Corte di Cassazione sentenza n. 1631 del 23 gennaio 2013  

LAVORO (RAPPORTO DI) – IMPIEGO PUBBLICO – COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE – TERRITORIO (COMPETENZA PER) – INCARICO DI INSEGNAMENTO

massima

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In tema di competenza territoriale per le controversie relative a dipendenti pubblici – nella specie azione di risarcimento danni conseguente alla illegittima revoca di incarico di insegnamento – si applica il quinto comma dell’art. 413 c.p.c. (introdotto dall’art. 40 del D.Lgs. 80/1998), che prevede la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto, e non il secondo comma della stessa norma, secondo il quale si deve aver riguardo al luogo nel quale si trovava l’azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava la sua opera al momento della fine dell’incarico, a nulla rilevando che la controversia sia sorta nel momento in cui il dipendente era addetto ad altro ufficio, ricompreso in altra circoscrizione, attesa la “ratio” della disposizione, posta a favore del lavoratore per garantire il minor disagio possibile nell’esercizio dei diritti in sede giudiziaria.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO- MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il Tribunale di Sala Consilina, con ordinanza del 9 giugno 2011, ha proposto d’ufficio regolamento di competenza per territorio, in seguito alla dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno originariamente adito da M.M.R., nel procedimento instaurato nei confronti del MIUR, dell’Ufficio scolastico provinciale di Salerno e dell’Istituto scolastico di istruzione superiore “C. Pisacane” di Sapri;

che la domanda azionata è volta ad ottenere, previo accertamento dell’illegittimità del relativo provvedimento del dirigente scolastico del suindicato Istituto di istruzione, il riconoscimento del diritto all’inserimento in via definitiva nella graduatoria permanente prima fascia del personale ATA per l’anno scolastico 2009- 2010 e la condanna al pagamento delle differenze retributive e del risarcimento del danno esistenziale:

che il Tribunale di Salerno ha declinato la propria competenza per territorio, individuando come competente il Tribunale di Sala Consilina, sull’assunto secondo cui i fatti oggetto del giudizio “e, in particolare, la mancata stipula del contratto a termine dedotto”, riguardano la ricorrente e il dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione di Sapri, mentre ai fini della individuazione del giudice competente è irrilevante la circostanza che nelle more della definizione del giudizio la ricorrente abbia stipulato un altro contratto di collaborazione scolastica con l’Istituto “ITIS Galilei” di Salerno;

che il Tribunale di Sala Consilina ha precisato che; diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Salerno, il rapporto di lavoro con il suindicato Istituto “ITIS Galilei” era già in corso al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio;

che lo stesso Tribunale di Sala Consilina rileva che nella specie, in base alla giurisprudenza di questa Corte, per l’individuazione del giudice territorialmente competente si deve fare applicazione dell’art. 413 c.p.c., comma 5, che fa riferimento al giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto al momento della proposizione del ricorso;

che il PG ha depositato le proprie conclusioni scritte, concludendo per la dichiarazione di competenza per territorio del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, affermando che: “appare fondato il rilievo del giudice remittente, secondo cui, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., comma 5, la competenza per territorio si individua in base alla sede dell’Ufficio nel quale il ricorrente presta servizio al momento del deposito del ricorso e non in base all’Ufficio del rapporto contestato (Cass. 7 agosto 2004, n. 15344)”;

che nessuna delle parti del giudizio di merito si è costituita i questa sede nonostante l’eseguita comunicazione della suindicata ordinanza e del decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il Collegio condivide e fa proprie le anzidette conclusioni, specificando che, come rilevato dal Tribunale di Sala Consilina e dal PG, in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, in tema di competenza territoriale per le controversie relative a dipendenti pubblici si applica l’art. 413 c.p.c., comma 5 (introdotto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 40), che prevede la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio al quale il dipendente è addetto, e non il secondo comma della stessa norma, secondo il quale si deve aver riguardo al luogo nel quale si trovava l’azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava la sua opera al momento della fine dell’incarico, a nulla rilevando che la controversia sia sorta nel momento in cui il dipendente era addetto ad altro ufficio, ricompreso in altra circoscrizione, attesa la ratto della disposizione, posta a favore del lavoratore per garantire il minor disagio possibile nell’esercizio dei diritti in sede giudiziaria (Cass. 7 agosto 2004, n. 15344; Cass. 6 agosto 2002, n. 11831).

Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio, mancando i presupposti per la relativa pronuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro. Nulla per le spese.