Corte di Cassazione sentenza n. 1465 del 22 gennaio 2013
LAVORO (RAPPORTO DI) – LAVORO: SUBORDINATO – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO – APPOSIZIONE DEI TERMINI – RISARCIMENTO DEL DANNO – INGIUSTIFICATO RIFIUTO DEL DATORE DI LAVORO
massima
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Nel caso di trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione dei termini, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della legge n. 230/1962, il dipendente che cessa l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilità della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla – in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione – soltanto qualora provveda a costituire in mora lo stesso datore di lavoro ai sensi dell’art. 1217 c.c.
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FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 174/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Biella, in accoglimento del ricorso proposto da (omissis) nei confronti della s.p.a. (omissis), dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per il periodo 1-6-1999/30-10-999, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 c.c.n.l. 1994 come integrato dall’accordo del 25-9-97 e succ., con la conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e condannava la società a corrispondere alla (omissis) le retribuzioni dal 21-1-2004.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.
La (omissis) si costituiva resistendo al gravame di controparte e proponendo appello incidentale volto ad ottenere una retrodatazione della condanna della società al pagamento delle retribuzioni.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza depositata il 27-3-2007, respingeva l’appello principale e in parziale accoglimento dell’appello incidentale condannava la società al pagamento delle retribuzioni dal 25-11-2003 oltre rivalutazione e interessi.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.
La (omissis) ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto va rilevato che con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullità del termine apposto al contratto de qua in assenza della prova, da parte della società, del nesso causale tra tali esigenze e la specifica assunzione per cui è causa.
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata, sotto altro profilo, dopo aver preso atto della giurisprudenza di legittimità riguardante i contratti per “esigenze eccezionali” conclusi dopo la data ultima del 30-4-1998 fissata dagli accordi attuativi dell’accordo 25-9-97 (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1- 2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979), ha altresì affermato con distinta ed autonoma ratio deciderteli che tale giurisprudenza “risulta decisiva anche per la presente fattispecie, in quanto il contratto dell’appellata è stato stipulato dopo lo scadere del periodo “autorizzato” dalle norme collettive”.
Tale capo della sentenza non è stato affatto impugnato dalla società, di guisa che comunque inammissibile risulta la censura avanzata con il primo motivo.
Al riguardo, infatti, va qui riaffermato il principio consolidato secondo cui “posto che il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o vizi dedotti” (v. Cass. 5-6-2007 n. 13070), “qualora la sentenza di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione secondo l’iter logico-giuridico seguito sul punto in questione nella sentenza impugnata, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di essa” (Cass. 27-1-2005 n. 1658, Cass. 4-5-2005 n. 9279, Cass. 23-2-2006 n. 3989, Cass. 18-9-2006 n. 20118, Cass. 11-1-2007 n. 389, Cass. 5-3-2007 n. 5051).
Con il secondo motivo la società, attraverso la denuncia di violazione di legge e di omessa motivazione, lamenta in sostanza una omessa pronuncia in relazione alla eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito, respinta dal primo giudice.
Anche tale censura non merita accoglimento.
Come questa Corte ha più volte affermato “l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacché siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo errar in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c.” (v. Cass. 12-12-2005 n. 27387, cfr. Cass. 26-1-2006 n. 1701, Cass. 14-2-2006 n. 3190, Cass. 4-6-2007 n. 12952, Cass. 22-11-2006 n. 24856, Cass. 10-12-2009 n. 25825, Cass. 17-12-2009 n. 26598 e da ultimo Cass. 11-5-2012 n. 7268, nonché, in particolare, sulla contraddittorietà della denuncia in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia v. Cass. 17-7-2007 n. 15882).
Il ricorso va pertanto respinto, non essendo stata, peraltro, avanzata alcuna altra censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine ed il capo relativo al risarcimento del danno.
Al riguardo, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.
Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).
Tale condizione non sussiste nella fattispecie.
Infine, in ragione della soccombenza, la società va condannata al pagamento delle spese in favore della (omissis), liquidate come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali (v. Cass. S.U. 12-10-2012 n. 17405).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla (omissis) le spese liquidate in euro 50,00 per esborsi e euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
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