CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 giugno 2013, n. 14011
Previdenza – Contributi assicurativi – Sgravi – Rimborsi dovuti dall’INPS – Sentenza Corte cost. n. 261 del 1991 – Esclusione di aggravio per rivalutazione o interessi – Interessi e rivalutazione maturati fino alla pubblicazione della sentenza – Computabilità – Retroattività effetti sentenza Corte cost. n. 320 del 1995.
Fatto
Il Consorzio S. Trasporti Pubblici adiva il Pretore di Salerno in funzione di giudice del lavoro chiedendo la condanna dell’INPS al pagamento in suo favore della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma di lire 78.101.374.559 rimborsata dall’istituto al Consorzio per contributi relativi al periodo dal 22.11.75 al 31.5.1991 risultati non dovuti a seguito della sentenza n. 261 del 3.6.1991 della Corte Costituzionale (di declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 2° del DL 30.8.68 n. 918, conv. in L. 25.10.68 n. 1089, nella parte in cui escludeva dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d’Italia, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non fossero assoggettate a contribuzioni contro la disoccupazione volontaria). L’INPS si costituiva negando di essere tenuta al pagamento di detti accessori ed evidenziando, in particolare, che gli interessi legali non erano dovuti in virtù della L. n. 151 del 20.5.93 (di conversione del DL 22.3.93 n. 71) che aveva disciplinato le modalità di rimborso dei menzionati contributi da parte di esso istituto.
L’adito giudice accoglieva in parte la domanda condannando l’INPS al pagamento degli interessi legali come richiesti, pari ad euro 21.288.942,39, e negando, però, la debenza della rivalutazione monetaria non essendo stata data la prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2° c.c..
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 22 aprile 2008, accoglieva l’appello proposto dall’INPS e rigettava integralmente la domanda del CSTP Azienda della Mobilità s.p.a..
Ad avviso della Corte – diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice – la norma di cui all’art. 1 della L. n. 151/93 cit. non escludeva il diritto agli interessi legali solo per il periodo di dieci anni di rateizzo, ma si riferiva anche al periodo anteriore alla pronuncia di incostituzionalità, ciò in quanto, alla stregua della disciplina dettata dall’art. 2033 ce, non poteva ritenersi in mala fede l’ente pubblico che avesse riscosso somme dovute dal privato in base alla legge vigente alla cui osservanza il medesimo ente fosse stato obbligato sino alla pronuncia di incostituzionalità – principio questo affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella decisione n. 8432/2004.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la C.S.T.P. Azienda della mobilità s.p.a. affidato da due motivi.
Resiste con controricorso l’INPS.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c., 443 c.p.c., 148 disp. Att. c.p.c., 7 e 8 della L. n. 533/1973 e 1 L. n. 151/1993.
Si evidenzia che il caso in esame è diverso da quello deciso con la sentenza delle Sezioni Unite n. 8432/04 in quanto il rimborso degli sgravi in questione era stato già richiesto dal Consorzio in data 24.1.1985, con domanda amministrativa, ben prima della decisione della Corte Costituzionale e, inoltre, gli interessi richiesti erano quelli maturati sui contributi indebiti sin dal gennaio 1975 e non solo dal 19 giugno 1981 (corrispondenti al decennio anteriore alla declaratoria di incostituzionalità). Ciò precisato, si assume che il giudice del gravame – affermato che ciò che conta ai fini dell’art. 2033 c.c., per ottenere gli interessi legali dall’accipiens se in buona fede, è la domanda giudiziaria e che, con riferimento allo obbligazioni degli Enti pubblici, può rilevare anche la domanda amministrativa quando questa sia richiesta dalla legge come condizione di procedibilità – poi, erroneamente, aveva ritenuto che tale domanda amministrativa fosse stata imposta solo dalla L. n. 151/93 mentre non era affatto richiesta per i periodi precedenti e che, quindi, la domanda presentata il 24.1.85 non poteva far sorgere il diritto agli interessi nei confronti dell’accipiens in buona fede.
Ed infatti, argomenta la ricorrente, in materia previdenziale le norme indicate nella rubrica del motivo prevedono la domanda amministrativa come condizione di proponibilità dell’azione, mentre l’esperimento dei ricorsi amministrativi è condizione di procedibilità con la conseguenza che la domanda giudiziale può essere equiparata alla domanda amministrativa ogniqualvolta la prima debba essere preceduta dalla seconda, situazione questa che si verifica anche nelle controversie in cui il datore di lavoro richieda all’istituto previdenziale il rimborso di contributi non dovuti, come affermato dalle SS.UU. di questa Corte (cfr. Cass. SU n. 7269/1994).
In definitiva, nel caso de quo , diversamente da quello esaminato da Cass. SU n. 8432/2004, vi era una domanda amministrativa di restituzione dell’indebito precedente alla sentenza della Corte Costituzionale che, proprio a norma dell’art. 2033 c.c. come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella richiamata sentenza n.7269/1994, generava il diritto agli interessi sulle somme indebitamente corrisposte.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L n. 151/1993 in quanto la norma si riferirebbe solo alle domande di rimborso presentate dopo la sentenza della Corte Costituzionale ed ai periodi contributivi nell’arco del decennio anteriore alla citata pronuncia (cioè, al massimo, sino al 19.6.1981) e, dunque, non potrebbe trovare applicazione – trattandosi di norma eccezionale, di rigorosa interpretazione – ai rimborsi rivenienti da istanze precedenti la sentenza e, comunque, giammai a periodi anteriori al 19.6.1981, ragione per cui l’INPS sarebbe stato tenuto al pagamento degli interessi, quantomeno, sulle somme indebitamente percepite relativamente al periodo 1.1.75- 19.6.81.
