CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2013, n. 16298
Tributi – Accertamento – Parametri – Cessazione attività – Distruzione della merce – Chiarimenti forniti nella fase precontenziosa – Inutilizzabilità dei parametri
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n.15920/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1) La contribuente ricorre per cassazione avversa la sentenza n. 99/01/2010 in data 17.12.2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, Sezione n. 01, pronunciando sull’appello dell’Agenzia Entrate nella causa avente ad oggetto accertamento IRPEF per l’anno 2000, lo ha accolto, ritenendo e dichiarando legittimo l’atto impositivo impugnato. Affida l’impugnazione ad un mezzo.
2) L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.
3) Le questioni poste dal ricorso, sembra possano definirsi, richiamando, per un verso i principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.105/2003 ed applicando, quindi, quanto deciso dalle SS.UU. di questa Corte con la Sentenza n.26635/2009, la quale, nel solco di precedenti pronunce (Cass. n.23602/2009, n.26459/2008, n. 27648/2008, n.4148/2009), dando una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo di riferimento, ha avuto modo di precisare che “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreta, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito”.
4) Nel caso, la decisione di appello, che ha ritenuto fondata la pretesa fiscale, disattendendo le doglianze della contribuente, nella considerazione della genericità delle contestazioni in ordine alla utilizzabilità dei parametri ed in assenza di concreti elementi idonei a giustificare lo scostamento dai dati parametrici, non sembra in linea con i richiamati principi, in quanto basata, esclusivamente, sugli studi di settore, senza, peraltro, che l’accertamento risultasse modulato in relazione alle contestazioni ed ai rilievi formulati dalla contribuente, relativamente alla cessazione dell’ attività, alla distruzione di un rilevante quantitativo di merce ed alle altre circostanze dedotte con gli atti di causa.
5 – Data la delineata realtà processuale, si propone, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera di Consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore A.D.B.,
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte e dei principi richiamati in relazione, che il Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va accolto, per manifesta fondatezza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTB della Sardegna, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della Sardegna.
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