CORTEDI CASSAZIONE – Sentenza 05 giugno 2013, n. 14177
Tributi – Imposte ipotecarie – Art. 4 del D.Lgs. n. 347/1990 – Ipoteca giudiziale accesa presso due distinte Conservatorie per il medesimo debito ed in virtù dello stesso titolo di iscrizione – Avvenuto pagamento dell’imposta proporzionale per la prima cancellazione – Successivo assenso alla cancellazione della seconda iscrizione – Versamento della sola imposta fissa – Sufficienza – Fondamento
Svolgimento del processo
P.M. proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso di una somma liquidata a titolo d’imposta ipotecaria, per la annotazione in cancellazione di un’ipoteca giudiziale. L’ipoteca era stata iscritta su diversi cespiti a seguito di un decreto ingiuntivo; e la cancellazione era stata assentita, dalla creditrice Banca di sconto e conti correnti s.p.a., con due atti autenticati nelle firme in date diverse.
Avendo pagato l’imposta proporzionale in relazione a entrambe le domande di annotazione, il contribuente invocava il diritto al rimborso di quella liquidata in occasione della domanda presentata per seconda, allegando l’unicità del titolo di iscrizione e la conseguente applicabilità della disciplina agevolativa di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 347 del 1990.
Radicatosi il contraddittorio, il ricorso era respinto dall’adita commissione tributaria provinciale di Napoli, per non esservi stato alla base della duplice annotazione un unico atto notarile.
Su appello del contribuente la commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza in data 9.1.2007, ribaltava la decisione.
Premesso che a seguito del ripetuto decreto ingiuntivo, era stata iscritta l’ipoteca su più cespiti, e tra questi, in particolare, con l’iscrizione n. 4383, su un immobile posto in Ischia, la commissione regionale affermava che la banca procedente aveva dapprima assentito a cancellare l’iscrizione relativa al detto bene e, poi, a cancellare l’iscrizione su tutti i restanti. Donde, unico essendo stato il titolo di iscrizione e unica la garanzia iscritta su più cespiti, dovevasi considerare illegittima la pretesa di duplicare l’imposta proporzionale, in quanto, pagata la detta imposta in relazione alla prima annotazione, l’ufficio avrebbe dovuto riscuotere, per le altre, la sola imposta fissa.
Contro la sentenza di secondo grado, l’agenzia del territorio ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo.
L’intimato ha replicato con controricorso e successiva memoria.
Motivi della decisione
I. – Deducendo “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 4, commi 1, 2 e 3 D.Lgs 347/90, e art. 12 disp. gen., in combinato disposto”, l’agenzia censura la decisione per non aver considerato che la seconda cancellazione non si fondava sullo stesso atto di assenso che aveva determinato la prima, sicché gli atti fondativi della annotazione posta a base dell’imposta erano due. Alla fattispecie, dunque, non potevasi considerare applicabile l’art. 4 cit. e la successiva annotazione di cancellazione non doveva soggiacere a imposta fissa, ma essa pure a imposta proporzionale.
II. – Il ricorso va disatteso, ancorché debba essere corretta la motivazione dell’impugnata sentenza nei suoi passaggi essenziali.
III. – Il giudice d’appello ha ritenuto sussistere i presupposti per l’applicazione della previsione di cui all’art. 4, 1° e 2° co., del d. lgs. n. 347 del 1990 in considerazione del fatto che le formalità richieste si riferivano al medesimo vincolo ipotecario derivante da un unico credito incidente su più immobili.
Ha accertato che il debitore aveva ottenuto un primo consenso alla cancellazione dell’ipoteca iscritta su un immobile posto a Ischia, onde permetterne la vendita, e, successivamente, un secondo consenso per la cancellazione totale dell’ipoteca (“su tutti i restanti beni”).
IV. – L’amministrazione oppone che la norma non avrebbe potuto considerarsi estensibile alla fattispecie, perché la seconda cancellazione si fondava su un diverso atto di assenso.
L’interpretazione sostenuta dalla ricorrente non è condivisibile.
L’art. 4, 1° co., del d. lgs. cit. si compone del precetto secondo il quale: “E’ soggetta ad imposta proporzionale una sola formalità, quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni, o rinnovazioni è dovuta l’imposta fissa”.