Osserva il Collegio che il primo motivo è infondato alla luce di quanto statuito dalle SS.UU. nella decisione n. 8432/2004 la cui portata è stata anche correttamente indicata nella impugnata sentenza.
Non è condivisibile, infatti, l’assunto della ricorrente secondo cui tale pronuncia, in quanto riferita ad una ipotesi in cui la domanda di pagamento degli interessi era successiva alla sentenza della Corte Costituzionale, non potrebbe trovare applicazione nella presente controversia.
Invero, il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8432/2004 è assolutamente chiaro nel senso che l’art. 1, comma 3, d.l. n. 71 del 1993, nell’escludere interessi a carico dell’lnps, non ha inteso distinguere diversi periodi, ma ha voluto riferirsi a qualsiasi tempo, senza limitazioni. In motivazione questo principio viene ulteriormente ribadito laddove le Sezioni Unite hanno sottolineato che la sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 1995 n. 320 – che aveva escluso che la norma di cui qui si tratta, negando gli interessi sul debito di restituzione derivato dalla propria pronuncia n. 261 del 1991, fosse in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.- non aveva operato alcun riferimento alla domanda giudiziaria e/o amministrativa, ma, interpretando la norma di cui al menzionato art. 1 alla luce del normativa in materia di indebito oggettivo e di cui all’art 2033 c.c., era giunta ad affermare che essa aveva escluso il pagamento degli interessi legali senza distinguere diversi periodi, ma aveva voluto riferirsi a qualsiasi tempo.
In tale ottica, quindi, non ha alcun rilievo se la presentazione della domanda di rimborso – giudiziaria e/o amministrativa – dei contributi sia stata presentata prima o dopo della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/1991.
E, comunque, va, sul punto, evidenziato che i rilievi contenuti nella impugnata sentenza in merito a ciò che era stato chiesto all’INPS con la suddetta domanda amministrativa del 24.1.1985 non è stato oggetto di alcuna censura. La Corte di merito ha, infatti, rilevato che detta domanda di rimborso era motivata dal diritto allo sgravio contributivo di cui alla legge n. 1089/68 anche per le aziende svolgenti servizio di trasporto di persone, riconosciuto con le sentenze di questa Corte nn. 4165 e 4169 del 1984, laddove la domanda (presentata dal CSTP Azienda della Mobilità il 30.10.92) per il rimborso a seguito della decisione n. 261/1991 della Corte Costituzionale atteneva al diritto allo sgravio spettante alle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno ( tra cui anche quelle svolgenti servizio di trasporto persone , come già riconosciuto da questa Corte) anche per il personale dipendente, occupato con garanzia di stabilità del posto di lavoro, le cui retribuzioni non erano assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione. E, dunque, il primo scaturiva dal riconoscimento del diritto in conseguenza della individuazione delle aziende ammesse al beneficio di cui al 1° comma dell’art. 18 DL n. 918/68 conv, in L. n. 1089/68, il secondo riguardava , invece, la misura dello sgravio perché tale norma ( comma 2° dell’art. 18) poi dichiarata incostituzionale prendeva in considerazione solo le retribuzioni assoggettate a contribuzione per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria al netto dei compensi per lavoro straordinario con la conseguenza che il suddetto contributo era notevolmente inferiore alla retribuzione effettivamente corrisposta e sulla quale si versavano gli altri contributi assicurativi obbligatori.
Dal rigetto del primo motivo discende la infondatezza anche del secondo essendo, come detto, irrilevante se la domanda di rimborso sia anteriore o successiva alla sentenza n. 261/1991. Così pure gli interessi non dovuti sono quelli riferiti a qualsiasi tempo e non solo quelli maturati nel decennio anteriore alla sentenza n. 261/1991.
Peraltro, vale ricordare che è consolidato nella giurisprudenza costituzionale ed in quella di legittimità il principio che la sentenza di accoglimento ha effetto retroattivo, in virtù del combinato disposto degli artt. 136, Cost., 1, legge cost. n. 1 del 1948 e 30, legge n. 87 del 1953 , con il limite dei rapporti esauriti, che qui non si pone. Quanto alla retroattività della pronuncia di accoglimento sui rapporti giuridici sorti anteriormente e non ancora esauriti deve essere coordinata con le leggi ed i principi dell’ordinamento in genere e del diritto civile operazione questa che è stata operata dalle Sezioni Unite, nella ridetta decisione n. 8432/2004, portando all’affermazione del principio di diritto sopra riportato.
Non senza considerare che, proprio alla luce di quanto osservato dalla Corte di merito circa il contenuto della domanda amministrativa di rimborso del 24.1.1985, non censurato in questa sede, non ne è stata dimostrata neppure l’efficacia interruttiva della prescrizione in relazione agli interessi richiesti perii periodo 24.1.1975-19.6.1981.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del presente giudizio, avuto riguardo alla natura della questione trattata, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, compensa le spese del presente giudizio.