CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 giugno 2013, n. 14398
Agevolazioni prima casa – Acquisito per usucapione dell’immobile – Sussistenza
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 86/9/06, depositata il 3 agosto 2006, la CTR dell’Emilia Romagna, confermando la decisione della CTP di Ravenna, ha accolto l’impugnazione proposta da CS
avverso l’avviso di liquidazione per il recupero dell’ordinaria imposta, versata in misura ridotta, in sede di registrazione della sentenza, che aveva accertato l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà di un immobile, qualificato “prima casa”. I giudici d’appello hanno ritenuto che l’assimilazione dell’acquisto per usucapione ai trasferimenti a titolo oneroso, contenuta nella nota II bis dell’art. 8 della Tariffa, doveva intendersi riferita all’intera disciplina dell’imposta sul registro, e, quindi, anche a quella relativa alle agevolazioni.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con tre motivi. La contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 8, nota II bis, ed 1, nota II bis, della Tariffa, parte I allegata al dPR n. 131 del 1986, in relazione all’art 360, 1° co, n, 3 cpc. La ricorrente lamenta che il riconoscimento dell’agevolazione ed. prima casa, in caso d’immobili acquisiti a titolo di usucapione, non tiene conto che il beneficio è previsto per la diversa ipotesi in cui l’acquisto della proprietà sia intervenuto mediante “atti traslativi a titolo oneroso”, e tale non può esser considerato l’acquisto a titolo originario, fondato sul possesso, e connotato dall’assenza di controprestazione.
Col secondo mezzo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1158 c.c., sempre in riferimento all’art. 360, 1° co, n. 3 cpc, evidenziando che la sentenza che accerta l’acquisto per usucapione è meramente dichiarativa e non costitutiva, di tal che l’esegesi che pretenda di applicare all’usucapione i principi in tema di trasferimento inter vivos, in relazione ai quali la fattispecie agevolativa è stata prevista, è, del tutto, ingiustificata, pure tenendo conto che i presupposti del beneficio dovrebbero valutarsi in relazione ad una fattispecie “consolidata oggi, ma risalente a 20 anni fa”.
Col terzo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360, 1° co, n. 3 cpc, la violazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi, affermando che, nel riconoscere l’applicabilità dell’agevolazione all’ipotesi di sentenza che accerti l’acquisto per usucapione, la CTR ha compiuto un’applicazione analogica della norma, vietata in tema di norme agevolatrici, e non già un’interpretazione estensiva.
4. I motivi, che, per la loro connessione, possono congiuntamente esaminarsi, sono, in parte, infondati, ed, in parte, inammissibili.
5. Questa Corte (Cass. n. 10802 del 2007) ha affermato il principio, cui va data continuità, secondo cui i benefici fiscali previsti per l’acquisto a titolo oneroso della “prima casa”, relativi all’imposta di registro ed all’INVIM, si applicano, anche, alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione, ove l’immobile usucapito sia destinato a prima casa di abitazione, in virtù della previsione di cui dall’art. 8, nota II bis, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Ciò in quanto, con l’art. 23, co 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito nella L. n. 154 del 1989, è stata aggiunta la nota 2 bis all’art. 8 della Tariffa, parte prima, del dPR n. 131 del 1986, con la quale si stabilisce che i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi sono soggetti alle disposizioni dell’art. 1 della tariffa; disposizione che, a sua volta, prevede l’aliquota ridotta per il trasferimento della “prima casa”.
6. La questione, lambita col secondo motivo, relativa alla debenza delle imposte ipotecarie e catastali, in caso di acquisto per usucapione, è invece, inammissibile, sia perché nuova, in quanto la sentenza impugnata non affronta la questione (l’atto impugnato quale descritto nell’intestazione della sentenza si riferisce, solo, all’imposta di registro) e la ricorrente non espone esser stato oggetto di dibattito a tempo debito, sia perché il quesito di diritto, a conclusione del motivo, è inidoneo, in riferimento alla questione stessa, ex art. 366 bis cpc.
8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 1.700,00, di cui € 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Se si usufruisce dell'agevolazione prima casa prima del matrimonio e il coniuge richiede la suddetta agevolazione su un immobile in comunione legale solo per la propria quota non può essere richiesta dall'altro coniuge una nuova agevolazione anche se si…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2168 - L' agevolazione tributaria prevista dall'art. 9, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 è applicabile anche nel caso di acquisto della proprietà per usucapione ordinaria dei fondi rustici…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 aprile 2021, n. 10513 - In forza di quanto prescritto dalla Nota li bis della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo vigente ratione temporis con riguardo alla fattispecie in giudizio, atteso che la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 aprile 2021, n. 10513 - In forza di quanto prescritto dalla Nota li bis della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo vigente ratione temporis con riguardo alla fattispecie in giudizio, atteso che la…
- Applicabilità delle agevolazioni prima casa ai sensi della Nota II-bis, comma 4-bis, all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131, in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune non acquistato con le…
- Tassazione dell'accordo di mediazione che accerta l'usucapione di beni immobili - articolo 8, nota II-bis della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 - Risposta 31 luglio 2020, n. 235…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: onere della prova e responsab
La riforma del processo tributario ad opera della legge n. 130 del 2022 ha intro…
- E’ obbligo del collegio sindacale comunicare
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, interv…
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…