Corte di Cassazione sentenza n. 1454 del 21 gennaio 2011
ACCERTAMENTO SINTETICO – PRESUNZIONE LEGALE – INVERSIONE ONERE DELLA PROVA – PROVA LIBERATORIA DEL CONTRIBUENTE
massima
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L’accertamento sintetico, con metodo induttivo, consentito all’amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, (disposizioni introdotte dalla L. 30 dicembre 1991, n, 413 art. 1), consiste nell’applicazione di presunzioni, in virtù delle quali l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (ad esempio, la disponibilità d’immobili, elargizioni e liberalità) a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva). La suddetta presunzione genera peraltro l’inversione dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l’impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà, nonché per il carattere legale di detta presunzione). “L’ufficio finanziario che procede ad accertamento con metodo sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, non ha l’onere di indicare i singoli cespiti dai quali derivi il maggior reddito accertato, essendo invece sufficiente che sia indicato un reddito globale, traendo tale determinazione o da manifestazioni di spesa non coordinabili con un minor reddito dichiarato ovvero da situazioni indicative di una capacità di spesa di natura reddituale Il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” connessa alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma”.
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FATTO – DIRITTO – P.Q.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“La sentenza impugnata ha accolto l’appello del contribuente, rilevando che gli indici statistici non possono essere elementi sufficienti a motivare l’accertamento trattandosi di semplici indizi che possono generare solo presunzioni semplici e che nel caso di specie l’Ufficio non aveva fornito elementi idonei a suffragarla, considerate anche le deduzioni del contribuente e la mancata replica alle stesse da parte dell’Ufficio.
Rispetto al ricorso della parte erariale, il contribuente non ha svolto attività difensiva.
Sono manifestamente fondate le censure della parte erariale, che possono trattarsi congiuntamente, stante l’intima connessione, essendo tutte rivolte a censurare la ritenuta insussistenza dei presupposti dell’accertamento sintetico di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, ed il mancato riconoscimento del valore legale (art. 2728 c.c.) alla relativa presunzione.
Infatti, la decisione impugnata non ha fatto buon governo del consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui l’accertamento sintetico, con metodo induttivo, consentito all’amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, (disposizioni introdotte dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413 art. 1), consiste nell’applicazione di presunzioni, in virtù delle quali l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (ad esempio, la disponibilità d’immobili, elargizioni e liberalità) a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva). La suddetta presunzione genera peraltro l’inversione dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l’impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà (Cass. n. 14778/2000; 327/2006; 5991/2006, nonché per il carattere legale di detta presunzione, Cass. n. 16284/07). Quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, la CTR ha disatteso il principio secondo cui l’ufficio finanziario che procede ad accertamento con metodo sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, non ha l’onere di indicare i singoli cespiti dai quali derivi il maggior reddito accertato, essendo invece sufficiente che sia indicato un reddito globale, traendo tale determinazione o da manifestazioni di spesa non coordinabili con un minor reddito dichiarato ovvero da situazioni indicative di una capacità di spesa di natura reddituale (Cass. 24 ottobre 2005, n. 20588; 22 dicembre 1995, n. 13089; 27 luglio 1993, n. 8392; 13 novembre 2000, n. 14691; 17 giugno 2002, n. 8665). Il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” connessa alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma” (Cass. n. 14665/06; 19252/05).”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.
Non sono state depositate conclusioni scritte né memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia.
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