CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 giugno 2013, n. 15740
Tributi – IVA – Esenzione – Attività parasanitaria – Valenza meramente marginale del servizio infermieristico – Accertamento – Attività di leasing di apparecchiature sanitarie e commerciali – Servizi di natura commerciale – Configurazione
Svolgimento del processo
1. La società (…) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana n. 22/30/10, depositata il 21 gennaio 2010, con la quale, accolto in parte l’appello principale dell’agenzia delle entrate, e rigettato l’altro incidentale della contribuente, contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione inerente all’avviso di accertamento, relativo all’Irpeg, Irap ed Iva per il 2003, riguardante l’attività di leasing di apparecchiature sanitarie e commerciali, veniva rigettata per tale settore. In particolare il giudice di secondo grado osservava che la contribuente in sostanza non svolgeva attività parasanitaria, tale da ritenersi esente da Iva, ma questa era da considerare di carattere speculativo commerciale, anche se il servizio infermieristico rivestiva nella fattispecie solo una “… valenza meramente marginale rispetto alla prestazione principale, viceversa caratterizzata da un complesso articolato di servizi di natura commerciale”. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita
Motivi della decisione
2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, nonché vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che la sola prestazione sanitaria di natura infermieristica di per sé legittima l’esenzione dell’Iva.
Il motivo è inammissibile, perché generico, dal momento che la ricorrente non ha riportato il tratto dell’appello, o del ricorso introduttivo, o delle controdeduzioni, con cui avrebbe addotto la questione. Inoltre esso è infondato, atteso che la sola presenza eventuale di un infermiere non poteva fare considerare di carattere sanitario o parasanitario tutta l’attività commerciale della M., quale era appunto quella principale e preponderante, giusta l’assunto del giudice di appello. Anche questa Corte al riguardo ha avuto modo di statuire che in tema di IVA e con riguardo a prestazioni (trattamenti di diatermocoagulazione) di natura puramente estetica, anche se rese da personale infermieristico soggetto a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, va escluso il diritto all’esenzione, di cui all’art. 10, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, una volta ritenuto che i trattamenti praticati non abbiano contenuto intrinseco di prestazione sanitaria medica o paramedica, destinataria della prevista esenzione (Cfr. anche Sentenze n. 21272 del 02/11/2005, n. 19007 del 2005).
3. Il secondo motivo, attinente a violazione di legge con riferimento alla dedotta presenza di un infermiere diplomato, rimane assorbito.
4. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.
5. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
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