Corte di Cassazione sentenza n. 14289 del 04 settembre 2012
DIRITTO DEL LAVORO – LAVORO (RAPPORTO DI) – CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO – UTILIZZO DEI VERBALI ISPETTIVI – VALORE PROBATORIO
massima
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Ai fini di accertare l’intervenuta violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di comunicazione agli Uffici di collocamento degli eventi relativi alla costituzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro, possono essere utilizzate con valore indiziario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall’efficacia di cui all’art. 2700 quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore, quanto meno indiziario, hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli Ispettori del lavoro o dai funzionari degli Enti previdenziali.
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Il Tribunale di Lecce ha ritenuto infondata l’opposizione proposta dal Calzaturificio ” (omissis) srl” e da (omissis), al tempo legale rappresentante della società, per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione della Direzione Provinciale del Lavoro irrogativa di sanzione amministrativa per violazioni commesse nell’ambito dell’attività lavorativa, osservando che l’accertamento eseguito dagli ispettori del lavoro forniva prova adeguata di quanto contestato, essendo fondato sull’esame della documentazione aziendale e sulle dichiarazioni di un gran numero di lavoratori, rese nell’immediato e non validamente contrastate dalla prova testimoniale successivamente espletata.
Per la cassazione di questa sentenza (omissis), agendo quale coobbligata solidale della (omissis) s.r.l., nel frattempo fallita, ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. La Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nell’unico motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 c.c., e vizio di motivazione, contestando alla sentenza impugnata di aver ritenuto il verbale ispettivo idoneo ad assolvere l’onere della prova gravante sulla Direzione Provinciale del lavoro, senza procedere alla necessaria verifica della veridicità delle circostanze e delle dichiarazioni rese dai lavoratori, per queste ultime, in particolare, chiamando a confermarle in giudizio le persone che le avevano rese.
Il motivo non è fondato.
Vero è, infatti, che, in tema di sanzioni amministrative, l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell’illecito sanzionato con l’ordinanza ingiunzione grava sull’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, avendo quest’ultima veste sostanziale di attrice in giudizio, mentre, a norma dell’art. 2697 c.c., grava sull’opponente soltanto l’onere di provare fatti modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria.
Tuttavia – diversamente da quanto assume l’odierna parte ricorrente – questo principio non è stato disatteso dalla sentenza impugnata, che non ha deciso in base alla regola di riparto dell’onere della prova, ma ha ritenuto provate in giudizio le violazioni contestate nell’ordinanza ingiunzione.
Quanto alla dedotta irrilevanza probatoria degli accertamenti ispettivi, non può che richiamarsi la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione che irroga sanzioni amministrative, la circostanza che il verbale di accertamento dell’infrazione faccia piena prova, fino a querela di falso, solamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti non esclude che il verbale in questione sia idoneo a fornire elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può anche considerarli prova sufficiente delle circostanze che l’ispettore riferisce di aver appreso da dichiarazioni di terzi, quali i lavoratori, o che sono frutto delle sue deduzioni, sia nell’ipotesi di assoluta carenza di elementi contrari, sia nel caso in cui, nel valutare tutto il materiale probatorio raccolto, pervenga, con adeguata motivazione di supporto, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (vedi, Cass. n. 9251/2010 n. 17049/2008, n. 11946/2005, n. 3225/2005, n. 15330/2004, n. 11900/2003, n. 9827/2000).
Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto applicazione del tutto corretta dei principi in questione, non avendo certo affermato che le risultanze del verbale ispettivo costituivano piena prova fino a querela di falso, così sottraendosi al compito di valutarne liberamente il contenuto insieme a quello dell’intero materiale istruttorio acquisito. Ha, invece, ritenuto di attribuire alle risultanze in questione, nel raffronto con gli elementi acquisiti nella fase di istruttoria orale, un contenuto di maggiore veridicità, perché fondate sull’esame della documentazione assicurativa dell’azienda direttamente compiuto dagli ispettori e sulle concordanti dichiarazioni rese dalla gran parte dei dipendenti della (omissis) s.r.l. nell'”immediatezza” dell’accertamento eseguito, laddove i testi escussi in giudizio erano caduti in contraddizione quanto al (contestato) svolgimento di lavoro straordinario [teste (omissis)] ovvero [teste (omissis)] avevano confermato, in contrasto con quanto riferito dalla legale rappresentante dell’azienda, l’avvenuto svolgimento di prestazioni lavorative da parte di soggetti adolescenti.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
La ricorrente è condannata al pagamento,in favore della resistente Direzione provinciale del lavoro di Lecce, delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 40,00 per esborsi e in euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre accessori di legge.
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