CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 luglio 2013, n. 16509
Lavoro – Contratto collettivo – Interpretazione – Dipendenti delle Ferrovie dello Stato – Riqualificazione professionale
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Bari rigettava la domanda di L. Z., proposta nei confronti della società Ferrovie dello Stato di cui era dipendente, avente ad oggetto la declaratoria del proprio diritto all’inquadramento nel VI livello a decorrere dal 1° dicembre 1992, o da altra data ritenuta di giustizia in forza di quanto previsto dall’art. 32 del CCNL con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive.
La Corte del merito rilevava, in primo luogo, che l’art. 32 del richiamato CCNL pur prevedendo il passaggio di determinate attività dal 5° livello al livello 6° ( c.d. valorizzazione) subordinava tale passaggio ad un accordo specifico fra 1’allora Ente e le 00.SS. inteso a determinare i criteri funzionali ed organizzativi del passaggio medesimo e poiché non era stata fornita la prova di tale successivo accordo la domanda del lavoratore non poteva essere accolta.
Inoltre osservava la predetta Corte che lo Z. era stato escluso, con dispaccio 21 maggio 1992, dai servizi interessati alla circolazione dei treni e che, successivamente, con referto del 2 settembre 1992,era stato dichiarato, in via definitiva, inidoneo alle mansioni di macchinista sicché, tenuto conto che la data del l°dicembre 1991 cui faceva riferimento l’art. 32 indicava unicamente la decorrenza economico giuridica del passaggio, non erano sussistenti le condizioni per la realizzazione del reclamato passaggio al momento, necessariamente successivo, in cui l’accordo fosse intervenuto.
Avverso questa sentenza Z. L. ricorre in cassazione sulla base di tre censure.
Resiste con controricorso la società intimata che deposita memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Con la prima censura il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 1362, 1363 e seg. C.c., 420 bis c.p.c. e vizio di motivazione, formula il seguente quesito:”non avendo tenuto” conto “la Corte territoriale dei principi sanciti dagli artt. 1362, 1363 e segg. c.c., così violando i canoni legali di ermeneutica contrattuale e , in più, disattendendo le norme del codice di rito (art. 420 bis) non provvedendo – quindi – ad emettere un provvedimento nelle forme e con i modi in esse norme indicati”.
Precisa, poi, quanto al vizio di motivazione che posto il mancato chiarimento da parte della Corte delle ragioni per le quali ha obliterato del tutto le previsioni della stessa norma riconoscendone la vigenza e validità solo in relazione ad un accordo futuro e posto che tale accordo in ogni caso risultava intervenuto dica la Corte se una motivazione di tal genere sia del tutto insufficiente in considerazione che la stessa norma già ex se, prevedeva il numero delle funzioni da promuovere e la data dell’inquadramento e se la motivazione permane dopo aver appreso dal teste dell’intervenuto successivo accordo di natura organizzativa.
Con la seconda critica il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione, pone il seguente quesito:”se non aver tenuto conto delle prove acquisite al processo, in particolare delle prove orali, delle quali, tra l’altro non vi è alcuna menzione nella sentenza impugnata omissis costituisca violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. omissis”.
Relativamente al dedotto vizio di motivazione il ricorrente chiede se aver omesso di valutare le risultanze delle prove orali costituisce o meno vizio di motivazione più in particolare perché tali prove attenevano ed attengono ad un punto decisivo della controversia riguardando l’accordo che, secondo la corte territoriale, era indispensabile per rendere operativa la norma contrattuale esaminata”.
Con la terza censura il ricorrente, allegando violazione degli artt. 1362, 1363 e segg. c.c. nonché vizio di motivazione, formula il seguente quesito di diritto “se, non aver seguito, nella interpretazione delle norme contrattuali ì criteri legali di cui all’art. 1362 e seg c.c., peraltro riferendosi a circostanze che pur previste dalle stesse norme ( quanto alla decorrenza per il passaggio al superiore profilo stipendiale) non potevano che essere interpretate con riferimento la dato letterale, costituisce violazione dei principi legali di ermeneutica contrattuale tali da giustificare la cassazione della sentenza e rinvio ad altro giudice di merito”.
