Corte di Cassazione sentenza n. 1427 del 22 gennaio 2013 

TRIBUTI – AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – DUAL INCOME TAX (DIT) – ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE DEI DATI ECONOMICI E CONTABILI POSTI ALLA BASE DELL’AGEVOLAZIONE

massima

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Quando mancano i dati della Dit, la dichiarazione non è emendabile. Per beneficiare dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese, è necessario compilare l’apposito quadro della dichiarazione dei redditi, in modo tale da fornire all’Agenzia delle Entrate i dati per il calcolo del bonus fiscale. In caso di omissione, non è possibile evocare il principio dell’emendabilità della dichiarazione. Quindi, se è vero che la dichiarazione del contribuente, affetta da errore (sia di fatto sia di diritto) commesso dallo stesso contribuente nella redazione, è sempre emendabile e ritrattabile qualora possano derivarne maggiori oneri, tale possibilità non è prevista in caso di una semplice dichiarazione di scienza, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 29 gennaio 2007 la CTR della Basilicata accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate di Matera – avverso la sentenza resa dalla CTP di Potenza che aveva accollo il ricorso proposto dalla (… ) s.r.l. avverso la cartella esattoriale relativa a tributo IRPEG interessi e sanzioni per l’anno 1998.

2. Riteneva il giudice di appello che il diritto all’agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 466/1997 si acquisiva con l’esposizione formale dell’avvenuto reinvestimento nel quadro RC della dichiarazione dei redditi che la società contribuente non aveva pacificamente ne compilalo né consegnato all’Ufficio all’atto del deposito della dichiarazione dei redditi.

3. Aggiungeva che la documentazione prodotta dalla contribuente in giudizio non era autentica, né risultava conforme all’originale e non poteva perciò esserle riconosciuta alcuna valenza.

4. La società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a 3 motivi, al quale ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. Con il primo motivo, assistito da congruo quesito di diritto, la s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.Lgs. n. 466/1997, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. lamentando che il giudice di appello aveva escluso il diritto all’agevolazione sulla base della mancata presentazione del quadro RC della dichiarazione che era del tutto irrilevante ai fini della valutazione della spettanza della stessa, non essendo indicato fra i requisiti sanciti dall’art. 1 D.Lgs. n. 466/1997, peraltro desumendosi le condizioni per l’ottenimento dell’agevolazione dagli altri quadri predisposti dal contribuente all’interno della dichiarazione dei redditi ed in ogni caso risultando i dati mancanti dalla documentazione prodotta in giudizio.

6. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. avendo l’Ufficio violato l’obbligo di comunicare la mancata rispondenza dei dati inseriti dal contribuente nella dichiarazione con quanto risultante dal controllo formale escludendo l’agevolazione in oggetto pur in presenza di tutti i requisiti di legge.

7. Con il terzo motivo di ricorso è staio dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 22 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 546/1992 per avere il giudice di appello disconosciuto il valore probatorio della documentazione regolarmente prodotta in giudizio in base alla sola circostanza che detti documenti fossero stati depositati in copia.

8. L’Agenzia delle entrate, preliminarmente contestando l’ammissibilità della seconda doglianza, relativa ad eccezioni nuove, ha sostenuto l’infondatezza delle censure prospettate rilevando, quanto alla prima, la correttezza della decisione impugnata, in ragione dell’impossibilità dell’Ufficio di verificare, nell’ambito del controllo formale disciplinato dall’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973. la spettanza dell’agevolazione reclamata dalla società sulla base delle parti ulteriori del modello Unico della dichiarazione compilate dalla società contribuente e quanto agli altri motivi, la loro palese infondatezza, in ragione del regolare invio alla contribuente, prodromico alla cartella di pagamento, della richiesta di esibizione degli attestati dei versamenti omessi ed alta compiuta veri Sica, da parte della CTR. della mancanza degli originali dei documenti prodotti in fotocopia da parte della società contribuente.

9. Il primo motivo di ricorso è infondato.

9.1. La parte ricorrente ha contestato l’operato del giudice di appello che ha escluso la possibilità del contribuente di ottenere il diritto all’agevolazione di cui al D.Lgs. n. 466/1997 sul presupposto che il mancato deposito del quadro RC, all’interno del modello unico della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1998. avrebbe avuto effetti preclusivi rispetto al riconoscimento dei diritto, non rinvenendosi tra i presupposti oggettivi e soggettivi sanciti dall’art. 1 del D.Lgs. ult. cit. una simile previsione.

9.2. Ora, i rilievi difensivi indirizzati dalia società contribuente contro la decisione impugnata non sembrano cogliere nel segno.

9.3. Se è infatti vero che la dichiarazione del contribuente, affetta da errore sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è sempre emendabile e ritrattabile, quando possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che. Sulla base della legge, devono restare a suo carico, non avendo natura di atto negoziale e dispositivo, ma recando una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti (cfr. , ex multis, Cass. SS. UU. 15063/02 e 37394/02; Cass. 7810/2003, Cass. 8153/2003, Cass. 6787/2004, Cass. 12405/2004, Cass. 12791/2004 n. 12791, Cass. n. 4609/2005, Cass. n. l8673/2008. Cass. 29738/2008) non è men vero che tali principi non sembrano potersi estendere alle ipotesi qui esaminata, correlata all’omessa compilazione dello specifico quadro della dichiarazione dei redditi relativo all”agevolazione della c.d. dual incombe tax – che si indica con l’acronimo DIT -, consistente nell’applicazione, a fini IRPEG. di una aliquota ridotta a quella parte degli utili d’impresa corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente all’esercizio in corso al 30 settembre 1996, ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 466.

