Corte di Cassazione sentenza n. 13677 del 31 luglio 2012
PROFESSIONISTI – ODONTOIATRA – PUBBLICITA’ DELLO STUDIO PROFESSIONALE – CONTRARIETA’ ALLA LEGGE E ALLE NORME DEONTOLOGICHE – OMESSO CONTROLLO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA – SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO PER DUE MESI
massima
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La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ha comminato all’odontoiatra la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento depositato il 19 febbraio 2010 la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ha respinto il ricorso proposto dal dott. A.C. avverso la delibera dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia in data 17 marzo 2009, con la quale era stata comminata al predetto professionista la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi.
A.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Ha resistito con controricorso l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo, denunciando vizi motivazionali in relazione all’art. 66 D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, l’impugnante lamenta l’omessa considerazione delle dichiarazioni del legale rappresentante pro tempore di O. s.r.l., allegate alle difese scritte dell’incolpato, dichiarazioni volte a evidenziare che tutte le attività relative alla pubblicizzazione dello studio dentistico S., di cui lo stesso era direttore sanitario, erano poste in essere in piena autonomia decisionale dalla società affiliante, con la quale S. operava in rapporto di franchising. In ogni caso nessuna comunicazione preventiva era stata fornita in ordine alla pubblicità praticata, malgrado le espresse richieste del dott. C. e le sue raccomandazioni di rispettare le norme deontologiche.
1.2 Con il secondo mezzo, denunciando violazione degli artt. 55 e 56 del Codice di Deontologia Medica, e di varie delibere di FNPMeO, nonché vizi motivazionali, l’impugnante si duole che la Commissione non abbia verificato la rispondenza del messaggio pubblicitario alle prescrizioni di legge e alle norme deontologiche asseritamente violate.
2. II ricorso è stato in un primo momento avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., con relazione che ne assumeva l’improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. pro. civ. Nell’adunanza del 15 giugno 2001 la Corte ne ha tuttavia ordinato la rimessione all’udienza pubblica.
3. Va premesso che il collegio ritiene che ai ricorsi avverso le decisioni della Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni Sanitarie non possa applicarsi il principio, sancito dall’369, secondo comma, n. 2, c.p.c., come interpretato dal diritto vivente, per cui l’impugnazione è improcedibile, ove il ricorrente, dopo avere espressamente o implicitamente allegato che la sentenza o la decisione impugnata gli è stata notificata, si sia poi limitato a produrre una copia autentica della stessa, senza la relata di notificazione, salvo che la produzione non avvenga, entro il termine e con le modalità di cui al comb. disp. degli artt. 369, primo comma, e 372, secondo comma, c.p.c. (confr. Cass. sez. un. 16 aprile 2009, n. 9005). A ben vedere, infatti, benché l’art. 68 d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, stabilisca che la decisione della Commissione è notificata a cura della segreteria, il rinvio al successivo art. 79 chiarisce che la notifica, ha luogo con lettera raccomandata. Siamo dunque ben lontani dal modulo della notifica a mezzo posta, in cui l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento e presentandola quindi a questo in busta chiusa (art. 3 legge 20 novembre 1982, n. 890). Il che, in disparte le questioni relative alla individuazione della fase essenziale del procedimento – se cioè vada considerata tale l’attività dell’agente postale (confr. Cass. civ. 14 ottobre 2009, n. 21762; Cass. civ. sez. un. 19 luglio 1995, n. 7821), ovvero quella dell’ufficiale giudiziario (confr. Cass. civ. 21 aprile 2009, n. 9377) – evidenzia l’assoluta disomogeneità delle due fattispecie, disomogeneità che preclude l’applicazione alla notifica, di cui all’art. 68 D.P.R. n. 221 del 1950, delle disposizioni processuali in materia di notificazione della sentenza, con i connessi oneri adempitivi, prescritti a pena di improcedibilità.
4. Tanto premesso e precisato, il ricorso proposto non merita comunque accoglimento.
Le censure svolte nel primo mezzo, sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.
Valga considerare, sotto il primo profilo, che non risulta rispettato il disposto dell’art. 366 n. 6 c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità del ricorso, la specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali il motivo è fondato, con l’indicazione della sede processuale in cui essi sono reperibili.
Invero l’onere della parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo una consolidata elaborazione giurisprudenziale costituisce il corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, risulta ora tradotto nelle più puntuali e definitive disposizioni contenute negli artt. 366, co.1, n. 6 e 369, co. 2, n. 4 c.p.c. (cfr. SS.UU. 22 maggio 2012, n.8077 in motivazione).
Sull’interpretazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. sono intervenute le SS.UU. di questa Corte con sentenza 2 dicembre 2008, n. 28547, affermando il principio, puntualizzato con sentenza 25 marzo 2010, n. 7161, secondo cui l’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti e accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto. Tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.
In sostanza, ancorché l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., così come modificato dall’art. 7 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, mediante la produzione dello stesso, e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma, c.p.c., resta ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c., del contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al loro reperimento (confr. Cass. civ. 3 novembre 2011, n. 22726).
5. Venendo al caso di specie, il ricorrente non riporta, neppure nei punti essenziali, la deposizione testimoniale scritta resa dal legale rappresentante pro tempore di O. s.r.l., né ne indica l’esatta allocazione nel fascicolo processuale.
Tanto basta per ritenere inosservati gli incombenti sanciti dall’art. 366, n. 6, c.p.c.
6. Sotto il secondo profilo, merita evidenziare che la scelta decisoria della Commissione ruota intorno al rilievo che la colposa omissione di controllo era stata ammessa dallo stesso, posto che lo stesso aveva dichiarato di avere raccomandato l’osservanza delle disposizioni di legge e delle norme deontologiche, ma di non essersene poi occupato. Ne deriva che le censure formulate nel mezzo, evocando l’esclusiva pertinenza all’affinante delle attività volte a pubblicizzare lo studio dentistico, risultano eccentriche rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato. E invero, nulla oppone il ricorrente per contrastare il significato attribuito dal giudice disciplinare alle sue dichiarazioni, laddove è proprio sulla sostanziale ammissione di avere colpevolmente omesso ogni controllo che la Commissione ha fondato la sua decisione.
7. II vizio di aspecificità vulnera anche le censure svolte nel secondo mezzo. Merita evidenziare che il decidente ha preliminarmente dato atto che la contrarietà del messaggio pubblicitario alle prescrizioni di legge era stata riconosciuta anche dal professionista ed era quindi fuori discussione.
Ne deriva che la doglianza volta a far valere la mancata verifica della rispondenza del messaggio pubblicitario alle prescrizioni di legge e alle norme deontologiche è, ancora una volta, priva di relazione con le ragioni della decisione.
In tale contesto il ricorso deve essere integralmente rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.200,00 (di cui euro 2.000,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.
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