CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 giugno 2013, n. 15325
IRAP – Autonoma organizzazione – Consulente -Collaboratori esterni – Borsa di studio
Svolgimento del processo
La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna -sezione distaccata di Parma, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello proposto da B.L., confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento relativa ad IRAP per l’anno di imposta 2001.
I Giudici territoriali, -sulla premessa che dal materiale istruttorio emergeva che la B. aveva esercitato l’attività di consulente del lavoro con impiego di personale dipendente (per un costo di lire 60.000.000), con ausilio di collaboratori esterni (per un costo di lire 43.000.000) e con altri costi (per importo di lire 156.000.000), a fronte di ricavi dichiarati per lire 252.000.000, accertavano che il reddito della contribuente non poteva essere imputato unicamente al lavoro personale della B. ma anche alla presenza di un’autonoma struttura organizzativa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, B.L..
Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
La contribuente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
1 .Con l’unico motivo -rubricato insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, c. 1, n.5 c.p.c- la ricorrente lamenta che il Giudice di appello avesse qualificato, come voci rilevanti ai fini della sussistenza dell’organizzazione necessaria per l’applicazione dell’IRAP, le spese quali costi per il personale dipendente e collaboratori esterni mentre avrebbe dovuto “correttamente qualificare tali esborsi come borsa studio tirocinanti e spese per sviluppo software ovvero costi del tutto privi di significati organizzativi e, quindi, totalmente irrilevanti ai predetti fini”. A conclusione dell’illustrazione del motivo, la ricorrente ha formulato, ai sensi dell’art.366 bis c.p.c., il seguente momento di sintesi: I fatti controversi in relazione ai quali si assume viziata la motivazione della sentenza impugnata consistono nell’erronea qualificazione..di alcune voci di costo ed, in particolare, quella erroneamente qualificata come costo per personale dipendente e quello erroneamente qualificato come costo per collaboratori esterni. Tali errori rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione perché tali costi, ove correttamente qualificati come borsa di studio per figlia tirocinante e spese per sviluppo software, sarebbero risultati del tutto inidonei a costituire un’organizzazione rilevante ai fini dell’applicabilità dell’IRAP alla professionista ricorrente.
Il ricorso è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di IRAP l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.
Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. n.3 677 del 16/02/2007 e Cass. n.3 672 del 16/02/2 007 con specifico riferimento all’attività di dottore commercialista).
La sentenza impugnata, applicando tali principi di diritto, ha evidenziato, ai fini della configurabilità dei presupposti per l’applicazione dell’ imposta, dati dichiarati dalla stessa contribuente (impiego di personale dipendente con costo di lire 60.000.000, ausilio del lavoro di collaboratori esterni per un costo di lire 43.000.000, altri costi per un importo di lire 156.000.000 a fronte di ricavi dichiarati di lire 252.000.000).
Le doglianze mosse dalla ricorrente alla sentenza, in punto di vizio motivazionale, per omessa valutazione di fatti decisivi non appaiono idonee allo scopo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte la nozione di punto decisivo della controversia, di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ, , sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto. Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, asserisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile sol perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 si risolverebbe nell’investire la Corte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass. n.3668/2013; conf. n.6288/2011).
Alla luce di detti principi, non si apprezza la “decisività”, come sopra illustrata, dei fatti rassegnati dalla ricorrente, (quali l’imputazione del costo di lire 60.000.000, malgrado dalla stessa contribuente indicato in dichiarazione dei redditi come costo personale dipendente, all’assegnazione di una borsa di studio alla figlia tirocinante presso lo studio e l’imputazione del costo di lire 43.000.000 a spese sviluppo software o, meglio come evidenziato nello stesso ricorso, a spese “elaborazione dati”), i quali rappresentano, comunque, costi suscettibili di valutazione (riservata esclusivamente al Giudice di merito) in ordine alla loro attinenza all’organizzazione dell’attività esercitata.
Non può, pertanto, ritenersi che la valutazione da parte del Giudice di appello di tali fatti (o meglio, la diversa “qualificazione” dei costi nel senso propugnato dalla ricorrente), avrebbe necessariamente portato ad una ricostruzione fattuale idonea a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata in sede di merito.
Piuttosto, le doglianze, nei termini in cui sono formulate in ricorso, appaiono dirette, nella sostanza, a chiedere, inammissibilmente, a questa Corte di rinnovare le valutazioni circa i fatti di causa che sono riservati al Giudice di merito.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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