Corte di Cassazione sentenza n. 13424 del 17 giugno 2011
MALATTIA PROFESSIONALE ED INFORTUNIO – NORMATIVA – DANNO BIOLOGICO
massima
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In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, benché la nuova disciplina dettata dalla legge n. 38 del 2000 che ha riformulato le soglie di rilevanza dell’invalidità ai fini della tutela previdenziale trovi applicazione con riferimento agli infortuni verificatisi successivamente all’entrata in vigore delle sue disposizioni, condizione per la copertura assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell’INAIL è il verificarsi dell’infortunio o della malattia professionale successivamente al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del d.m. recante le tabelle valutative del danno biologico.
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FATTO
Con il proposto ricorso, affidato ad un unico, articolato motivo, l’INAIL, denunciando violazione/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 66 e 74 e Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, chiede la cassazione della sentenza del 30 luglio-25 settembre 2009, con la quale la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza n. 909/08 emessa il 4.3.2008 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, aveva dichiarato che la bronchite cronica da cui era affetto Tr. Fr. Pa. aveva natura professionale e che il conseguente grado di menomazione derivato a quest’ultimo era pari all’8% da febbraio 2006 ad aprile 2009 ed al 15% da tale data in poi e, per l’effetto, condannava l’INAIL ad erogare al Tr. l’indennizzo in capitale di cui al Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13, comma 2, lettera a), con interessi, come per legge.
In proposito rileva che risultando pacificamente dagli atti che la denuncia della malattia professionale del Tr. era avvenuta nell’aprile 1997, alla fattispecie non era applicabile la Legge n. 38 del 2000, articolo 13, in ragione del fatto che, a norma del secondo comma di tale articolo, le disposizioni ivi stabilite trovano applicazione esclusivamente con riguardo agli infortuni verificatisi ed alle malattie professionali denunciate dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione delle tabelle delle menomazioni, dei coefficienti e di indennizzo del danno biologico, che è stato emanato il 12 luglio 2000 e pubblicato sulla G.U. il 25 luglio successivo.
La deduzione sarebbe, secondo l’INAIL, rilevante nel caso in esame, in quanto l’articolo 13 citato assume a presupposto del diritto alla rendita la perdita dell’integrità psico-fisica, diversamente dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 74, che ha riguardo alla perdita dell’attitudine al lavoro. L’Ente ricorrente ne trae la conseguenza che sono altresì diversi nei due casi i criteri su cui viene parametrata l’indennità.
Il Tr. non ha svolto attività difensiva.
Il motivo è palesemente fondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte in materia, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, benché la nuova disciplina dettata dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, trovi applicazione con riferimento agli infortuni verificatisi successivamente all’entrata in vigore delle sue disposizioni, condizione essenziale per la copertura assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell’INAIL è il verificarsi dell’infortunio o della malattia professionale successivamente al (Omissis), data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia od infortunio denunciati dall’interessato prima del 9 agosto 2000, essa deve essere valutata in termini d’incidenza della stessa sull’attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 74, ove questa domanda sia stata formulata dall’interessato con ricorso al giudice del lavoro (cfr. Cass. n. 17089/2010; Cass. n. 21022/2007).
La malattia denunciata dall’originario ricorrente andava pertanto valutata in termini di incidenza della stessa sulla sua attitudine al lavoro, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 74.
Per le considerazioni svolte il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che dovrà adeguarsi, ai fini della decisione, al principio di diritto sopra espresso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.