Corte di Cassazione sentenza n. 1532 del 2 febbraio 2012
CONTENZIOSO TRIBUTARIO – RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – NULLITA’ – MANCANZA NOTIFICA ATTO PRESUPPOSTO – CITAZIONE IN GIUDIZIO
massima
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Per far valere la nullità della cartella di pagamento non preceduta da atto presupposto, il contribuente può citare in giudizio indifferentemente l’amministrazione o la società di riscossione.
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OSSERVA
Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
“1. Equitalia Cerit s.p.a. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana, n. 8/5/2010, che, riformando la decisione di primo grado, ha accolto un ricorso di S.U. avverso talune cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche degli anni 2000 e 2001.
Deduce un motivo cui l’intimato resiste con controricorso.
Non ha svolto attività difensiva la Regione Calabria.
2. L’unico motivo di ricorso lamenta essere errata l’impugnata sentenza nella misura in cui ha ritenuto – così disattendendo la speculare eccezione sollevata in appello – la legittimazione passiva di Equitalia Cerit nel giudizio instaurato contro la cartella esattoriale.
Assume che l’agente della riscossione è parte del giudizio solo quando l’oggetto della contestazione sia costituito dalla validità o dalla regolarità degli atti esecutivi da esso predisposti; mentre lo stesso non può ritenersi parte nel momento in cui vengano sollevate questioni che esulano dalla legittimità del giudizio di opposizione.
3. Il ricorso appare inammissibile in relazione all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Invero l’impugnata sentenza ha accolto l’appello del contribuente sull’essenziale rilievo della mancata notifica degli atti impositivi presupposti dalle cartelle in oggetto.
Lo ha fatto affermando la concorrente legittimazione, nel relativo giudizio di opposizione, della Regione (ente impositore) e del concessionario (emittente la cartella).
Tanto è conforme all’orientamento recepito dalle sezioni unite di questa Corte, secondo il quale, in materia tributaria, l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo e – per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell’odierno ricorso – l’azione del contribuente, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente medesimo (cfr. sez. un. 16412/2007).
È quindi da ritenere che l’impugnata sentenza abbia deciso la questione di diritto in conformità alla giurisprudenza della Corte. Donde il ricorso è inammissibile a misura del fatto di non indicare, in seno al motivo, elemento alcuno finalizzato a modificare l’orientamento summentovato.”;
– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione;
– che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore del controricorrente, in Euro 500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
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