Corte di Cassazione sentenza n. 15206 del 22 marzo 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – P.I. – SINDACO E DATORE DI LAVORO – RESPONSABILITA’ CIVILE
massima
___________________
Il sindaco di un comune è esente da responsabilità in materia antinfortunistica, in base all’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, se procede all’individuazione dei soggetti cui attribuire in sua vece la qualifica di datore di lavoro.
__________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Gip presso il Tribunale di Oristano, con sentenza del 19/4/2011, a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato P.A., quale Sindaco del Comune di Villa Sant’Antonio, responsabile dei reati di cui al D.Lgs. n. 81/2008 art. 17, lett. b e art. 18, lett. a, art. 43, lett. b) per non avere nominato il responsabile del servizio di prevenzione, né il medico competente per la sorveglianza sanitaria, e per non avere designato i lavoratori addetti al primo soccorso, condannandolo alla pena di Euro 1.266,00 di ammenda.
La difesa del prevenuto ha interposto appello, che è stato trasmesso a questa Corte ex art. 568 c.p.p., avanzando i seguenti motivi:
– omesso esame di circostanze decisive ai fini del decidere, rilevato che il P. assunse le funzioni di responsabile del servizio prevenzione solo nel marzo 2009, una volta preso atto della indisponibilità da parte della responsabile dell’ufficio tecnico, geom. A.R., di assumere le predette funzioni; peraltro, non è ravvisabile dalla corretta lettura del disposto normativo che la qualifica di datore di lavoro nell’ambito degli enti territoriali sia da attribuire al Sindaco;
– la motivazione della impugnata sentenza omette di evidenziare che il Comune di Villa Sant’Antonio, anche in precedenza alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 aveva ottemperato alle prescrizioni imposte dal previgente D.Lgs. n. 626/1994, provvedendo alla nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione e del medico cui erano affidati compiti di sorveglianza sanitaria, come evincibile dalla documentazione versata in atti;
– immotivato e ingiustificato diniego delle attenuanti di cui all’art. 62 c.p., comma 6, visto che l’imputato si è prontamente ed efficacemente adoperato prima del giudizio per elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato;
– omessa motivazione giustificativa al diniego della attenuante di cui al D.Lgs. n. 81/2008, art. 303.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La argomentazione motivazionale, sviluppata dal decidente, si rivela logica e corretta,sia in ordine alla ritenuta concretizzazione del reato contestato, sia in attinenza alla attribuzione dello stesso in capo al prevenuto.
Il giudice di merito ha evidenziato come dagli atti del fascicolo del p.m. sia emerso che in data 23/3/2009, nel corso di un sopralluogo ispettivo, in materia di sicurezza sul lavoro, eseguito presso la amministrazione comunale di Villa Sant’Antonio, il personale del Dipartimento Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro della Azienda USL n. (OMISSIS) di Oristano richiese la documentazione relativa agli adempimenti imposti dal D.Lgs. n. 180 del 2008 (sulla sicurezza sul lavoro).
Detta documentazione venne consegnata agli ispettori solo il 10 e il 14/4/2009, e comprendeva la nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione aziendale (del 20/3/2009), la nomina del medico competente (del 16/3/2009), gli accertamenti sanitari sui dipendenti (eseguiti il 31/3 e il 19/10/2009), la designazione dei lavoratori addetti al primo soccorso ed alle emergenze (del 20/3/2009), mentre la convenzione per l’espletamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 fu stipulata con la Consul Sar 2000 il 19/3/09.
Ad avviso del decidente, a giusta ragione, tali elementi già consentono di ritenere provata la responsabilità del prevenuto per le contravvenzioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 artt. 17 e 18 e art. 43, lett. b, in quanto le prescrizioni dettate nelle predette disposizioni normative sono entrate in vigore il 15/5/08, mentre dagli atti è emerso, in modo incontestabile, che fino al 20/3/09 l’amministrazione comunale non aveva ancora adempiuto al disposto normativo, rendendo inconferente, ai fini della integrazione delle fattispecie contestate, l’ottemperamento alle prescrizioni de quibus in data antecedente all’effettuato controllo da parte della ASL (OMISSIS), perché, anche in quella data il relativo termine era abbondantemente decorso.
Va osservato, altresì, in punto di affermata responsabilità del P., quale Sindaco del Comune in questione che la definizione di datore di lavoro, contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008 art. 2, ha dato esclusivo rilievo, ai fini della individuazione dei soggetti titolari del debito di sicurezza, al requisito della organizzazione della attività, unito, ovviamente, all’esercizio dei poteri decisionali e di spesa inerenti la stessa.
Nella sua seconda parte l’art. 2, comma 1, lett. b), del citato decreto,individua la figura del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e, a differenza del D.Lgs. n. 626/1994, il vigente 81/2008 recepisce, esplicitandolo, lo stabile indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è l’organo di vertice delle singole amministrazioni, ovverosia l’organo di direzione politica, a dovere individuare il dirigente, o il funzionario non dirigente, cui attribuire la qualità di datore di lavoro (Cass. 13/6/2007, n. 35137; Cass. 22/6/2005, n. 38840).
Mutuate dal predetto orientamento della Corte di legittimità anche le conseguenze che secondo il dettato del citato decreto derivano dalla omessa individuazione dell’organo politico del dirigente designato ad assumere il debito di sicurezza: in tali casi la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l’organo di vertice medesimo, quindi con il Sindaco.
Non possono trovare ingresso le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 c.p., comma 6, e di cui al D.Lgs. n. 81/2008 art. 303, perché l’imputato, come evidenziato dal giudice di merito, si è attivato ad eliminare le conseguenze del reato solo ed esclusivamente dopo gli accertamenti eseguiti dagli ispettori dell’ASL, ed abbondantemente oltre il termine ex lege previsto dalle norme in contestazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, - Sentenza n. 39126 depositata il 18 ottobre 2022 - In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 15486 depositata il 21 aprile 2022 - In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 21464 depositata il 19 maggio 2023 - In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2517 depositata il 27 gennaio 2023 - In tema di infortuni sul lavoro va riconosciuta la responsabilità del committente o del sub-committente, che affidi lavori “all'interno della propria azienda” ad imprese…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 ottobre 2021, n. 30602 - Il regime della responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, ex art. 29, co. 2, d. lgs. 276 del 2003, ha riguardo agli emolumenti, al cui pagamento il datore di lavoro…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 marzo 2019, n. 8381 - Infortunio sul lavoro - In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Per il provvedimento di sequestro preventivo di cu
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 47640 depositata il…
- Il dirigente medico ha diritto al risarcimento qua
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28258 depositata il 9 ottobre 20…
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…