CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 giugno 2013, n. 14173
Tributi – Imposta di registro – Liquidazione – Agevolazione prima casa – Decadenza – Immobile – Trasformazione in ufficio
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 24/38/07, depositata il 30/05/2007, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della decisione n. 223/02/05 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, respingeva il ricorso proposto dal contribuente L. P. avverso l’avviso dì liquidazione e irrogazione sanzioni n. 20022V004043000 Registro 2002 col quale veniva revocata l’agevolazione “prima casa” a cagione della variazione catastale “da abitazione a ufficio”.
La CTR, in rito, dichiarava l’ammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate perché, pur contenendo riferimenti a fatti estranei alla controversia, era stata comunque “esattamente individuata la sentenza che l’Ufficio intendeva appellare, e sono sufficientemente specificati, almeno nell’ultima parte del ricorso, ì motivi per cui si chiede la sua riforma”; la CTR, nel merito, evidenziato dapprima che la ratio dell’agevolazione era da ravvisarsi in quella dì favorire la destinazione “a propria abitazione dell’immobile acquistato” con la conseguente perdita del beneficio in caso dì “mancata utilizzazione da parte dell’acquirente”, statuiva che “l’intervenuta variazione urbanistica” aveva dimostrato “inequivocabilmente l’intenzione del contribuente di adibire l’immobile acquistato in forma agevolata ad un uso diverso da quello che la legge intendeva tutelare”, come del resto confermato dalla circostanza che il contribuente mai aveva “abitato l’immobile acquistato, risultando domiciliato con i figli altrove”, essendo peraltro irrilevante “che, in quell’immobile, adibito ad ufficio ed utilizzato come tale, risulti residente la moglie del contribuente”.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Diritto
1. Col primo motivo del ricorso, il contribuente censurava la sentenza ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione degli artt. 53 ss. d.lgs. 31 dicembre 1992, n, 546, deducendo, a riguardo, che la motivazione dell’ impugnato avviso era nel senso della perdita del beneficio “per aver variato il classamento, prima dei cinque anni”, interpretazione contestata dal contribuente perché questa ipotesi di decadenza dall’ agevolazione non era tra quelle previste dalla legge, tesi poi fatta propria dalla CTP che aveva, proprio perciò, annullato l’avviso; sennonché, nell’atto d’appello, così evidenziava il contribuente, l’Ufficio aveva fatto non conferenti riferimenti, come ad es. quello relativo a un credito d’imposta, oltreché non aver specificatamente contestato la ratio decidendi del primo giudice, cioè quella dell’ irrilevanza del mutamento catastale, bensì aveva introdotto argomenti e domande nuove; per tali ragioni, concludeva il contribuente, la CTR aveva errato a dichiarare, in modo apodittico, l’ammissibilità dell’appello, semplicemente affermando che i motivi di gravame erano “sufficientemente specificati”. Il quesito era il seguente: “Il giudice di appello, nella valutazione della specificità dei motivi dell’appello, la cui carenza comporta l’inammissibilità dell’appello, ha il dovere di verificare che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell’appellante, volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime; pertanto, quel requisito non può ritenersi esser stato osservato quando, come nel caso concreto, le ragioni addotte dall’ appellante, sono generiche, inconferenti e in parte nuove e comunque non adeguate a incrinare il fondamento logico e giuridico del decisvm di primo grado”.
Il motivo è inammissibile, oltreché per l’astrattezza e la genericità del quesito, questo quindi formulato in violazione dell’ art. 365 bis c.p.c. (Cass. se 2. II n. 11750 del 2012; Cass. sez. III n. 2222 del 2012), anche perché, con lo stesso, non viene in realtà censurato un error in indicando, bensì lo scrutinio di esistenza o inesistenza di un fatto decisivo e controverso, cioè la sufficienza e specificità dei motivi, scrutinio che avrebbe pertanto dovuto esser denunciato sotto il profilo del vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. sez. Ili n. 8548 del 2012; Cass. sez. III n. 13676 del 2007).
2. Col secondo motivo del ricorso, il contribuente censurava la sentenza, deducendone la nullità, ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 57 e 62 d.lgs. n. 546 del 1992, oltreché degli artt. 99, 112 e 345 c.p.c, esponendo, in sintesi, che con l’impugnato avviso l’agevolazione era stata revocata unicamente “per aver variato il classamento”, avviso che perciò era stato giudicato illegittimo dalla CTP, laddove, invece, l’Agenzia delle Entrate, con l’atto d’appello, aveva introdotto domande affatto “nuove”, in ragione cioè della novità della causa petendi, sulle quali domande “nuove”, pertanto, la CTR non poteva pronunciarsi,’ secondo il contribuente, difatti, la novità della causa petendi della revoca dell’ agevolazione era da rinvenirsi nella circostanza, appunto ex novo allegata nell’atto d’appello, della “effettiva realizzazione della destinazione dell’ immobile acquistato come abitazione principale”. Il quesito era; “Nel processo tributario -il cui carattere «impugnatorìo>> descrive le modalità di accesso del contribuente alla tutela giurisdizionale ed i limiti della stessa -, la posizione di attore, in senso sostanziale, compete all’Ufficio Fiscale. Essa resta definita, per ciò che attiene ai principi della domanda {art. 99 c.p.c.) e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c), dal contenuto dell’atto impugnato, sicché l’Ufficio, non può sostituire nella fase contenziosa, addirittura nel giudizio d’appello – come è accaduto nel caso di specie e tanto non è stato rilevato dal giudice d’appello – il parametro prescelto con l’atto impositivo notificato”.
