Corte di Cassazione sentenza n. 1549 del 19 gennaio 2011
PROCESSO PENALE – FALLIMENTO – EVASIONE FISCALE – DICHIARAZIONE DEI REDDITI – OMISSIONE – PERIODO DI IMPOSTA ANTERIORE AL FALLIMENTO – REATO – CONSUMAZIONE
massima
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Nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi il reato si consuma 90 giorni dopo la scadenza. È da tale data che inizia a decorrere il termine di prescrizione. La data di consumazione del reato di omessa dichiarazione, ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 74/2000, è fissata 90 giorni dopo la scadenza del termine per presentare la dichiarazione; solo da questa data inizia a decorrere la prescrizione. Spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi d’imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare quelle successive alla dichiarazione di fallimento, comprese quelle relative al periodo di imposta compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la dichiarazione di fallimento.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Milano confermò la sentenza 6.6.2008 del giudice del tribunale di Milano, che aveva dichiarato G.L.M. colpevole del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, perché, al fine di evadere le imposte su redditi e sul valore aggiunto, non aveva presentato le dichiarazioni annuali dei redditi e dell’IVA relative all’anno 2001 con conseguente evasione di imposta pari ad oltre un milione di Euro per l’IRPEG ed a poco meno di un milione di Euro per l’IVA, condannandolo alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre pene accessorie.
L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, in relazione al D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 2, 3, 4 e 5 nel testo all’epoca vigente; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 45 e 46 c.p. ed insufficiente ed illogica motivazione sul punto.
In particolare osserva che il termine per presentare la dichiarazione scadeva il 31 ottobre 2002; che la società era stata dichiarata fallita il 5 ottobre 2002; che quindi a partire da questa data l’obbligo di presentare la dichiarazione spettava al curatore fallimentare.
Lamenta poi che la Corte d’Appello non ha considerato la circostanza che egli, secondo quanto dichiarato dal curatore, in quel periodo si trovava detenuto in Svizzera, il che escludeva l’elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo specifico. In ogni caso la detenzione all’estero costituiva una ipotesi di forza maggiore o di costringimento fisico, che escludeva il dolo. Su tali circostanze la Corte d’Appello ha omesso di motivare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato perché – ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, richiamato dallo stesso ricorrente – spetta al curatore presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la dichiarazione di fallimento, mentre spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento. Nel caso di specie si tratta appunto della dichiarazione dei redditi relativi al 2001, ossia relativi ad un periodo di imposta anteriore al fallimento, dichiarato il 3 ottobre 2002, e quindi l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi spettava al G., mentre spettava al curatore presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2002. Questa Sezione, del resto, ha già affermato che “Spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi i imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare quelle successive alla dichiarazione di fallimento, comprese quelle relative al periodo di imposta compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la dichiarazione di fallimento” (Sez. 3^, 27.10.1995, n. 299, Bruno, m. 203692), specificando, in motivazione, che “in materia di fallimento, la soggettività passiva nel rapporto tributario permane nei confronti del fallito, il quale dopo la dichiarazione di fallimento perde solo la disponibilità dei suoi beni nonché la capacità processuale e quella di amministrare il suo patrimonio. Coerentemente, resta in capo al fallito l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativamente ai periodi di imposta anteriori alla sentenza di fallimento, mentre relativamente ai periodi di imposta successivi è il curatore fallimentare che … è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per l’intervallo di tempo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la dichiarazione di fallimento”.
Ritiene tuttavia il Collegio – conformemente alla richiesta del Procuratore Generale – che il ricorso, pur se infondato, non possa ritenersi manifestamente infondato. Di fronte a questa Corte si è quindi correttamente instaurato il rapporto processuale di impugnazione, sicché possono essere rilevate e dichiarate le cause di estinzione del reato verificatesi dopo l’emissione della sentenza impugnata.
Nella specie, la data di scadenza del termine per presentare la dichiarazione dei redditi era quella del 31 ottobre 2002. La data di consumazione del reato è quindi quella del 29 gennaio 2003, cioè 90 giorni dopo la scadenza del termine per presentare la dichiarazione, e da questa data è iniziato il decorso della prescrizione. Tenuto conto di un periodo di sospensione di 22 giorni, dal 13.1.2008 al 14.2.2008, la prescrizione si è dunque maturata il 27 agosto 2010.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto è estinto per prescrizione.
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