Corte di Cassazione sentenza n. 1477 del 22 gennaio 2013
PREVIDENZA SOCIALE – ASSICURAZIONI SOCIALI: IN GENERE – FONDI E CASSE DI PREVIDENZA – CASSA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI – REDDITO PROFESSIONALE DICHIARATO AI FINI IRPEF
massima
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In tema di contributi previdenziali dovuti alla Cassa dei geometri liberi professionisti, nel regime precedente la delibera 25 novembre 1998 modificativa dell’art. 45 del regolamento della Cassa, la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione alla cassa della dichiarazione del debitore dell’ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l’infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all’applicazione di apposite sanzioni.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Omissis) propose opposizione avanti al Tribunale di Perugia avverso la cartella esattoriale emessa dalla (omissis) spa e notificatagli il 18.4.2001 per contributi dovuti alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa) relativamente agli anni 1988 e 1989 (afferenti ai redditi rispettivamente del 1987 e del 1988) e per la quota associativa dovuta al Collegio dei Geometri per il 2000.
Il Giudice adito respinse l’opposizione.
Con sentenza del 9.2 – 7.7.2006, la Corte d’Appello di Perugia, accogliendo il gravame proposto dal contribuente, annullò la cartella esattoriale opposta, osservando, a sostegno del decisum, quanto segue:
ai fini della prescrizione, stante l’omessa comunicazione dei redditi professionali fiscalmente dichiarati, doveva ritenersi che il dies a quo da prendere in considerazione era quello del “momento in cui l’iscritto avrebbe dovuto fare la comunicazione”, rispettivamente il 31.7.1988 e il 31.7.1989, “anche a prescindere” dal fatto che l’appellante, in sede di gravame, aveva prodotto le comunicazioni, “alle quali in primo grado aveva fatto astratto riferimento”, con cui, rispettivamente in data 20.7.1988 e 30.6.1989, aveva comunicato alla Cassa, per gli anni in questione, un reddito professionale pari a zero;
ai sensi della Legge n. 335 del 1995, art. 3, doveva ritenersi la durata quinquennale del termine di prescrizione, trattandosi di crediti maturati e scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore di tale legge e non essendo stato compiuto, prima di tale data, alcun atto interruttivo, il primo essendo avvenuto nel 1999; doveva quindi ritenersi che il termine di prescrizione era maturato.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi. Gli intimati (omissis), (omissis) spa e Collegio dei Geometri della provincia di Perugia non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il termine prescrizionale decorre dalla data di effettivo adempimento dell’obbligo di comunicazione ovvero, in difetto, dalla data di acquisizione dei dati reddituali per il tramite degli uffici finanziari; sostiene altresì che, in ipotesi di infedele comunicazione di redditi e volumi di affari pari a zero, la decorrenza del termine di prescrizione è la medesima indicata per l’ipotesi di omessa comunicazione.
Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte territoriale, dopo avere rilevato che la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa della prescritta dichiarazione da parte dell’iscritto, abbia poi ritenuto che, in ipotesi di omessa comunicazione, tale termine vada fatto decorrere dalla data in cui la comunicazione stessa avrebbe dovuto essere fatta; inoltre la sentenza impugnata non aveva spiegato se le comunicazioni tardivamente prodotte fossero o meno suscettibili di assumere rilievo ai fini del decidere.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando error in procedendo, violazione di legge e vizio di motivazione, deduce l’inammissibilità della deduzione e produzione in grado d’appello delle comunicazioni effettuate, trattandosi di fatti nuovi, siccome non tempestivamente allegati nel ricorso introduttivo ed essendo i mezzi di prova de quibus già producibili in tale sede, dolendosi altresì della mancata motivazione in ordine alle eccezioni al riguardo sollevate.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, deducendo che le false comunicazioni di un reddito pari a zero integravano l’ipotesi di doloso occultamento del debito, impeditiva del decorso dei termini di prescrizione.
Con il quinto motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto, nonché vizio di motivazione, la ricorrente deduce che: erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale per l’assenza di atti interruttivi, trascurando di considerare che la riduzione del termine, originariamente decennale, non opera anche nell’ipotesi di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente e che, nel caso di specie, tale procedura era stata attivata con la richiesta, in data 3.5.1994, di informativa al Ministero delle Finanze; il termine quinquennale di prescrizione non avrebbe potuto trovare applicazione anche in considerazione del disposto dell’art. 252 disp. att. c.p.c.