9.4. Rispetto al beneficio fiscale sopra sommariamente descritto il contribuente può liberamente decidere di usufruire del relativo beneficio esprimendo siffatta volontà all’interno della dichiarazione dei redditi e compilando il relativo quadro appositamente predisposto dall’Amministrazione. Epperò, nell’ipotesi in cui la società contribuente non provveda a compilare il relativo quadro della dichiarazione ed a fornire all’Ufficio i dati contabili necessari per usufruire del beneficio della DIT. manifestando in tal modo una precisa volontà, non può evocarsi il principio della emendabilità della dichiarazione sopra ricordato.

9.5. Ed invero, questa Corte non ha mancato di precisare che la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, anche omissivo (di fatto o di diritto) è emendabile e ritrattabile per quanto concerne i dati in essa indicati riferibili ad esternazioni di scienza e di giudizio (quali, a titolo di esempio, gli errori di calcolo o di liquidazione degli importi dei componenti positivi e negativi di reddito: la inesatta qualificazione giuridica dei componenti di reddito o la errata individuazione delle voci del modello di dichiarazione da compilare nelle quali collocare le singole poste), mentre esulano da tale disciplina gli altri errori commessi nella dichiarazione fiscale e relativi ai la indicazione di dati riferibili, invece, ad espressione di manifestazioni di volontà negoziale. Ricorrendo tale evenienza, il contribuente che intenda contestare l’atto impositivo notificatogli dalla Amministrazione finanziaria per far valere l’errore commesso è onerato. secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui all’art. 1427 c.c. e ss. a fornire la prova della rilevanza dell’errore con riguardo ad entrambi i requisiti della essenzialità e della obiettiva riconoscibilità, da valutarsi secondo la diligenza propria che deve essere richiesta agli Uffici accertatori – cfr. Cass. n. 7294 del 2012 -.

9.6. Ne consegue che non avendo la ricorrente fornito, nei caso di specie. prova del requisito di obiettiva riconoscibilità dell’errore da parte della Amministrazione finanziaria, indispensabile affinché il vizio della volontà possa incidere, invalidandola, sulla predetta dichiarazione negoziale, condivisibile appare l’assunto del giudice di appello, giustamente rivolto a valorizzare gli aspetti correlati alla sottostante necessità che il beneficio in parola, previsto peraltro originariamente solo con riguardo ad un’annualità -1996- poteva essere richiesto solo previa compilazione del quadro RC.

9.7. Che, d’altra parte, sia così e che il contribuente sia “tenuto” a compilare il quadro della dichiarazione dei redditi sopra evocato, emerge dalla circostanza che proprio e solo tale quadro contiene, al suo interno l’indicazione di tutti i dati, non contemplati nelle ulteriori parti della dichiarazione, necessari ai fini di ottenere il particolare trattamento fiscale.

9.8. Ed invero, il quadro RC che la società contribuente ha omesso di compilare, come risultante dal Modello Unico 1999 di comune reperimento, contempla specifiche voci da CI a RC 17-. buona parte delle quali non presenti nelle parti ulteriori della dichiarazione dei redditi compilate dalla società contribuente. Ciò. dei resto, emerge dalla stessa difesa della società, la quale ha indicato la presenza nella dichiarazione presentata solo di alcune voci generali, quali il valore del reddito imponibile (righi RG6, RG7, RG8, RG10, RG12) oltre a quella dell’incremento del capitale investito che, secondo la ricorrente, poteva essere estrapolato dall’Ufficio ricorrendo ad una quanto mai complessa estrapolazione di dati da altro Modello Unico precedentemente presentato per fanno 1996 e dai Modello Unico 1999. comunque non idonei a surrogare compiutamente le voci tutte specificamente indicate nel quadro RC.

9.9. In conclusione, i dati richiesti nei quadri RC non sembrano compiutamente sovrapponibili a quelli genericamente richiesti dal quadro RG, in quanto destinati ad individuare con precisione gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro, nonché l’utile dell’esercizio con le limitazioni previste dal D.Lgs. 466/1997, i decrementi del patrimonio netto con attribuzione dello stesso, a qualsiasi titolo, all’imprenditore ed ai suoi collaboratori familiari e in definitiva, i presupposti stessi per l’insorgenza, del diritto alla tassazione ad aliquota agevolata.

9.10 In questa direzione, del resto, militano non soltanto le stesse Istruzioni allegate al modello Unico sopra indicato, ove viene specificato che “il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 466 del 1997 per favorire la capitalizzazione delle imprese”, ma anche, sia pur implicitamente, da precedenti decisioni rese da questa Corte (Cass. n. 18898/11 e Cass. 26318/10). Queste, infatti, – nel puntualizzare che il contribuente il quale invochi i benefici della c.d. dual income tax (consistenti nell’applicazione, a fini IRPEG, di una aliquota ridotta a quella parte degli utili d’impresa corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 466) è solo tenuto ad esporre nella dichiarazione i dati economico-contabili posti a fondamento dell’invocata agevolazione senza oneri di documentazione ulteriore, essendo, per contro, potere-dovere dell’amministrazione finanziaria, ove intenda negarla, verificare i dati esposti dai contribuente nella dichiarazione, attraverso la procedura di liquidazione delle imposte di cui all’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – rivelano la centralità della disciplina dell’autodichiarazione e la necessità della sua puntuale osservanza, al fine di garantire l’effettività del controllo.

9.11. Alla stregua delle superiori argomentazioni, la censura va disattesa.

10. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, rivolgendosi non nei confronti dell’attività del giudice di appello, ma contestando la legittimità dell’operato dell’Ufficio e, peraltro, involgendo per la prima volta un tema d’indagine mai prospettato nelle pregresse fasi del processo dalla società contribuente.

11. Il ricorso va pertanto rigettato.

12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’Agenzia nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la società contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.