Corte di Cassazione sentenza n. 15777 del 19 luglio 2011
IGIENE E SANITA’ PUBBLICA – VACCINAZIONI OBBLIGATORIE – PRODUZIONE DI DANNI IRREVERSIBILI – INDENNIZZO EX LEGE N. 210/1992
massima
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In tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.T., deducendo di aver subito un’infermità a causa di somministrazioni infette, ha convenuto in giudizio con distinti ricorsi il Ministero della Salute e la Regione Piemonte per il pagamento dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/92.
Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda nei confronti del Ministero e l’ha respinta nei confronti della Regione, con decisione che la Corte di Appello di Torino, riuniti i procedimenti in appello, ha confermato rigettando sia il gravame del Ministero della Salute sia quello della D.T.
Avverso questa pronuncia l’Amministrazione appellante propone ricorso per cassazione con un unico motivo cui resistono con controricorso D.T. e la Regione Piemonte proponendo entrambi ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
Il Ministero della Salute ha resistito con controricorso al ricorso incidentale della Regione.
Il Ministero e la Regione hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve disporsi la riunione del ricorso principale e di quelli incidentali, ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.
1. – Con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente deduce la violazione degli artt. 7, 114 e 123 D.Lgs. n. 112/98 e chiede a questa Corte di stabilire se “nei giudizi aventi ad oggetto istanze di concessione dell’indennizzo previsto dalla legge 210/92, presentate in via amministrativa in data successiva al 1.1.01 ovvero al 21.2.01 – la legittimazione passiva spetti al Ministero della Salute ovvero alla Regione”.
2. – Va preliminarmente rilevato che il motivo è ammissibile, perché la questione della legittimazione del Ministero della salute (nella specie dallo stesso sollevata per la prima volta in appello) è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
È infatti giurisprudenza consolidata (cfr. ex multis, Cass. n. 14468 del 30 maggio 2008) che “la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d’ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite”.
Nella specie, pertanto, senz’altro ammissibile era il motivo di appello del Ministero ed altrettanto ammissibile è il motivo di ricorso per cassazione.
3. – Il quesito proposto dal ricorrente principale deve trovare risposta nei principio enunciato in materia dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a cui questa Corte intende dare continuità, secondo cui in tema di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usi al Ministero della salute, dovendosi ritenere che l’art. 123 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nel conservare “allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi” in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dall’art. 112, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 112 del 1998, prevedendo il trasferimento alle Regioni – mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alle disposizioni di legge – dei soli oneri economici, ricadenti nell’ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 112 del 1998 (Cass. 13.10.2009, nn. 21703, 21704, 21706, 21707; Cass. 19.10.2009, n. 22111; Cass. 20.10.2009, n. 22166; Cass. 3.11.2009, nn. 23216 e 23217; Cass. 5.11.2009, n. 23434; Cass. 6.11.2009, n. 23588, cui adde Cass. 17.2.2011, n. 3864 e Cass. 21.2.2011, n. 4166).
Tale orientamento è stato più di recente confermato dalle Sezioni unite, che con la sentenza n. 12538 del 9.6.2001 hanno osservato, in sintesi, che: a) le disposizioni sul contenzioso contenute nei D.P.C.M. 26 maggio 2000, 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 riguardano solo l’onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche una regola processuale sulla legittimazione passiva, né potrebbe ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, che ora assegna alle regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale; b) l’art. 5 legge n. 210/1992 continua ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera; c) questa competenza è stata fatta salva dall’art. 123 D.Lgs. n. 112/1998 e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera dei cit. D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di attribuzione alle regioni della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117, quarto comma, Cost., riformato). Deve pertanto concludersi, secondo la citata sentenza, che, come il Ministero della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo.
Il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite nella sentenza di cui sopra è il seguente: “nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute”.
4. – Il ricorso non merita pertanto accoglimento e va rigettato. I ricorsi incidentali, entrambi condizionati all’accoglimento del ricorso principale, restano assorbiti dal rigetto di quest’ultimo. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, in relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, assorbiti gli incidentali; spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 maggio 2011.
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