Con il sesto motivo la ricorrente, denunciando errar in procedendo, violazione di legge e vizio di motivazione, si duole che la sentenza impugnata abbia annullato in foto la cartella esattoriale opposta, benché la stessa riguardasse anche i crediti vantati con riferimento all’anno 2000.
2. In via di priorità logica deve essere anzitutto esaminato il terzo motivo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 – e 437, secondo comma, epe, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova – fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello; tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 8202/2005; Cass., n. 775/2003).
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dall’impugnata sentenza, l’avvenuta trasmissione delle comunicazioni (per reddito pari a zero) relative alle annualità de quibus non era stata specificamente allegata nel ricorso introduttivo del giudizio, essendo stato fatto al riguardo soltanto un “astratto riferimento”; trattasi inoltre di documenti preesistenti alla proposizione dell’opposizione, che quindi avrebbero potuto e dovuto essere indicati e prodotti con il ricorso introduttivo; la sentenza impugnata, come esposto nello storico di lite, ha deciso la controversia – con specifico riferimento alla decorrenza e maturazione della prescrizione – “anche a prescindere” dall’avvenuta produzione in sede di gravame di tali documenti, il che comprova una valutazione di non indispensabilità dei medesimi ai fini del decidere.
Ne consegue che le produzioni in parola vanno considerata inammissibili e, pertanto, tamquam non essent; pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo all’esame, le restanti doglianze vanno esaminate sotto il presupposto della omissione delle prescritte comunicazioni.
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di contributi previdenziali dovuti alla Cassa dei geometri liberi professionisti, nel regime precedente la Delib. 25 novembre 1998, modificativa del Regolamento della Cassa, la prescrizione dei contributi, a mente della Legge n. 773 del 1982, art. 19, comma 2, decorre dalla trasmissione a quest’ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell’ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale; né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall’art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la Cassa ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all’interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell’Amministrazione finanziaria non può costituire un’indiscriminata “rimessione in termini” della Cassa ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest’ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF; in caso di omessa comunicazione alla Cassa, la ricezione dei dati inviati dall’Amministrazione Finanziaria costituisce una ipotesi subordinata di decorrenza della prescrizione, che entra in funzione (in applicazione del disposto dell’art. 2935 c.c.) soltanto laddove l’ipotesi normale (presentazione della dichiarazione annuale) non trovi ingresso (cfr, Cass., n. 29664/2008; cfr, altresì, Cass., n. 7000/2008).
In base a quanto già specificato nell’ambito della disamina del terzo motivo, è pertanto a quest’ultima ipotesi che avrebbe dovuto farsi riferimento ai fini del decidere, dovendosi così rilevare la decorrenza del termine prescrizionale a far tempo dalla data di avvenuta comunicazione alla Cassa dei dati reddituali del contribuente da parte del Ministero delle Finanze (comunicazione del 2.11.1994). Essendosi la Corte territoriale discostata dal suddetto orientamento, anche il primo motivo di ricorso deve essere accolto, restando assorbiti l’ulteriore profilo di censura ivi svolto, il secondo e il quarto motivo.
4. Come già esposto nello storico di lite la Corte territoriale ha irretrattabilmente accertato che il primo atto interruttivo della prescrizione è avvenuto nel 1999; alla luce delle produzioni effettuate (quali richiamate specificamente nel ricorso), deve ritenersi che il riferimento sia alla nota della Cass. del 18 gennaio 1999, con la quale veniva data notizia al contribuente dell’esito delle informative assunte presso il Ministero delle Finanze.
Ne discende che, quand’anche il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie fosse da considerarsi quinquennale (come ritenuto nella sentenza impugnata e contestato dalla ricorrente), detto termine – decorrente come detto dal novembre 1994 – sarebbe stato interrotto con l’invio della nota anzidetta; con la conseguenza che, decorrendo da tale ultimo momento un nuovo termine di prescrizione di pari durata (art. 2945 c.c.), lo stesso evidentemente non era ancora decorso alla data di notifica della cartella esattoriale opposta. Risultano pertanto carenti di interesse – e, come tali, inammissibili -le censure svolte con il quinto motivo avverso la ritenuta applicabilità del termine quinquennale di prescrizione.
5. Il sesto motivo è manifestamente fondato, avendo la Corte territoriale annullato in foto la cartella esattoriale in forza di argomentazioni che nulla hanno a che vedere con la pretesa inerente il credito relativo all’anno 2000.
6. In definitiva il ricorso merita accoglimento nei limiti anzidetti.
Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi ai suindicati principi di diritto e provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il terzo e il sesto motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il quarto ed inammissibile il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze.
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