CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 giugno 2013, n. 14635
Lavoro – Previdenza e assistenza – Lavoratore socialmente utile – Prepensionamento – Contributo a fondo perduto di cui al dl 78/1998 – Sussiste
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Firenze condannava l’INPS al pagamento della somma di euro 9.296, 22 ex art. 12 L. n. 468/1997 a G. D. L., essendo la stessa impegnata in lavori socialmente utili ed avendo usufruito di un pensionamento anticipato.
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 23.9.3008 rigettava l’appello dell’INPS.
La Corte di appello osserva che era risultava incontestato che l’appellata aveva prestato attività di lavoro in progetti di lavori socialmente utili e che aveva usufruito del pensionamento anticipato di vecchiaia gennaio 1999, anziché gennaio 201). Ora la formulazione originale dell’art. 12 legge citata prevedeva solo l’attribuzione di un contributo a fondo perduto a fronte dell’onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione, ma il D.L. n. 78/1998 aveva aggiunto all’art. 2 alla lettera b) una fattispecie ulteriore nel caso di” erogazione anticipata del trattamento relativo all’anzianità maturata” per cui non appariva fondata la tesi dell’INPS per cui l’attribuzione del contributo era necessariamente connesso al pagamento di contributi, altrimenti la nuova disposizione sarebbe stata inutiliter data . L’intervento del legislatore intendeva poi compensare il pensionamento anticipato avvenuto con una minore contribuzione accreditata. Il contributo dovuto era quello previsto nella circolare applicativa n. 194/1999.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS con un motivo; resiste l’intimata con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l’INPS allega la violazione dell’art. 12 del D. Lgs 1.12.1997 n. 468 e dell’art.2 del Decreto del Ministero del lavoro e della sicurezza sociale 1.5.1998. Il contributo previsto dall’art. 12 può essere erogato solo a coloro che sono stati ammessi alla contribuzione volontaria al fine di perfezionare il contributo minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia di anzianità, ma non ai titolari di pre-pensionamento conseguito solo in base ai contributi obbligatori senza versamenti volontari. La Corte territoriale aveva optato per una interpretazione letterale della norma senza considerare che alla congiunzione ” ovvero” premessa all’aggiunta introdotta alla norma dal d.l. n. 78/1998 poteva essere attribuito il significato di ” ossia” rendendo più chiaro che l’ammissione ai contributi volontari si abbina necessariamente alla contestuale ed eccezionale liquidazione della pensione sulla base della sola contribuzione a quel momento maturata, a prescindere dalla sua consistenza. Il prepensionamento era un vantaggio per l’assicurato e quindi non vi era ragione di alcuna compensazione.
Il motivo appare infondato. L’art. 12 del D. Lgs 1.12.1997 n. 468 prevedeva nella sua formulazione originaria la concessione di un contributo a fondo perduto solo ” a fronte dell’onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ” la cui finalità era certamente quella indicata dall’INPS di favorire il raggiungimento dei benefici pensionistici rendendo in parte indenne l’assicurato dai costi sopportati. Ma il d.l. n. 78 del 1998 ha aggiunto un’ulteriore ipotesi a quella già prevista (come ricordato “a fronte dell’onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione “) ammettendo l’assicurato al contributo in una seconda e diversa ipotesi ” ovvero all’erogazione anticipata dal trattamento relativo all’anzianità maturata” . La Corte di appello di Firenze ha offerto una ragione di ordine sistematico per quest’ultima aggiunta intervenuta a distanza di pochi mesi dall’originaria disposizione, e cioè la necessità di compensare sul piano economico il lavoratore socialmente utile ( considerato dalla legge soggetto da tutelare sul piano previdenziale con provvedimenti di sostegno ad hoc) per la percezione di una pensione anticipata e quindi correlata ad una minore contribuzione. Si tratta di una interpretazione di ordine sistematico e letterale corretta che corrisponde al tenore della disposizione ed a finalità che emergono con chiarezza dalla norma posto che non sono stati allegati elementi di sorta in base ai quali- a distanza di pochi mesi- il legislatore avrebbe dovuto chiarire ( interpretando in modo certamente poco usuale la congiunzione “ovvero” nel senso di ” ossia”) che il contributo spettasse, sempre in caso di esborso da parte degli assicurati di contributi volontari, anche nel caso di erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Si tratta, invece, in piena evidenza di due ipotesi diverse -distinte attraverso la congiunzione ” ovvero” (intesa nella sua prima accezione ordinaria come ” oppure” o ” anche”) – che disciplinano situazioni nelle quali sussiste una ragione per un intervento di sostegno da parte pubblica attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto per soggetti che il Legislatore ha ritenuto particolarmente bisognosi di tutela sul fronte pensionistico. La Corte di appello ha peraltro aggiunto che la circolare n. 194/99 prevede in via generale il contributo dovuto che pertanto è quello che va riconosciuto all’assicurata; l’INPS non ha prodotto ( né riprodotto) circolari sul tema, né ha in specifico mostrato l’infondatezza di quanto affermato sul punto dalla Corte territoriale.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite- liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 50,00 per spese, nonché in euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
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