CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 giugno 2013, n. 14492
Reddito dichiarato insufficiente alle esigenze della famiglia – Accertamento – Validità – Sussiste
Osserva
La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate – appello proposto contro la sentenza n. 113/03/2009 e 199/13/2008 della CTP di Milano che avevano accolto il ricorso proposto da M. S. – ed ha così annullato l’avviso di accertamento con cui sono stati recuperati a tassazione ai fini IVA-IRAP-IRPEF ricavi non dichiarati relativi al periodo di imposta 2003, in considerazione dell’acclarato scostamento del dichiarato rispetto allo studio di settore.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che l’avviso di accertamento risultava basato sul rilievo che il contribuente aveva dichiarato una percentuale di ricavi diversa da quella che scaturisce applicando gli studi di settore, così attribuendo di fatto ad essi la funzione di “presunzione iuris et de iure della fondatezza dell’accertamento stesso”. Per contro, “dalla documentazione allegata si evince che il contribuente, in sede di contraddittorio, aveva fornito le cause giustificative dello scostamento dagli studi di settore ed aveva fornito, altresì, tutta la documentazione contabile relativa all’anno d’imposta 2003…e da detto esame non risultava emersa alcuna irregolarità contabile”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte contribuenti non si è difesa.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.
Infatti, con il terzo motivo di censura (improntato al vizio di insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia) l’Agenzia ricorrente si è doluta del fatto che il giudice del merito abbia ritenuto raggiunta la prova circa l’attendibilità dei redditi dichiarati, senza alcuna idonea motivazione di detto convincimento e per quanto l’Ufficio avesse fornito validi elementi di presunzione (la particolare esiguità del reddito dichiarato rispetto alle esigenze di vita della famiglia del contribuente) per avvalorare le risultanze del metodo di accertamento parametrico.
Il motivo appare fondato ed accoglibile.
Ai fini del decidere non è invero possibile prescindere dall’indirizzo interpretativo adottato ripetutamente da questa Corte (per tutte Cass Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009 (Rv. 610691) secondo cui:”La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte.
In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito”.
Alla luce del predetto insegnamento, ritiene la Corte che il giudice del merito avrebbe dovuto valutare analiticamente da un canto gli elementi addotti dalla parte contribuente per giustificare il contestato scostamento dalle medie di settore e d’altro canto tenere in considerazione gli ulteriori elementi di anomalia che sono stati indicati dall’Agenzia a conferma delle risultanze dell’indagine ricostruttiva standardizzata. Al contrario, risulta dalla motivazione della pronuncia impugnata che il giudice del merito ha motivato il proprio convincimento con considerazioni vaghe e di puro stile, del tutto elusive delle concrete tematiche poste dalle parti e peculiarmente dei dati fattuali sui quali l’accertamento risulta fondato ovvero sui quali sono fondate le contestazioni di parte contribuente.
In definitiva, spetterà perciò al medesimo giudice di appello – in funzione di giudice di rinvio – tornare a valutare gli argomenti e le fonti di prova addotte dalle parti, alla luce del principio dianzi trascritto, ai fini del più puntuale vaglio circa la fondatezza del provvedimento di accertamento.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lombardia che, in diversa composizione, provvede anche sulle spese di lite del presente grado.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 25608 depositata il 1° settembre 2023 - Il differimento, per il versamento di imposte e contributi, non si applica soltanto a "coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 dicembre 2019, n. 32209 - Negli accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici. attivare obbligatoriamente, pena la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29535 - La mancata risposta all'invito al contraddittorio consente soltanto all'Ufficio di motivare l'avviso di accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards" relativi agli studi di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 marzo 2022, n. 7805 - L'accertamento tributario può ritenersi basato sugli studi di settore soltanto quando trovi in questi fondamento prevalente, situazione questa, non ricorrente quando all'esito dell'accertamento…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Campania sentenza n. 3273 sez. 28 depositata il 11 aprile 2019 - Qualora il contribuente rimane inerte, a seguito di invito al contraddittorio, durante l'accertamento con gli studi di settore il relativo…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3976 depositata il 13 febbraio 2024 - Ai fini del trattamento retributivo e normativo il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello afferente al settore produttivo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…