CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 gennaio 2014, n. 166
Lavoro – Mancata regolarizzazione dei dipendenti – Inail – Verbale ispettivo – Piena prova fino a querela di falso
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Potenza accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla M.C. s.r.l. avverso la cartella esattoriale n. 092 2004 00383731 72, emessa dalla S.E.M. S.p.A. – quale concessionario della riscossione dei crediti I.N.A.I.L. per la provincia di Potenza – con la quale era stato chiesto il pagamento di contributi per un importo di €. 22.571,96 confermando la cartella opposta per il minor importo di €.18.971,91.
Aveva in particolare il primo giudice ritenuto parzialmente fondata l’eccezione di prescrizione formulata dalla società e per il resto che l’I.N.A.I.L., attraverso la testimonianza resa dall’Ispettore V. (più circostanziata ed attendibile di altre rese da testi di parte opponente), avesse fornito la prova della fondatezza delle contestazioni di cui al verbale ispettivo.
Avverso tale sentenza proponeva appello la M.C. s.r.l., censurandola per violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 416 c.p.c. e 24 e 11 Cost. In particolare evidenziava che l’opposto, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, assumeva la qualità di attore sostanziale, con gli oneri probatori a suo carico e che, pertanto, non poteva ritenersi soddisfatto l’onere di allegazione e prova da parte dell’I.N.A.I.L ed utilizzabile il verbale ispettivo (prodotto peraltro non nella sua interezza) come unica prova idonea a supportare le allegazioni dell’Istituto. Concludeva, pertanto, nei termini sopra riportati.
Si costituiva ritualmente l’I.N.A.I.L, resistendo al gravame.
Con sentenza depositata il 31 marzo 2010, la Corte d’appello di Potenza, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto confermava, dichiarava non dovute dalla M.C. le somme (da detrarsi dall’importo quantificato dal primo giudice) afferenti l’inclusione, nell’ambito dei soggetti tutelabili ai sensi dell’art. 4 d.P.R. n. 1124/65 in quanto adibiti a lavorazioni di cui all’art. 1 del medesimo d.P.R., di due impiegati dipendenti dell’impresa, compensando le spese del grado.
Per la cassazione propone ricorso la M.C. s.r.l., affidato a due motivi.
Resiste l’INAIL con controricorso, poi illustrato con memoria, mentre la SEM s.p.a. è rimasta intimata.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.).
Lamenta in particolare che la sentenza impugnata non esaminò affatto il primo motivo di appello relativo alla mancanza di qualsiasi allegazione, da parte dell’INAIL, dei fatti su cui la richiesta dell’Istituto si basava, con la conseguenza che su tali fatti non poteva trovare ingresso la prova richiesta (Cass. sez. un. n. 11353/04, Cass. n. 8202/05), valutando peraltro solo il verbale ispettivo prodotto, tra l’altro incompleto.
2.- Con il secondo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 3 del d.lgs. n. 692/23, quest’ultimo nella parte in cui riserva all’esame dello specifico caso concreto la valutazione della discontinuità della prestazione. Denuncia infine la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
Lamenta che il verbale ispettivo in questione aveva valore di prova privilegiata solo per quanto dal pubblico ufficiale attestato essere avvenuto in sua presenza, e non per gli apprezzamenti e valutazioni in esso contenuti, che avrebbero dovuto formare oggetto di specifica prova da parte dell’INAIL. Lamenta che proprio in base a tale principio la Corte di merito respinse la pretesa dell’Istituto di inclusione, tra il personale da regolarizzare, di due impiegati con orario di lavoro discontinuo, ritenendo poi contraddittoriamente che altro dipendente non potesse rientrare in tale categoria, possedendo la qualifica di autista (rectius: impiantista) e dunque non compreso nella previsione di cui all’art. 6 del c.c.n.I., opinando che doveva escludersi che l’impianto di calcestruzzo restasse fermo tra un carico e l’altro, facendo così uso della sua scienza privata e non certo della comune esperienza, in contrasto con l’art. 115 c.p.c.
Si duole ancora che ai sensi dell’art. 3 del R.D. n. 692\23 è considerato lavoro effettivo “ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa. Conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia”. Gravando sull’INAIL la prova che le prestazioni in questione richiedessero un’applicazione assidua e continuativa, e non avendo l’Istituto neppure allegato la circostanza, la Corte di merito avrebbe dovuto respingere in toto la richiesta.
3.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
La Corte territoriale non è affatto incorsa nelle denunciate violazioni, avendo correttamente affermato che la prova dei fatti su cui le richieste contributive dell’INAIL si basavano andavano provate da quest’ultimo quale opposto nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, conservando in tal caso la qualità sostanziale di attore. Ha poi esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell’opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall’ufficiale giudiziario. Ciò in conformità all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565/07; n. 9919/06; n. 11946/05).
Ha quindi coerentemente escluso dal dovuto, per difetto di prova da parte dell’Istituto, i contributi pretesamente dovuti dal personale sovraintendente, essendo tale circostanza rimasta basata solo sulle deduzioni del verbalizzante; ha ritenuto provata la corresponsione ai dipendenti nel verbale indicati di una retribuzione maggiore di quella denunciata all’INAIL, essendo essa stata confermata dalla stessa documentazione aziendale, dai libri paga e matricola e dai modelli DM 10 destinati all’INPS. Quanto alla posizione dell’impiantista M. ha ritenuto non fondata la tesi della società secondo cui questi avrebbe svolto un’attività discontinua in ragione dell’effettivo funzionamento dell’impianto che avrebbe comportato anche per tale dipendente, come per gli autisti, la deroga di cui all’art. 6 del c.c.n.I. per il personale adibito ad attività discontinue.
Il ragionamento della Corte non risulta basato sulla scienza privata del giudice, bensì su di un logico apprezzamento dei fatti di causa, basato sulla inverosimiglianza della circostanza che l’impianto potesse subire un totale fermo in ragione dei tempi di attesa degli autisti, permanendo dunque in capo all’impiantista un’attività quanto meno di presidio che lo esponeva egualmente al rischio, e considerando che la pacifica esistenza di un certo numero di autisti e dunque la verosimile immissione di calcestruzzo nelle betoniere in orari differenziati in ragione dell’arrivo in loco e successiva partenza dei vari automezzi, deponeva per un funzionamento degli impianti anche in orari coincidenti con quelli dei tempi di attesa degli autisti, così come la circostanza che la contrattazione collettiva aveva limitato la figura del lavoro discontinuo ai soli autisti e non anche agli addetti all’impianto.
Trattasi di argomentazioni logiche, rispondenti ai poteri di apprezzamento delle circostanze di causa rimessi al giudice di merito e non adeguatamente censurati.
La circostanza, infine, che il verbale ispettivo risultasse mancante della pag. 5, secondo l’esame della Corte di merito irrilevante, non trova nei motivi di ricorso alcuno sviluppo argomentativo, sicché risulta inammissibile.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per le spese quanto alla SEM s.p.a. rimasta intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell’INAIL, che liquida in €.100,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Nulla per le spese quanto alla società SEM s.p.a.
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