CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 giugno 2013, n. 14833
Lavoro – Iscrizione nelle liste di collocamento – Richiesta di mantenimento – Età avanzata del figlio – Formazione di un proprio nucleo familiare – Presupposti
Svolgimento del processo
Con ordinanza depositata in data 17 settembre 2008 il presidente del Tribunale di Lecce rigettava il ricorso proposto da Di N. L.i, nato il XX agosto XXXX, nei confronti della madre F. M., con il quale, ai sensi degli artt. 700 c.p.c, 148, 433 e 446 c.. veniva chiesto il versamento della somma di 6 50.000, nonché la corresponsione mensile di € 5.000,00 mensili.
Rilevata l’insussistenza, anche con il richiamo a una precedente decisione di merito di rigetto di analoga pretesa avanzata dal Di N. nei confronti del proprio padre, del fumus boni iuris, si osservava che, trattandosi di figlio ultracinquantenne, che si era da tempo reso autonomo, creando un proprio nucleo familiare, difettavano i presupposti per la valida proposizione di una richiesta di mantenimento ai sensi degli artt. 147 e 148 Cod. civ..
Quanto al diritto agli alimenti, si osservava che non era stata dedotta, né tantomeno adeguatamente dimostrata, l’impossibilità del ricorrente di provvedere al proprio sostentamento, essendo al riguardo inidonea la mera iscrizione nelle liste di collocamento.
Per la cassazione di tale provvedimento il Di N. propone ricorso, deducendo tre motivi, cui resiste con controricorso la F..
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt, 11, 30, 32 e 38 Cost., 132 C.p.c. e 6 Cedu, degli art. 147 e 148 ce. nonché omessa motivazione: si osserva, proponendosi in tal senso quesito di diritto, che erroneamente il “diritto al mantenimento o agli alimenti” sarebbe stato escluso per aver formato il ricorrente “da diverso tempo” una propria famiglia.
Viene altresì censurato, sotto altro profilo, il rilievo secondo cui la mera iscrizione nelle liste di collocamento non sarebbe idonea a dimostrare lo stato di bisogno.
Con il secondo motivo sì sostiene che la decisione sarebbe nulla perché emessa dal dott. Petrelli, il quale avrebbe in precedenza chiesto dì essere autorizzato ad astenersi nei procedimenti concernenti il Di N..
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 132 c.p.c., nonché vizio motivazionale, ponendosi in evidenza l’erronea esclusione del fumus boni iuris, anche sulla base dell’esito di un precedente giudizio, in realtà fondato su circostanze diverse rispetto a quelle sottese alla domanda in esame.
Il ricorso è inammissibile.
Come evidenziato in narrativa, con il provvedimento impugnato il Tribunale ha pronunciato su un ricorso avanzato dal Di N. in via cautelare e di urgenza nei confronti della propria madre, fondato sulla prospettazione, in maniera ancipite, della sussistenza dei presupposti del diritto al mantenimento sulla base del rapporto di filiazione, nonché agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e segg. Cod. civ..
Il rigetto si fonda su distinte e autonome rationes decidendi, essendo state separatamente esaminate le prospettazioni relative tanto al diritto al mantenimento (escluso per aver il ricorrente, a prescindere dall’età avanzata, da tempo conseguito piena autonomia sul piano economico, avendo per altro formato un proprio nucleo familiare), quanto alla richiesta di alimenti, in mancanza della dimostrazione, da parte del Di N., di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Quanto alla domanda avanzata ai sensi dell’art. 148 Cod. civ., pur dovendosi condividere l’interpretazione estensiva che ha consentito di ampliare la sfera dei soggetti legittimati e anche il contenuto del provvedimento, deve pur sempre rilevarsi che trattasi di azione la quale, in quanto presuppone l’incontestata ricorrenza dell’ obbligo di mantenimento sulla base dello status del richiedente in rapporto alla norma contenuta nell’art. 147 Cod. civ., viene per molti versi assimilata al procedimento di natura monitoria.
Ne consegue che, mentre in caso di emissione di un decreto con il quale la domanda sia stata accolta l’opposizione “è regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili”, il rigetto della istanza avanzata ex art. 148 cod. civ., che la parte, come rilevato da autorevole dottrina, è sempre libera di riproporre (cfr. art. 640 c.p.c, comma 3), non essendo suscettibile, anche per tale ragione, di dar luogo a una pronuncia definitiva, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. Ili Cost. (cfr., in tema di ingiunzione, Cass., Sez. un., 19 aprile 2010, n. 9216).
Quanto al diritto agli alimenti azionato dal ricorrente in via anticipatoria ex art. 700 c.p.c, deve rilevarsi che, a prescindere dalla reclamabilità ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. del provvedimento di rigetto del provvedimento cautelare, la carenza di stabilità e di idoneità al giudicato è ostativa alla proponibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso tutti i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e della definitività (Cass., 8 febbraio 2011, n. 3124, proprio in tema dì diniego di provvedimento d’urgenza; Cass., Sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187). Deve invero affermarsi il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (crf., ex plurimis, Cass., 13 maggio 2009, n. 11036; Cass., 19 giugno 2008, n. 16630; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2004, ord. n. 1245), secondo cui, affinché un provvedimento giurisdizionale avente forma diversa da quella della sentenza sia impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost,, è necessario che presenti, nel suo contenuto e nella sua disciplina, i caratteri della decisorietà e della definitività, cioè sia in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.800,00, di cui € 3.600,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.
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