Corte di Cassazione sentenza n. 14824 del 04 settembre 2012
PREVIDENZA SOCIALE – PRESTAZIONI TEMPORANEE IN AGRICOLTURA – NOZIONE DI RETRIBUZIONE -TFR – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PROVINCIALE
massima
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Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.146 del 1997, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto.
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FATTO E DIRITTO
Il ricorso dell’INPS concerne il computo o meno della “quota di TFR” nel calcolo dell’indennità di maternità.
La controparte non ha svolto attività difensiva.
La tesi alla base del ricorso dell’INPS è conforme ad una serie di decisioni di questa Corte (Cass. sez. lav. n. 11558 del 2010, nonché n. 202 del 2011 e n. 11152 del 2011), le quali affermano il seguente principio di diritto, che in questa occasione si ribadisce ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.:
“Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi del Decreto Legislativo n. 146 del 1997, art. 4, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che la voce denominata quota di TFR dai contratti collettivi vigenti, a partire da quello del 27 novembre 1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al Decreto Legge 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, convertito in Legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma della quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva, dovendosi escludere che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti Si aggiunga, che il Decreto Legge n. 98 del 2011, art. 18, comma 18, convertito con modificazioni nella Legge n. 111 del 2011, sancisce quanto segue: il Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 e del Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 2, (l’art. 01), comma 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la domanda deve essere rigettata, essendo possibile la decisione nel merito in quanto non vi è necessità di ulteriori accertamenti.
Le spese dell’intero giudizio devono essere compensate, poiché solo con l’intervento legislativo del 2011 le oscillazioni giurisprudenziali derivanti dalla difficoltà di interpretazione della normativa sono state superate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di inclusione della quota TFR nel computo della indennità di maternità. Compensa le spese dell’intero giudizio.
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