CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 giugno 2013, n. 14152
Tributi (in generale) – Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) – Agevolazioni varie – In genere – Trasferimento di immobili compresi in un piano di recupero – Agevolazioni ex art. 5 della legge n. 168 del 1982 – Natura – Conseguenze – Compravendita d’immobili con destinazione turistico-alberghiero – Applicabilità – Esclusione – Fondamento
Svolgimento del processo
E’ impugnata per cassazione la sentenza n. 4/28/07 della commissione tributaria regionale del Veneto. Questa sentenza ha confermato un avviso di liquidazione di imposta di registro in revoca delle agevolazioni di cui alla l. n. 168 del 1982, art. 5, relativamente a una compravendita di immobili con destinazione turistico-alberghiera, facenti parte di un piano di recupero (dell’area “fronte palasport Campagnola”) del comune di Schio.
Per quanto rileva, la sentenza ha ritenuto che la normativa ex lege n. 168 del 1982 mira a incentivare, anche mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente, lo sviluppo dell’edilizia abitativa; sì da non potersi estendere, quanto alle previste agevolazioni, al di fuori del detto ambito. I contraenti G. e R. S. e D. s.r.l., e l’amministratore di questa A. B. in proprio (che furono parti del giudizio di merito) hanno prospettato un unico motivo di censura. L’amministrazione ha replicato con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato sorretto da un motivo.
I ricorrenti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
– I ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
– L’unico motivo del ricorso principale deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 5 della l. n. 168 del 1982 e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sulla questione (peraltro giuridica, e non di fatto) della spettanza dell’agevolazione fiscale.
Enuncia l’opposta tesi che il beneficio fiscale sarebbe subordinato alla sola condizione oggettiva dell’inclusione dell’immobile nel piano di recupero, oltre che alla condizione soggettiva dell’assunzione dell’obbligo di attuazione del piano da parte approvato dell’acquirente; non anche quindi al fatto di essere l’immobile di tipo abitativo.
III. – Il motivo è infondato.
E’ stato da questa corte già evidenziato, sebbene in relazione alla questione specifica del trattamento fiscale delle permute, che, in tema di agevolazioni tributarie, l’art. 5 l. 22 aprile 1982 n. 168 – il quale, nell’ambito dei piani di recupero (di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati) di cui agli artt. 27 e ss. della l. 5 agosto 1978 n. 457, in aggiunta al beneficio dell’applicazione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa, previsto in generale per i trasferimenti che attuano i piani di recupero (1° co.), al 2° co. riconosce per le permute l’esenzione dall’imposta sull’incremento del valore sugli immobili – “pone una norma di natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente con riferimento alla finalità, perseguita dal legislatore, di agevolare sul piano tributario lo sviluppo dell’edilizia abitativa” (v. Sez. 5^ n. 5055/2003).
Ora, la condivisibile previa affermazione, che la normativa di cui alla legge 22.4.1982 n. 168 mira a incentivare lo sviluppo dell’edilizia abitativa mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente, agevolando a tale specifico fine, sul piano fiscale, i trasferimenti degli immobili, viene in evidenza nel caso di specie. Nel senso che l’art. 5 prevedendo per i trasferimenti di immobili che attuano i piani di recupero il pagamento delle imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa (1° comma) – sarebbe illogico dissociarne l’ambito oggettivo, come invece preteso dai ricorrenti, dalla ratio incentivante la sola edilizia abitativa considerata dalla legge.
IV. – Consegue l’infondatezza della tesi prospettata nel ricorso principale. Per cui il ricorso incidentale resta assorbito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.