Corte di Cassazione sentenza n. 1545 del 3 febbraio 2012
IVA – RIMBORSO – IVA PAGATA SUGLI ACQUISTI – OPERAZIONI ESENTI DA IVA – NON E’ AMMESSA LA DETRAZIONE DELL’IMPOSTA IVA PAGATA «A MONTE»
massima
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Non spetta il rimborso dell’iva versata sugli acquisti effettuati in un anno per i lavori di costruzione dell’immobile destinati all’esercizio dell’attività di impresa, atteso che l’istante non ha eseguito nell’anno in questione operazioni attive e l’oggetto sociale contemplava esclusivamente operazioni esenti da IVA. Non è possibile riferire il diritto di rimborso dell’iva pagata sugli acquisti alla inerenza di questi all’attività di impresa (art. 19 D.P.R. n. 633/72), a prescindere dalla soggezione all’imposta delle operazioni attraverso le quali essa si svolge.
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FATTO E DIRITTO
Il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, comunicata alle parti, che non hanno fatto pervenire osservazioni:
“La s.r.l. Casa di Cura della S. domandò il rimborso dell’Iva versata sugli acquisti effettuati nel 2003 per i lavori di costruzione dell’immobile destinato all’esercizio dell’attività di impresa. L’Ufficio respinse l’istanza rilevando che la società non aveva eseguito, nel 2003, operazioni attive, e che l’oggetto sociale contemplava esclusivamente operazioni esenti, ex art. 10 n. 18 e 19 DPR 633/72. Il ricorso della contribuente è stato accolto in entrambi i gradi di merito. L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR di Catanzaro. Parte intimata non si difende.
La causa può decidersi con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 384 c.p.c, perché ricorre l’ipotesi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.
La CTR ha motivato: “Questo Organo Giurisdizionale ritiene che la detrazione IVA regolata dall’art. 19 del D.P.R. 633/72 connessa all’inerenza dei beni o servizi acquistati o importati all’attività di impresa, è configurabile anche in presenza di documentate spese di investimento sostenute in vista dello svolgimento di attività lucrativa, anche in assenza di operazioni attive, soprattutto quanto, come nel caso di specie, si tratta di un investimento per la costruzione dell’immobile necessario per lo svolgimento dell’attività inerente l’oggetto sociale della società”.
Col ricorso (deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c.) si lamenta che sia stato omesso l’esame della questione sollevata dall’Ufficio col rilievo che l’attività di impresa avrebbe potuto svolgersi soltanto mediante operazioni esenti, giacché l’oggetto sociale della contribuente (riportato nella sentenza) era “la gestione di case di cura, di case protette e di comunità di alloggio”. Per l’ipotesi che la decisione possa ritenersi assunta per implicito, si denuncia violazione dell’art. 10 nn. 18 e 19 e dell’art. 19 D.P.R. 633/72, perché la CTR avrebbe riconosciuto la spettanza della detrazione dell’imposta pagata “a monte” di operazioni esenti.
Il ricorso è fondato. Il secondo comma dell’art. 19 del D.P.R. 633/72 precisa che “non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta”. Poiché l’oggetto sociale della contribuente era pacificamente riconducibile ai numeri 18 e 19 dell’art. 10, le operazioni inerenti all’esercizio dell’impresa non potevano realizzare alcun introito Iva cui rapportare l’imposta pagata sugli acquisti. La corrispondente eccezione è riportata nella parte narrativa della sentenza ma non trova risposta nella motivazione della decisione. La quale risulta in contrasto con le norme delle quali è lamentata la violazione, perché riferisce il diritto di rimborso dell’iva pagata sugli acquisti alla inerenza di questi all’attività di impresa a prescindere dalla soggezione all’imposta delle operazioni attraverso le quali essa si svolge.
Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e – poiché non sono necessari altri accertamenti di fatto – respinto nel merito l’originario ricorso della società contribuente, introduttivo della lite (art. 384 capoverso c.p.c.)”.
La corte condivide la relazione. La causa va decisa in conformità.
È giustificata la compensazione delle spese di tutto il processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta il ricorso del contribuente introduttivo della lite.
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