CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 giugno 2013, n. 15648
Tributi – Imposte sui redditi – Dichiarazione congiunta – Solidarietà – Sussiste – Cartella di pagamento iscritta e notificata soltanto a nome di un coniuge – Legittimità – Successiva separazione personale – Irrilevanza
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2481 depositata in data 22/3/2005, la Commissione Tributaria Centrale Sez. 05 accoglieva il ricorso proposto da (…) avverso la decisione n. 224/04/1987 della Commissione Tributaria di II° Grado di Pordenone, che aveva respinto l’appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado, contro un avviso di mora, con il quale veniva intimato alla stessa, ai sensi dell’art. 17 l. 114/1977, il pagamento dell’importo di £ 6.632.420, per IRPEF, sopratassa e pene pecuniarie, dovute per gli anni 1977/1979, dal coniuge, G. G., dichiarato fallito.
I giudici della Commissione Tributaria di 11° grado avevano rilevato che non occorreva, come eccepito dalla ricorrente, la previa notifica di alcun avviso di accertamento o cartella esattoriale, trattandosi di imposta iscritta a ruolo sulla base di quanto dichiarato dalla ricorrente e dal di lei marito, nella congiunta dichiarazione dei redditi, con conseguente responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 17 l. 114/1977.
La Commissione Tributaria Centrale accoglieva il gravame della contribuente, in quanto, trattandosi di iscrizione a ruolo costituente l’atto con il quale il contribuente veniva a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale basata sulla liquidazione dell’imposta sulla base della dichiarazione del medesimo, l’avviso di mora doveva essere preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, a pena di nullità.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un unico motivo, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 l. 114/1977, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto, per effetto della responsabilità solidale dei coniugi, derivante dalla presentazione congiunta della dichiarazione dei redditi, l’imposta deve essere iscritta a ruolo a nome del marito ed allo stesso soltanto era stata notificata la cartella esattoriale.
Non ha resistito la contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
Il motivo è fondato.
La responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi “per il pagamento dell’ imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”, è prevista dall’art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, operando anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi (Cass. 9209/2011). Ai sensi dei commi terzo e quarto dunque dell’art. 17 della legge 13 aprile 1977 n. 114, nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi sia la notifica della cartella dei pagamenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che la notifica degli accertamenti in rettifica – i quali vanno effettuati a nome di entrambi i coniugi – vanno eseguite nei confronti del marito.
La L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, ha concesso (comma 1) ai “coniugi non legalmente ed effettivamente separati” la “facoltà” di “presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi” disponendo altresì: (1) al comma 3, che “nell’ ipotesi prevista dal comma 1, la notifica della cartella dei pagamenti dell’ imposta sul reddito … iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti dei marito”; (2) al comma 4, che “gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma dei comma precedente” e (3) al comma 5 (ed ultimo), che i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito”. In ordine a tale complesso normativo, con la volontaria, libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano “anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto” (Cass. trib., 22 agosto 2002 n. 12371; cfr., anche Cass. trib., 11 febbraio 2003 n. 2021), in particolare, per quanto interessa la fattispecie, quelli connessi alla previsione della notifica al solo marito sia della “cartella di pagamento dell’imposta sul reddito” che degli “accertamenti in rettifica” ed alle conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali.
Per effetto della scelta in questione – fatto salvo sempre e comunque (onde evitare qualsiasi vulnus al sue diritto di difesa: cfr. Corte Cost. 3 maggio 2000 n. 128 e 12 aprile 1989 n. 184) il diritto della moglie a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito (al quale, infatti, non è attribuita la legittimazione ad agire anche per il coniuge) – l’insorgenza della responsabilità solidale della moglie codichiarante non richiede (Cass. 30 marzo 2007 n. 7906; 15 ottobre 2006 n. 19896; 22 agosto 2002 n. 12371, cit.; 14 febbraio 2001 n. 2168; Cass. 27005/2007) che sia notificato anche ad essa l’avviso di accertamento (o la cartella esattoriale), essendo sufficiente la notifica effettuata al solo marito. Inoltre la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell’imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall’ultimo comma del citato art. 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale; né l’assenza di qualsiasi rilevanza ostativa è stata ritenuta suscettibile di dar corpo ad un dubbio di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 24 Cost., “essendo da escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dall’avviso di mora a lui notificato renda definitiva l’obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente l’avviso di mora e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, in relazione anche alla mancata notifica diretta degli atti precedenti (e in primo luogo dell’avviso di accertamento)” (Cass. 4863/2002; Cass. 2021/2003; Cass. 20709/2007). Ancora questa Corte ha affermato che “nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, a norma dell’art. 11 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la moglie, coniuge codichiarante, è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito – cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per la coniuge -, anche mediante l’impugnazione dell’avviso di mora a lei diretto, avviso sul quale si riverberano le illegittimità del prodromico accertamento notificato al marito”.
(Cass. 20709/2007) e che l’impugnazione da parte del marito non ostacola l’autonoma impugnazione da parte della moglie (Cass. 22692/2007: “Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, a norma dell’art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la moglie è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito, cui non è attribuita dalla citata legge la legittimazione ad agire anche per il coniuge, valendo la notificazione dell’accertamento effettuata nei confronti del marito anche con riguardo alla moglie; pertanto, una volta impugnato l’avviso di accertamento da parte del marito, resta inalterato il diritto della moglie di impugnare autonomamente l’atto, anche proponendo ricorso avverso l’avviso di mora a lei diretto, non potendo tale impugnazione considerarsi tardiva.”). In definitiva, la moglie contribuente, proponendo autonoma impugnazione dell’avviso di mora, non poteva limitarsi a dolersi della mancata notifica personale degli atti presupposti, eseguita nei confronti del marito, dovendo contestare nel merito l’obbligazione tributaria ancorché l’accertamento fosse divenuto, nei confronti del coniuge, definitivo per sua mancata impugnazione (Cass. 17347/2003; Cass. 12371/2002; Cass. 4963/2002).
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli.
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