CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 giugno 2013, n. 13917
Lavoro subordinato – Contratto collettivo – Interpretazione – Regole ermeneutiche – Premio giornaliero previsto dal c.c.n.l. 1990 – 1992 per i ferrovieri – Presupposto dell’attribuzione – Assenza del dipendente sostituito
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 3 novembre 2005 – 14 aprile 2006, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da F.G., N.C. e T.G., dirigenti di movimento, volta ad ottenere il cd. premio per le sostituzioni previsto dall’art. 29, all. 7, CCNL 1990/92 per il personale delle Ferrovie.
Ha osservato la Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, che tale premio spettava, in caso di improvvisa assenza del personale sostituito, a coloro che, oltre alle proprie normali attribuzioni, avessero disimpegnato il servizio spettante all’assente; che all’ipotesi di “improvvisa assenza” doveva essere equiparata quella di cronica assenza del personale; che era irrilevante, ai fini del conseguimento del premio, che la sostituzione – nella specie del personale ausiliario – non fosse avvenuta a tempo pieno, atteso che i dirigenti di movimento erano tenuti a svolgere anche le mansioni di loro pertinenza ed a fronteggiare le necessità che, in relazione alle variabili esigenze dei carichi di lavoro, man mano si presentavano; che, fra le mansioni svolte in sostituzione dei lavoratori assenti, vi erano quelle relative alla oliatura degli scambi e di pulizia dei locali, le quali peraltro concernevano, da una parte, l’efficienza e la sicurezza del servizio, dall’altra l’igiene e la vivibilità del posto di lavoro.
Per la riforma della sentenza ha proposto ricorso la società sulla base di tre motivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione
1. Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione, proposta dai resistenti, di inammissibilità del ricorso per essere stato questo notificato al difensore dei lavoratori costituito nel giudizio di primo grado, e non già al nuovo difensore, Avv. F.P., nominato in appello in sostituzione del primo, giusta procura in atti del 19 maggio 2004, presso il domicilio eletto.
E’ stato infatti più volte affermato da questa Corte che il principio, sancito in via generale dall’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione sia venuto a conoscenza del destinatario. Da ciò consegue che la costituzione del convenuto, ancorché tardiva ed effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declaratoria di nullità, dal momento che la convalidazione della notifica da essa indotta opera ex tunc (Cass. 6470/11; Cass. 8777/08; Cass. 10119/06; Cass. 15190/05; Cass. 1548/02).
Ed ancora: “E’ infondata l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso per cassazione, formulata dal resistente, perché non eseguita al proprio difensore ritualmente costituito nel precedente grado. Infatti, con la proposizione del controricorso e, quindi, con il regolare svolgimento, da parte dell’intimato, dell’attività difensiva, la dedotta nullità deve ritenersi sanata a norma dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ.” (Cass. 11 giugno 2007 n. 13650).
2. Con il primo motivo, articolato in più censure, cui fa seguito il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., allora in vigore, la ricorrente, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, all. 7, CCNL Ferrovieri 1990/92, nonché degli artt. 1362, 1363 e 1365 cod. civ. e 36 Cost, deduce che il premio di sostituzione prevede, quale presupposto fondamentale, che il dipendente abbia sostituito l’assente in senso pieno, e cioè che abbia disimpegnato tutte le mansioni proprie dello stesso o, almeno, quelle prevalenti, e non già una sola o alcune di esse.
Peraltro con apposito ordine di servizio era stato inibito ai dirigenti di movimento di svolgere mansioni in sostituzione dell’ausiliario.
La sentenza impugnata, nel ritenere che per conseguire il premio di sostituzione non fosse necessario lo svolgimento a tempo pieno delle mansioni di competenza dell’agente sostituito, ha violato i canoni di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 (interpretazione letterale) e 1363 cod. civ. (interpretazione complessiva delle clausole), non tenendo conto peraltro della seconda parte dell’art. 29 sopra indicato che, nel prevedere che l’importo del premio fosse fisso e dovesse essere ricondotto ad una percentuale della retribuzione prevista per il profilo del dipendente sostituito, confermava ulteriormente che il premio, nell’intenzione delle parti sociali contraenti, doveva essere riconosciuto a chi sostituisce a tempo pieno il dipendente assente.
La sentenza impugnata era altresì errata per avere equiparato l’assenza improvvisa del dipendente alla carenza cronica di organico, operando così, in presenza di una previsione esplicita, una interpretazione estensiva non consentita.
3. Il motivo non è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell’annullamento di quest’ultima (cfr, explurimis, fra le più recenti, Cass. 27 febbraio 2009 n. 4851; Cass. 19 ottobre 2009 n. 22102; Cass. 30 aprile 2010 n. 10554; Cass. 29 agosto 2011 n. 17717; Cass. 2 maggio 2012 n. 6641).
