CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 giugno 2013, n. 16072
Imposta di registro – Liquidazione – Piccola proprietà contadina – Agevolazioni – Condizioni di applicabilità.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 17/12/08, depositata il 9 aprile 2008, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, respinto l’appello dell’Ufficio, confermava la decisione n. 123/07/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva, annullato l’avviso di liquidazione n. R1U20041T13681000 col quale, per mancanza del certificato prescritto dall’art. 3 l. 6 agosto 1954, n. 604, attestante la esistenza condizioni per l’agevolazione di cui agli artt. 1 e 2 l. n, 604 del 1954 cit., veniva negata al contribuente D. L., imprenditore agricolo professionale (IAP), ‘aliquota ridotta relativamente alla registrazione dell’acquisto di terreni agricoli del 26 ottobre 2004, col conseguente recupero delle maggiori imposte.
La CTR motivava la decisione nel senso che per aver diritto beneficio fiscale, questo appunto previsto all’art. 1 l. n. 604 del 1954, fosse semplicemente necessario esser imprenditore agricolo professionale (IAP) «iscritto nella gestione previdenziale”. Secondo la CTR, difatti, la volontà del legislatore era quella “di estendere al soggetto, cui spetti la nuova qualificazione giuridica di imprenditore agricolo professionale, le agevolazioni fiscali e i benefici previsti dalla normativa per il coltivatore diretto, al quale il primo è stato tout court equiparato, ovviamente senza bisogno di ulteriori requisiti e presupposti”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo.
Il contribuente resisteva con controricorso.
Diritto
1. – L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per “Violazione e/o falsa applicazione: art. 1, comma 4 e 5, d.lgs. 99/2004, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 101/2005; artt. 1, 2, 3, 4 e 5 l. 604/1954; Nota I, Parte Prima, Tariffa allegata al d.p.r. 131/1986; artt. 1 e 10 Tariffa allegata al d.lgs. 347/1990”. A riguardo, l’Agenzia delle Entrate, pur dando atto che l’art. 1, comma 4, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 90, testo applicabile ratione temporis, stabiliva che all’imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, erano riconosciute tutte le agevolazioni tributarie previste a favore del coltivatore diretto, deduceva, tuttavia, che il diritto al beneficio fiscale non poteva però spettare sic et simpliciter, ma che il riconoscimento dello stesso dovesse essere comunque subordinato alla esistenza in capo all’imprenditore agricolo professionale (IAP) delle identiche condizioni soggettive e oggettive ex lege richieste in capo al coltivatore diretto e da accertarsi dall’Ispettorato col certificato di cui all’art. 3 l. n. 604 del 1954, in mancanza del quale certificato, come da costante giurisprudenza di questa Corte, aggiungeva l’Agenzia delle Entrate, giurisprudenza peraltro concernente il solo coltivatore diretto, l’agevolazione non poteva esser concessa. Il quesito era: “se, ai sensi dell’art. 1, comma 4 e 5, d.lgs. 99/2004, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 101/2005, il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IACP) iscritto alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale sia condizione sufficiente per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina dall’art. 1 l. 604/1954 (come ritenuto dalla CTR), o se, invece, debba affermarsi il diverso principio di diritto, favorevole alle ragioni erariali, secondo cui: «il possesso, da parte degli acquirenti di terreno agricolo, della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e l’iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale, pur comportando in base all’art. 1, comma 4, d.lgs. 99/2004 la sostanziale equiparazione al coltivatore diretto per quel che concerne le agevolazioni in materia di imposizione indiretta, costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per poter accedere ai diversi e maggiori benefici fiscali previsti per la piccola proprietà contadina dall’art. 1 l. 604/1954, la cui fruizione è subordinata alla sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 2 nn. 1, 2, e 3 l. cit., il possesso dei quali deve esser attestato da apposito certificato rilasciato dall’ Ispettorato Provinciale Agrario, da produrre all’Amministrazione Finanziaria, a pena di decadenza dai predetti benefici, entro il termine dalla registrazione dell’atto»”. Il motivo è infondato.
Va premesso che, à sensi dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 99 del 2004, nel testo applicabile ratione temporis, è imprenditore agricolo professionale (IAP) chi ha “conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999” e dedichi “alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da Lavoro”. Ai fini dell’agevolazione, quindi, non possono evidentemente richiedersi all’ imprenditore agricolo professionale (IAP) condizioni incompatibili con la sua figura, condizioni che son soltanto proprie del coltivatore diretto, condizioni la cui mancanza non può perciò esser d’ostacolo al riconoscimento del beneficio e che per tal motivo non debbono esser oggetto di certificazione. Questo perché, come è stato ricordato, l’art. 1, comma 4, d.lgs. 99/2004 ha voluto estendere all’ imprenditore agricolo professionale (IAP) le agevolazioni fiscali precedentemente stabilite a favore del coltivatore diretto. E sarebbe contraddittorio estendere all’imprenditore agricolo professionale (IAP) le agevolazione previste a favore del coltivatore diretto, per poi negarle in caso mancassero condizioni che solo il coltivatore diretto deve avere. Occorre quindi verificare se le condizioni di cui all’art. 2 l. n. 604 del 1954, condizioni alla cui certificazione di esistenza la legge originariamente subordinava l’agevolazione a favore del coltivatore diretto, siano o no compatibili con la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP). Questo perché, si ripete, in caso di incompatibilità, le stesse: non sarebbero da certificare. Ora, con riferimento alla condizione ex art. 2, n. 1, l. n. 604 del 1954, cioè l’abituale lavoro manuale della terra, è palese che la stessa sia incompatibile con la figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), che non richiede, ad es., il lavoro manuale. Anche le dimensioni del terreno acquistato e venduto, che debbono esser tali da non eccedere o ridurre entro un certo limite la piccola proprietà contadina, condizioni, queste, previste all’art. 2, n. 2 e 3, l. n. 604 del 1954, sembrano in contrasto con la fattispecie dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), anche introdotto a promuovere più ampie, moderne e produttive proprietà agricole, nel tentativo di superamento delle scarsamente redditizie imprese agricole familiari.
Nella sostanza il legislatore, in questo modo appare in definitiva congruo leggere l’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 99 del 2004, nel testo anteriore al d.lgs. n. 101 del 2005, per cui “All’imprenditore agricolo professionale,
se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”, ha inteso riconoscere a favore dell’ imprenditore agricolo professionale (IAP) un’agevolazione del tutto nuova, differente da quella prevista a favore del coltivatore diretto, questa soltanto richiamata per dire ch’essa dà luogo alla riduzione d’aliquota ivi prevista, che ha la funzione di promuovere la nuova imprenditoria agricola; un’agevolazione che perciò prescinde dai requisiti in precedenza da certificare, come si evince, appunto, dall’incompatibilità degli stessi rispetto all’imprenditore agricolo professionale (IAP) beneficio che per assolvere la sua funzione, quella dell’incentivo allo sviluppo della più moderna impresa agricola, non può esser subordinato all’esistenza, da certificare, di requisiti che, nella sostanza, la neghino.
2. Nella novità e particolarità della lite, debbono farsi consistere i giusti che inducono la Corte a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese.
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