CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 giugno 2013, n. 14189

Tributi – IVA – Avviso di accertamento – Motivazione – Allegazione documenti

Svolgimento del processo

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.41/66/2009, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione Staccata di Brescia n. 66 il 26.01.2009 e depositata il 23 febbraio 2009.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate e dichiarato legittimo l’avviso di accertamento impugnato.

2 -Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo ad IVA dell’anno 2000, è affidato a più mezzi, con i quali la decisione di appello viene censurata, sia per violazione e falsa applicazione di Legge, sia pure, per insufficienza e contraddittorietà della motivazione su fatti decisivi della controversia.

3 – L’intimata Agenzia, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.

Motivi della decisione

4 – La CTR, in vero, ha riformato la decisione di primo grado, – che aveva accolto il ricorso del contribuente per insussistenza dei presupposti impositivi,-ritenendo e dichiarando, per un verso, che l’accertamento era a ritenersi legittimo e, sotto altro profilo, anche fondato, avuto riguardo al fatto che le annotazioni contenute nella rubrica telefonica, acquisita dalla Guardia di Finanza, in sede di verifica presso altra azienda, e le risultanze del pvc, costituivano elementi idonei per ritenere che la pretesa fiscale, nel merito, fosse fondata. La questione relativa alla legittimità dell’avviso di accertamento, riproposta dal ricorrente in questa sede, avuto riguardo agli effetti, connessi al relativo eventuale accoglimento, va esaminata preliminarmente. La stessa sembra potersi risolvere sulla base del principio secondo cui “Nel regime introdotto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (Cass. n.1906/2008, n.15842/2006, n.26119/2005).

4 bis Nel caso, trattandosi di avviso di accertamento notificato il 10-11.2005, l’Ufficio avrebbe dovuto attenersi al trascritto principio, e quindi ha errato la CTR a disattendere, malgrado costituissero circostanze incontroverse sia l’omessa allegazione del pvc e degli allegati sia pure la mancata riproduzione del relativo contenuto, la specifica eccezione di nullità sollevata dal contribuente, sulla base della irrilevante ed apodittica motivazione che il V.  era “comunque entrato in possesso del processo verbale della guardia di finanza di Brescia ed ha potuto difendersi dalle accuse che lo riguardavano”.

5 – La decisione impugnata, decidendo ed argomentando nei termini esplicitati, ha, dunque, fatto malgoverno dei richiamati principi.

6 – Ritiene, quindi, il Collegio che vada accolto l’undicesimo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri e che, in relazione al motivo accolto, vada cassata l’impugnata sentenza

7- Il Giudice del rinvio che si designa in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà al riesame e quindi, attenendosi al quadro normativo di riferimento ed ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese del giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.

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