CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 luglio 2013, n. 16494

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Passività fallimentari (accertamento del passivo) – Opposizione allo stato passivo – In genere – Certalex – Sospensione dei termini nel periodo feriale – Applicabilità – Eccezioni – Accertamento di crediti di lavoro – Inapplicabilità – Fondamento – Fattispecie.

Ritenuto in fatto e in diritto

1.- Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato in data 17.1.2012, ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo del fallimento della s.p.a. “V.R.” in liquidazione proposta da A. F. in relazione all’esclusione di un credito insinuato dall’opponente in privilegio ex art. 2751 bis c.c., avente titolo dall’attività espletata in qualità di amministratore delegato e consigliere di amministrazione della società fallita.

Il tribunale ha rilevato la tardività dell’opposizione proposta il 23.9.2011, essendo stato comunicato il provvedimento del g.d. il 15.7.2011 e non operando la sospensione dei termini nel periodo feriale trattandosi di credito derivante da prestazione di lavoro parasubordinato.

Contro il decreto l’opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo con il quale denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione.

Resiste con controricorso la curatela intimata.

1.1- E’ stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Il relatore ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.

La relazione – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio – è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti.

Nel termine di cui all’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.

2.- Il ricorso è manifestamente infondato ex art. 360 bis c.p.c. perché il tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte e i motivi non deducono argomenti tali da indurre a confermare o rivedere l’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dal provvedimento impugnato.

Infatti, il rapporto tra l’amministratore di una società di capitali e la società medesima va ricondotto – in ragione della natura continuativa, coordinata e prevalentemente personale della prestazione resa – nell’ambito del rapporto di lavoro parasubordinato, senza che l’immedesimazione organica tra società di capitali ed amministratore giustifichi l’esclusione del compenso a favore di quest’ultimo, dovendo accertarsi, a tal fine, la sussistenza di una rinunzia espressa o tacita (Sez. L, Sentenza n. 4261 del 20/02/2009, Rv. 606781; Sez. II, Sentenza n. 10680 del 14/12/1994).

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non si applica, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 ottobre n. 742, al giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, qualora esso concerna un credito da rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 n. 3 cod.proc.civ.. L’esclusione, infatti, che si correla alla specifica natura della anzidetta controversia, permane anche se non sia stato applicato il rito speciale del lavoro, deve intendersi riferita all’intero corso del procedimento e quindi riguarda anche i termini per proporre ricorso per cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 1091 del 01/02/2000). Invero, tra le controversie per le quali, a norma dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale vanno incluse, oltre quelle di lavoro subordinate in senso stretto, anche le controversie relative a rapporti di lavoro parasubordinato di cui all’art. 409 n. 3 cod. proc. civ. (Sez. L, Sentenza n. 4267 del 08/05/1987).

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le controversie aventi ad oggetto l’ammissione al passivo fallimentare non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fatta eccezione per quelle riguardanti crediti di lavoro, le quali, pur dovendo essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime previsto dall’art. 3 cit. che, escludendo l’applicabilità della sospensione alle controversie previste dagli artt. 409 e ss. cod. proc. civ., fa riferimento alla natura specifica della controversia, avente ad oggetto un rapporto individuale di lavoro (Sez. U, Sentenza n. 24665 del 24/11/2009).

3.- Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 1.600,00 di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.