Nella specie la Corte territoriale ha interpretato l’art. 29, all. 7, CCNL Ferrovieri 1990/92 (“Quando si sia verificata l’assenza improvvisa di un dipendente dall’esercizio – escluso il personale addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni, navigante e manovratori di squadre di manovra con due agenti a terra – e non si sia potuto provvedere alla sua sostituzione, è concesso un premio giornaliero a coloro che, oltre alle proprie normali attribuzioni, abbiano disimpegnato il servizio spettante all’assente”), nel senso che all’ipotesi di “improvvisa assenza” dovesse essere equiparata quella di cronica assenza del personale; che era irrilevante che la sostituzione del personale assente non fosse avvenuta a tempo pieno, posto che gli odierni resistenti, oltre a svolgere le mansioni loro proprie, svolgevano anche quelle del personale assente, compatibilmente con i loro carichi di lavoro e le necessità di volta in volta da fronteggiare.
Tale interpretazione, in quanto coerente e logica, appare rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.
Ed infatti non appare illogico ritenere, attraverso una interpretazione estensiva, che il compenso per la sostituzione di un dipendente assente sia dovuto, in base al principio di cui all’art. 36 Cost. – secondo cui la retribuzione va proporzionata all’onerosità della prestazione nel caso in cui il lavoratore esplichi, oltre alle proprie mansioni, anche quello di un altro dipendente – anche nell’ipotesi in cui l’assenza, anziché improvvisa, sia stata determinata da carenza di organico (cfr., in questi termini, in fattispecie analoghe alla presente, Cass. n. 545/99; Cass. n. 9308/04; Cass. n. 7065/07; Cass. n. 21553/07).
Trattandosi, poi, di svolgimento di mansioni in aggiunta “alle proprie normali attribuzioni”, non è parimenti illogico o irragionevole sostenere che le mansioni del lavoratore ausiliario sostituito potessero essere svolte dai dirigenti di movimento non già a tempo pieno, ma compatibilmente con il loro carico di lavoro e con le necessità di volta in volta da fronteggiare.
Inoltre, il fatto che l’importo del premio fosse fisso e ricondotto ad una percentuale della retribuzione prevista per il profilo del dipendente sostituito, non conferma, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, che tale premio dovesse essere riconosciuto solo a chi avesse sostituito a tempo pieno il dipendente assente, poiché una siffatta interpretazione collide con la prima parte della norma pattizia, che espressamente prevede, come sopra osservato, che le mansioni dell’assente debbano essere disimpegnate, da chi lo sostituisce, in aggiunta alle normali attribuzioni.
4. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio.
Rileva che il premio in questione non può essere corrisposto a chi, come nella specie, ha svolto solo in parte le mansioni del dipendente sostituito.
Lamenta inoltre che dalle risultanze processuali non erano emersi elementi atti a comprovare l’effettivo svolgimento, da parte dei resistenti, delle mansioni degli ausiliari nei periodi di loro assenza.
5. Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., la ricorrente critica la sentenza impugnata sempre con riguardo alla prova circa l’effettivo disimpegno, da parte dei resistenti, delle mansioni del personale ausiliario assente.
6. La prima censura svolta con il secondo motivo è inammissibile.
La ricorrente infatti, nel denunziare vizio di motivazione, critica la sentenza impugnata sotto il diverso profilo della non corretta interpretazione della clausola contrattuale sopra indicata, e cioè per avere la Corte territoriale ritenuto che lo svolgimento, anche in parte, delle mansioni del dipendente sostituito, possa giustificare la corresponsione del premio in questione.
Peraltro, la censura in esame era stata già oggetto del primo motivo, respinto da questa Corte per i motivi indicati sub n. 3.
6.1. L’altra censura contenuta nel secondo motivo ed il terzo motivo – da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione – sono privi di fondamento.
Si contestano infatti gli accertamenti e le valutazioni del giudice di merito, peraltro assistite da motivazione logica e non contraddittoria, che sono incensurabili in questa sede, non essendo consentito al giudice di legittimità di riesaminare il merito della vicenda processuale e di sostituire una propria valutazione a quella data dal giudice di merito.
Al riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto, per un verso, che il giudice di primo grado aveva correttamente accertato che gli odierni resistenti avessero espletato le mansioni tipiche degli ausiliari; dall’altro, a sostegno di tale assunto, ha richiamato le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società in sede di interrogatorio formale.
D’altra parte, anche la ricorrente dà atto che i resistenti hanno svolto, in assenza degli ausiliari, le mansioni a costoro riservate, sostenendo però che esse, ai fini della corresponsione del premio in questione, avrebbero dovuto essere svolte a tempo pieno.
Alla stregua di tutto quanto precede il ricorso va rigettato, previa condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, a favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 50,00 per esborsi ed € 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
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