Corte di Cassazione sentenza n. 14291 del 08 agosto 2012  

LAVORO (RAPPORTO DI) – PREVIDENZA SOCIALE – LAVORATORI AGRICOLI – TFR – LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI TEMPORANEE IN AGRICOLTURA – CALCOLO INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

massima

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Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 146 del 1997, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto.

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FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 97 del 2010 ha confermato decisione di primo grado del Tribunale di Lucera, che aveva accolto la domanda proposta da (omissis), operaio agricolo a tempo determinato, intesa a sentir accertare il diritto alla riliquidazione del trattamento speciale di disoccupazione agricola relativa all’anno 2005 sulla base della retribuzione giornaliera fissata dalla contrattazione collettiva integrativa della provincia di appartenenza, anziché in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più incrementato negli anni successivi.

La Corte territoriale ha osservato che l’emolumento, denominato trattamento di fine rapporto (TFR) corrisposto agli operai agricoli a tempo determinato (O.T.D.) costituisce una componente della retribuzione correntemente dovuta a tali operai, utile ai fini della determinazione della prestazione di disoccupazione agricola, e non invece retribuzione differita.

Ciò precisato, la stessa Corte ha ritenuto che tale emolumento, non rientrando nella previsione del Decreto Legislativo n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a) non vada escluso dalla determinazione della retribuzione presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni temporanee a carico dell’INPS e a favore degli stessi operai agricoli a tempo determinato, ma, al contrario, vada computato nella retribuzione contrattuale sia ai fini previdenziali sia ai fini del calcolo delle anzidette prestazioni.

L’INPS ricorre per cassazione con un motivo.

Non risulta costituito l’intimato (omissis).

2. L’ente previdenziale denuncia violazione di norme di diritto (in particolare Decreto Legislativo n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a) dell’art. 1362 c.c. e segg, dell’art. 2120 c.c., della Legge n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11), nonché della contrattazione collettiva del 10 luglio 2002 (artt. 46, 51 e 55) relativa agli operai agricoli e florovivaisti.

L’INPS, nel ribadire il proprio argomentato assunto difensivo già svolto in sede di merito, richiama l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte nel frattempo consolidatosi in senso favorevole ad esso istituto. Il motivo appare fondato.

Invero questa Corte, a conferma dell’indirizzo di cui alla decisione n. 10546 del 2007, ha ribadito in più recenti pronunce (Cfr. Cass. n. 935 del 23 gennaio 2011; Cass. n. 562 del 2011) il principio di diritto secondo il quale “ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”.

Questa stessa Corte ha ulteriormente affermato che “sulla base del suddetto principio la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo dell’indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al Decreto Legge 14 giugno 1996 n. 318, art. 3, convertito in Legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva” (Cass. sent. n. 10546/07; sent. 200/11; ord. 11152/11; ord. 18516/11).

Tale indirizzo merita di essere seguito, non ravvisandosi elementi di novità della presente fattispecie rispetto a quelle già sottoposte al vaglio di questa Corte.

L’interpretazione di cui alle richiamate pronunzie di questa Corte è stata da ultimo avallata dal legislatore, il quale con il Decreto Legge n. 98 del 2011, art. 8, comma 18 convertito in Legge n. 111 del 2011, ha stabilito che “il Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 e il Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 5 convertito con modificazioni, dalla Legge 11 marzo 2006, n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.

3. In conclusione il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la domanda contenuta nel ricorso introduttivo va rigettata.

Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese dell’intero processo, considerato che la sopravvenuta interpretazione autentica di cui all’anzidetta normativa ha consentito di superare definitivamente i contrasti insorti nella materia in questione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di (OMISSIS). Spese dell’intero processo compensate