo il giudice porre a fondamento della decisione gli elementi di prova comunque ritualmente acquisiti al processo, anche ad iniziativa di altre parti (compreso il lavoratore licenziato), oppure d’ufficio. Il relativo accertamento dei fatti e della loro gravità, riservato al giudice di merito, è sindacabile, poi, in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, che non può consistere in una diversa ricostruzione dei medesimi fatti (cfr. Cass. 28.10.2003 n. 16213). Pertanto, tanto più in un’ipotesi come quella in esame, in cui la stessa lavoratrice aveva fornito supporto probatorio all’assunto della sua presenza presso il centro termale nei giorni in cui aveva fruito di permessi retribuiti (attestazione di presenza presso il Centro, il cui originale era in possesso dell’azienda, contenente la firma del Direttore sanitario, l’identificazione della paziente, la specifica delle prestazioni erogate, i giorni di effettuazione delle cure ed, inoltre, testimonianza del padre della (OMISSIS), che aveva esibito i bollini relativi all’effettuazione delle cure da parte sua negli stessi giorni in cui anche la figlia si era recata al centro, come ritenuto dal giudice del merito), la prova del datore avrebbe dovuto presentarsi con caratteristiche idonee a confutare l’impianto motivazionale adottato e di valenza probatoria decisiva ai fini richiesti. Diversamente, anche con riguardo al secondo motivo, la società ricorrente sollecita solo un riesame del ragionamento decisorio, prospettando una ricostruzione diversa dei medesimi fatti presi in esame dalla Corte territoriale, che pure aveva evidenziato come gli investigatori escussi non erano stati presenti alle Terme tutti i giorni compresi nel periodo in contestazione e che non erano in possesso né dei dati identificativi e somatici della (OMISSIS), né del numero di targa della vettura dalla stessa utilizzata.
Le censure si risolvono, nella sostanza, nell’affermazione della sussistenza delle ragioni poste a fondamento del recesso datoriale, senza spiegare quali siano gli errori di diritto commessi dal giudice del merito, ed il ricorrente, piuttosto, valorizza diversamente gli elementi considerati dalla Corte territoriale per affermare una differente ricostruzione dei fatti.
Con le stesse si propone niente piu’che una diversa valutazione degli elementi attinenti al comportamento della lavoratrice, sostenendosi, ai fini dell’esame della giusta causa del recesso, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che non fosse emersa la prova certa della assenza giustificata della stessa dal lavoro, per non essersi recata presso il centro termale, contrapponendosi alla ricostruzione che aveva escluso la sussistenza dell’addebito contestato la propria versione dei fatti. Al riguardo deve osservarsi che, attesa la rilevanza del solo vizio di motivazione, le censure mirano a sollecitare una rivisitazione del merito, non consentita nella presente sede di legittimità, posto che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere – in ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4, che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificità sanzionandone il difetto – la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi. Ond’è che risulta inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e piu’appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'”iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente, si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d’aver omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacché nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo (in tali termini, cfr. Cass. 23 maggio 2007 n. 120520). Nella specie non risulta che la doglianza abbia evidenziato i profili di omissione, insufficienza o contradittorietà della motivazione nei termini consentiti nella presente sede, indicati dalla pronunzia di legittimità richiamata.
Alla stregua delle indicate considerazioni, deve pervenirsi al rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della società ricorrente e si liquidano, in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla (OMISSIS) le spese del presente giudizio, liquidate in euro 50,00 per esborsi ed euro 3500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
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