Il motivo è inammissibile, per l’astrattezza e la genericità del quesito, questo in effetti formulato in violazione dell’art. 366 bis c.p.c, non indicando, il ridetto quesito, in cosa sarebbe esattamente consistito il mutamento di causa petendi (Cass. sez. II n. 11750 del 2012; Cass. sez. Ili n. 2222 del 2012); peraltro, può aggiungersi, cambiamento di causa petendi può aversi soltanto in quanto il fatto posto a base della pretesa sia radicalmente diverso da quello costitutivo originario, perché solo questa ipotesi implica ulteriori accertamenti fattuali, non invece quando dall’identico fatto il giudice ricavi differenti argomentazioni in fatto e diritto a sostegno della decisione (Cass. sez. lav. 157 95 del 200 8; Cass. sez. II n. 7579 del 2007).
3. Col terzo motivo del ricorso, il contribuente censurava la sentenza ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c,, deducendo vizio di extrapetizione, per aver la CTR “trasformato” la variazione catastale da fatto costitutivo della pretesa fiscale “a elemento di prova della causa dì decadenza”. Il quesito era: “Nel processo tributario – il cui carattere «impugnatorio» descrive le modalità di accesso del contribuente alla tutela giurisdizionale ed i limiti della stessa -, la posizione dell’ attore, in senso sostanziale, compete all’Ufficio Fiscale. Essa resta definita, per ciò che attiene ai principi della domanda (art. 99 c.p.c.) e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c), dal contenuto dell’atto impugnato, sicché nessuna sostituzione, in corso di causa, come è accaduto nel caso di specie, è – sotto pena dì extrapetizione o ultrapetizione – consentita al giudice tributario”.
Il motivo è inammissibile, per l’astrattezza e la genericità del quesito, questo quindi formulato in violazione dell’ art. 366 bis c.p.c., non indicando, il ridetto quesito, in cosa sarebbe esattamente consistito, nella concreta fattispecie, il denunciato vizio di ultra o extrapetizione (Cass. sez. II n. 117 50 del 2012; Cass. sez. Ili n. 2222 del 2012); peraltro, va aggiunto, l’Agenzia ha pronunciato sulla pretesa fiscale esattamente contenuta nell’impugnato avviso, cioè senza porre a fondamento della revoca del beneficio, fatti radicalmente nuovi e diversi che implichino di necessità ulteriori accertamenti (Cass. sez. lav. n. 455 del 2011; Cass. sez. lav. n. 25140 del 2010).
4. Col quarto motivo del ricorso, il contribuente censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1. 22 aprile 1982, n. 168 e della Parte I, art. 1, Nota II bis d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, deducendo, a riguardo, che la CTR aveva errato nello statuire che la decadenza consegue dal mancato utilizzo dell’immobile a “prima casa”, circostanza, questa, resa evidente dalla variazione catastale, giacché, tra le cause di decadenza dal beneficio quella del mutamento catastale non era contemplata, ben potendo, invece, l’acquirente utilizzare “come meglio crede …l’immobile legittimamente acquistato con l’agevolazione”; per il contribuente, insomma, “l’unico vincolo di destinazione è costituito dal divieto di rivendita infraquiquennale dell’immobile”. Il quesito era: “In materia di benefici sulla prima casa, per come disciplinati dalla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima d.p.r. n. 131/86, diversamente da quanto ha statuito la CTR nel caso concreto, stante la permanenza incontestata delle condizioni di legge applicate al caso de quo e richieste dalla normativa vigente, il mancato utilizzo dell’ appartamento agevolato come abitazione primaria, reso evidente dalla variazione catastale in studio professionale, non è contemplata come causa di decadenza nel permanere della sussistenza dei tre requisiti richiamati dalla legge per il beneficio; tantomeno, in base al criterio di stretta interpretazione delle norme di agevolazione tributaria, è consentito ricorrere all’ analogia o ad una esegesi estensiva del precetto normativo, per sancire la revoca del beneficio fiscale”.
Il motivo è infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, per cui l’agevolazione in parola presuppone che l’immobile acquistato sia effettivamente adibito ad abitazione principale (Cass. sez. trib. n. 13491 del 2008; Cass. sez. n. 20376 del 2006); interpretazione, questa, direttamente ricavabile dalla necessità di residenza ex Nota II bis 1. lett. a) e oltreché dalla decadenza dal beneficio conseguente all’alienazione infraquinquennale, a meno che si acquisiti una nuova abitazione “principale” ex Nota II bis 4.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna il contribuente a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese processuali, queste liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate.
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