Circa il vizio motivazionale il ricorrente chiede se, “l’aver statuito, senza altro aggiungere, che risulterebbe irrilevante ed insufficiente il fatto che il ricorrente, alla data del 1/12/1991 fosse in servizio con qualifica (ed espletando le mansioni) di macchinista T.M., costituisce erronea e certamente insufficiente motivazione, non avendo mai chiarito la corte, perché tale circostanza diverrebbe ritenersi superata da un giudizio d’idoneità a tali mansioni, verificato in capo al ricorrente,a seguito di una visita medica ( ad opera degli organi sanitari delle F.S.) dell’anno successivo 21.5.1992)”.
Le critiche in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico e giuridico vanno valutate unitariamente.
In primo luogo mette conto osservare che, rispondendo in tal modo anche all’eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente, che i quesiti di diritto e la precisazione del fatto controverso sono in gran parte idonei a svolgere la loro funzione in quanto, salvo l’eccezione di cui su dà conto in seguito, vi è quel minimum indispensabile tale da far intendere immediatamente, come più volte ribadito da questa Corte, l’oggetto della censura ed il relativo devolutum.
A tale idoneità, come accennato, fa eccezione tuttavia il quesito riguardante la violazione dell’art. 420 bis c.p.c. difettando al riguardo qualsiasi indicazione, nel quesito, in ordine alle ragioni della assunta violazione e dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte del merito.
Tanto precisato ritiene il Collegio che l’interpretazione fornita dal giudice del merito della norma contrattuale di cui all’art. 32 in discussione sia corretta in quanto conforme ai criteri ermenutici di cui agli artt. 1362 e segg. C.c..
Infatti è indubitabile che la comune volontà della parti, così come desumibile dal tenore letterale del testo, sia stata quella di subordinare l’operatività della prevista valorizzazione, pur facendo decorrere agli effetti economici e giuridici del passaggio di livello, a successivo “specifico” accordo volto a determinare “i criteri funzionali ed organizzativi per il passaggio di determinate attività dal 5° livello (Area II operatori specializzati) al livello 6° ( Area III tecnici)”.
Se così non fosse, e cioè se il passaggio fosse da ritenere operante sulla sola base della norma in questione, non avrebbe alcun senso prevedere la conclusione di un successivo “specifico” accordo per stabilire i criteri funzionali ed organizzativi di detto passaggio.
Ciò detto non può non ulteriormente osservarsi che effettivamente la Corte del merito non dà conto del perché non ha considerato la dichiarazione del teste ( sindacalista) che ha riferito dell’avvenuta conclusione di siffatto accordo.
Ma a parte ogni considerazione circa la genericità di tale dichiarazione – dalla quale non è consentito evincere, almeno nella parte riportata nel ricorso in esame in conformità al principio di autosufficienza, il contenuto di siffatto accordo e la data della relativa stipula – vi è il rilevo che non risulta in alcun modo censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata secondo la quale, comunque, essendo stato lo Z. escluso nel maggio 1992 dai servizi interessanti la circolazione dei treni e la sicurezza ed essendo stato lo stesso dichiarato nel settembre del 1992 inidoneo in via definitiva alle mansioni di macchinista, non sussistevano più,alla stipula dell’accordo specifico successivo, i presupposti per il reclamato passaggio.
Per vero questo punto della sentenza impugnata è censurato, ma non sotto il profilo esaminato, bensì in quanto secondo il ricorrente, come desumesi dall’interpello sopra riportato, la Corte non spiega le ragioni in base alle quali non sarebbe rilevante che alla data del 1° dicembre 1991 venivano espletate le mansioni di macchinista.
Ma a tale interrogativo è agevole rispondere che il giudice di merito, come avallato da questa Corte, ha ritenuto che la data del 1° dicembre 1991 è la data per la decorrenza economica e giuridica del passaggio di livello, mentre, ai fini del riconoscimento del passaggio, bisogna avere riguardo alla stipula dell’accordo specifico successivo che ha determinato i criteri per il passaggio.
Sulla base delle esposte considerazioni nelle quali rimangono assorbite tutte le altre critiche ed eccezioni il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 50,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi oltre accessori di legge.
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