Come da questa corte già affermato, la norma tende a mitigare, attraverso la previsione di una sorta di cumulo giuridico, l’eccesso impositivo che, in mancanza, verrebbe a determinarsi per il fatto che l’imposta ipotecaria è imposta sull’atto (v. Sez. 5 n. 25526-11), laddove formalità ricollegabili al medesimo titolo incidano su una pluralità di beni e siano eseguibili presso uffici diversi, così da poter essere richieste e rese in tempi diversi.
Nell’incontestata situazione che la formalità abbia a riguardare un unico credito e uno stesso atto, devesi dedurre, diversamente da quanto sostenuto dall’ufficio ricorrente, che l’identità dell’atto equivalga, nel precetto di legge, all’identità del titolo di iscrizione. Non appare in alcun modo giustificabile il diverso assunto che, invece, fa leva sulla unicità dell’atto di consenso, dal momento che suppone una immotivata asimmetria rispetto all’operatività dell’unica regola fissata per l’imposta relativa a più formalità, ancorché da compiersi presso uffici diversi. Né appare pertinente obiettare che una simile interpretazione renderebbe inutile il dettato normativo, essendo allo stesso fine sufficiente ancorare la disciplina alla sussistenza del requisito dell’unicità del credito. Così non è perché l’unicità del credito costituisce predicato del rapporto sostanziale da cui deriva, e quindi non implica affatto anche l’unicità del titolo per l’iscrizione ipotecaria.
V. – Nondimeno è vero che la norma di cui all’art. 4 non soccorreva direttamente il caso di specie, giacché in questo la questione riguardava il rapporto tra la intervenuta previa riduzione dell’ipoteca e la successiva cancellazione totale.
Dalla sentenza emerge, difatti, e il contribuente, nel controricorso, ne dà conferma, che la prima annotazione (presso la conservatoria di S. Maria C. Vetere, relativa all’immobile di Ischia) era un’ annotazione per riduzione (o restrizione) dell’ipoteca. Mentre, estinta l’obbligazione, la seconda annotazione (presso la conservatoria di Napoli) era stata eseguita in totale cancellazione.
La riduzione (art. 2872 c.c.) è analoga a una cancellazione parziale e si esegue con un’annotazione a margine dell’iscrizione. Sicché, anche in questo caso contrariamente a quanto eccepito dall’ufficio, essa non implica che l’ipoteca sia stata iscritta presso un’unica conservatoria.
Rispetto ad annotazione per restrizione di ipoteca rileva la sola imposta proporzionale; e l’art. 12 della tariffa prevede che l’imposta proporzionale si applica, fino a concorrenza della somma garantita, sul valore dell’immobile liberato risultante dall’atto di assenso (o da dichiararsi dal richiedente nella domanda secondo le disposizioni relative all’imposta di registro). Ove poi sopravvenga l’annotazione in totale cancellazione, rileva l’art. 13 della tariffa, in base al quale è dovuta parimenti l’imposta proporzionale, ma previa deduzione dell’imposta – pure proporzionale – che sia stata eventualmente pagata per la restrizione.
Il diverso generico principio elaborato dall’impugnata sentenza per sostenere la necessità di riscossione, nel caso di specie, dopo il pagamento dell’imposta principale sulla prima cancellazione, della sola imposta fissa quanto all’altra, non merita seguito.
VI. – A questo riguardo è tuttavia possibile correggere la sola motivazione della sentenza d’appello.
Invero la sentenza ha anche stabilito, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, che M. aveva pagato due volte l’imposta proporzionale sull’importo della somma per la quale la formalità era stata richiesta, senza cioè che fosse stata l’imposta per la riduzione computata secondo il criterio differenziale appena visto. In occasione della seconda formalità – si legge – egli aveva provveduto, su richiesta della locale conservatoria (di Napoli), a effettuare “il pagamento dell’intera imposta proporzionale, di lire 10.080.000 già versata alla conservatoria di S. Maria C. Vetere”.
Codesto dato di fatto è decisivo per rigettare il ricorso dell’agenzia del territorio.
E’ di tutta evidenza, infatti, che, nelle condizioni date, comunque l’ammontare del secondo tributo era da ritenere indebito. L’indebito risultava dall’essere stata applicata l’imposta, anche per la riduzione dell’ipoteca, sulla intera somma garantita, senza riferimento al valore dell’immobile liberato e quindi senza una corretta determinazione della base imponibile.
In tal senso il dispositivo della sentenza d’appello, che, riformando quella di primo grado, ha accolto la domanda di rimborso, è conforme a diritto.
VII. – Per le esposte considerazioni il ricorso dell’agenzia del territorio va rigettato.
L’intrinseca difficoltà della questione giuridica sottesa giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.