Corte di Cassazione sentenza n. 16376 del 03 maggio 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNI SUL LAVORO – PREVENZIONE (LAVORI SU IMPALCATURE, TETTI, PONTEGGI) – OMISSIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
massima
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Vi è la responsabile del legale rappresentante di un cantiere edile per aver omesso di porre in essere le misure di sicurezza relative al parapetto ed al quadro elettrico generale di distribuzione dell’energia elettrica.
Gli art. 24 e 68, D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni prevedono misure di protezione con generico riferimento a ponteggi ed impalcature ovvero ad aperture prospicienti il vuoto; dalla stessa formulazione letterale di tali disposizioni non emergono quindi limiti al principio secondo cui il fatto-reato è unico allorché unica deve considerarsi la condotta illecita per l’unitarietà dell’elemento psicologico e del contesto temporale della sua realizzazione (Cass. pen., 27/04/1985); l’eventuale omissione nello stesso ponteggio o nella stessa impalcatura delle protezioni previste deve essere pertanto considerata una sola violazione di ciascuna delle relative disposizioni legislative, non essendo consentito configurare una pluralità di violazioni della stessa specie, a complessivo carico del soggetto inadempiente, frazionando la condotta omissiva con riferimento a parti del ponteggio o della impalcatura.
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FATTO
1. Il Tribunale di Lodi, con sentenza emessa il 12/11/2010, dichiarava (Omissis), colpevole dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 68, comma 1, articolo 77, lettera c); Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 374, articolo 389, comma 4, – per avere, quale responsabile del cantiere edile della ditta ” (Omissis)” di (Omissis), omesso di porre in essere le misure di sicurezza previste dalla specifica normativa nella materia de qua; il tutto come contestato in atti ai capi A) e B) della rubrica; fatti commessi dal (Omissis) – e lo condannava alla pena di euro 1.500,00 di ammenda.
2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex articolo 568 c.p.p., comma 5, trattandosi di sentenza inappellabile – deducendo censure varie In particolare il ricorrente esponeva:
a) che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato;
b) che la pena inflitta era eccessiva.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Lodi ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
In particolare il giudice del merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che (Omissis), quale rappresentante legale del cantiere edile ” (Omissis)”, ubicato come in atti, aveva omesso di approntare le prescritte misure di sicurezza relative al parapetto ed al quadro elettrico generate di distribuzione dell’energia elettrica. Il verbale delle contravvenzioni con le relative prescrizioni da eseguire era stato notificato al (Omissis), che aveva ottemperato alle prescrizioni, ma non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto (vedi pagg. 1, 2 sentenza impugnata).
Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi delle contravvenzioni di cui ai capi A) e B), come contestate in atti.
2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche; sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito. Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, piu’ favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’articolo 606 cod. proc. pen.. Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. 1, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. 5, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. 5, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.
3. La manifesta infondatezza del ricorso – non essendosi instaurato un valido rapporto di impugnazione – non consente di rilevare e dichiarare in sede di legittimità la prescrizione, maturata il 17/05/2011, epoca successiva alla decisione impugnata, emessa il 12/11/2010.
4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da (Omissis) con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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