Corte di Cassazione sentenza n. 15065 del 07 settembre 2012
PREVIDENZA SOCIALE – ASSICURAZIONI SOCIALI: IN GENERE – DISOCCUPAZIONE – LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI TEMPORANEE IN AGRICOLTURA – NOZIONE DI RETRIBUZIONE
massima
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Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non comprende il trattamento di fine rapporto.
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RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1.- (OMISSIS), operaia agricola a tempo determinato, si rivolse al giudice del lavoro di Bari per ottenere il ricalcolo dell’indennità di disoccupazione agricola corrisposta in relazione alle giornate di lavoro effettuate nell’anno 2002, ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4, in relazione alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa collettiva della provincia, anziché in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più incrementato.
2.- Rigettata la domanda e proposto appello dall’operaia, la Corte d’appello di Bari (sentenza 15.03.10) accoglieva l’impugnazione e condannava l’INPS a riliquidare l’indennità di disoccupazione corrisposta all’appellante per l’anno di riferimento, ponendo a base del calcolo il salario fissato pro tempore dalla contrattazione collettiva provinciale, compresa la c.d. quota di trattamento di fine rapporto, oltre accessori.
3.- Proponeva ricorso per cassazione l’INPS. Non svolgeva attività difensiva l’assicurata. Il consigliere relatore ai sensi degli articoli 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.
4.- Con il ricorso per cassazione l’INPS, deducendo violazione degli artt. 44, 49 e 53 del ccnl operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 1998, in relazione al Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, art. 6, comma 4, lettera a) ed all’art. 1362 c.c., e della Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 4, commi 10 e 11, contesta la tesi della Corte d’appello che l’emolumento denominato trattamento di fine rapporto (t.f.r.) corrisposto agli operai agricoli a tempo determinato costituisca una componente della retribuzione, come tale idonea a determinare la indennità di disoccupazione, e non salario differito, escluso ai sensi del detto art. 6, comma 4, lett. a), sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura.
5.- Il ricorso è fondato.
Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9 maggio 2007 n. 10546, secondo cui “ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non comprende il trattamento di fine rapporto”, questa Corte ha ulteriormente affermato che “sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di t.f.r. dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al Decreto Legge 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, conv. dalla Legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva” (v. Cass. 5 gennaio 2011 n. 202 e numerose altre conformi).
6.- Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal legislatore il quale con norma interpretativa contenuta nel Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 (conv. dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111) prevede che “il Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 e il Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva” (comma 18).
7.- Il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda quanto all’inclusione del trattamento di fine rapporto nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione.
8.- In ragione dell’intervento della legge di interpretazione autentica, che ha sopito ogni divergenza, sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda quanto all’inclusione del trattamento di fine rapporto nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione, con compensazione delle spese dell’intero giudizio.
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