CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 luglio 2013, n. 16689

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Riassunzione ad opera di una sola delle parti – Sufficienza – Mancata attivazione – Conseguenze – Estinzione del giudizio – Definitività dell’avviso di accertamento

Svolgimento del processo

La B.M.C. a r.l. proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Roma avverso l’avviso notificato il 25-11-1996 con il quale l’Ufficio di Roma aveva rettificato la dichiarazione IVA 1991 contestando la detraibilità dell’IVA in quanto afferente ad operazioni poste in essere con la E.C. srl, ritenute in tutto o in parte inesistenti.

La CTP rigettava il ricorso.

Con sentenza 72/14/01 la CTR di Roma accoglieva l’appello della società ed annullava l’avviso di rettifica.

Con sentenza 10490/08 la S.C., in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassava l’impugnata sentenza e rinviava ad altra sezione della CTR di Roma.

Con sentenza 212/06/09, depositata il 2-12-2009, la CTR di Roma dichiarava estinto il giudizio; in motivazione la CTR rilevava: che, nonostante il decorso del termine di cui all’art. 63 d.lgs 546/92, nessuna delle parti aveva provveduto alla riassunzione; che l’onere di attivare la riassunzione ricadeva sul ricorrente in Cassazione che aveva ottenuto il rinvio e che quindi aveva interesse ad una nuova pronuncia; che, pertanto, la mancata riassunzione determinava l’estinzione del solo giudizio di riassunzione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della CTR.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi; resisteva con controricorso la B.M.C. a r.l.

Motivi della decisione

Con il primo motivo l’Agenzia deducendo – ex art. 360, comma 1 n. 4 cpc – la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 45, comma 3, d.lgs 31-12-1992 n. 546, rilevava che, a norma della predetta disposizione, “l’estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d’ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti”; nel caso di specie (annullamento con rinvio da parte della S.C.) la CTR non poteva, pertanto, dichiarare d’ufficio l’estinzione, atteso che la stessa non si era verificata “nel grado” di appello (in sede di rinvio) ma “al di fuori di esso”; chiedeva, quindi, l’annullamento senza rinvio della sentenza della CTR, in quanto l’effetto estintivo operava di diritto, senza necessità di una pronuncia espressa e comunque mai su attivazione d’ufficio del giudice del rinvio.

Con il secondo motivo l’Agenzia, deducendo – ex art. 360, comma 1 n. 4 cpc – la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs 546/92 e dell’art. 393 cpc, rilevava che erroneamente, ed in violazione delle su citate disposizioni, la CTR, anziché limitarsi a dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio (come espressamente statuito dai detti articoli), aveva in motivazione precisato che la mancata riassunzione dopo l’annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado determinava l’estinzione del solo giudizio di riassunzione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della CTR.

Il ricorso è inammissibile.

Per costante e condiviso principio di questa Corte, invero, l’estinzione del processo tributario, comportando la definitività dell’avviso di accertamento che ne costituiva l’oggetto, rende inammissibile per difetto d’interesse l’impugnazione proposta dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione (tra le tante, v. Cass. 3040/2008; Cass. 5044/2012).

Al riguardo va, infatti, considerato che, come evidenziato nelle su richiamate statuizioni, la pronuncia di estinzione del giudizio comporta ex art. 393 c.p.c. e 63, comma 2, d.lgs 546/1992, il venir meno dell’intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitività dell’avviso di accertamento e quindi l’integrale accoglimento delle ragioni erariali.

Infatti la pretesa tributaria vive di forza propria in virtù dell’atto impositivo in cui è stata formalizzata, e l’estinzione del processo travolge la sentenza impugnata, ma non l’atto amministrativo che – come noto – non è un atto processuale bensì l’oggetto dell’impugnazione; ne consegue, atteso l’accoglimento delle ragioni erariali, il difetto di interesse dell’Amministrazione Finanziaria.

Né può ritenersi che siffatto interesse sussista sol perché la CTR, nella parte motiva della sentenza con cui ha dichiarato estinto il giudizio, ha precisato che la mancata riassunzione da parte dell’Amministrazione (sulla quale incombeva il relativo onere) dopo l’annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado determinava “l’estinzione del solo giudizio di riassunzione, con il conseguente passaggio in giudicato della medesima sentenza della CTR”.

Siffatta precisazione, che non ha alcuna corrispondenza nel dispositivo (ove la CTR si è solo limitata a dichiarare estinto il giudizio), non ha invero alcuna portata precettiva, attesa la natura meramente processuale della sentenza; v., in termini, Cass. 360/2005, secondo cui “Il principio secondo cui la portata precettiva di una sentenza va individuata con riferimento non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione, trova applicazione tutte le volte in cui il giudice abbia pronunciato una sentenza di merito (di accertamento o di condanna) il cui dispositivo, in conseguenza della indeterminatezza o incompletezza del suo contenuto precettivo, si presti ad una integrazione, ma non anche nel caso di sentenze di natura meramente processuale”; la precisazione di cui sopra costituisce, pertanto, un evidente obiter, peraltro errato sia per ciò che concerne l’onere della riassunzione solo in capo al soggetto che ha ottenuto il rinvio sia in ordine alle evidenziate conseguenze della mancata riassunzione; al riguardo va, invero, rilevato che, come su esposto, l’effetto della mancata riassunzione davanti al giudice del rinvio (e, cioè, l’estinzione dell’intero processo) è espressamente previsto dalla legge (art. 393 c.p.c. e 63, comma 2, d.lgs 546/1992), e che, a norma dell’art. 392 cpc, alla riassunzione della causa davanti al Giudice del rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi la riassunzione in fase di rinvio non come atto di impugnazione bensì come attività di impulso processuale che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parti del giudizio di legittimità (conf. Cass. 13839/2001; 538/2000).

In conclusione, pertanto, il ricorso va, come detto, dichiarato inammissibile.

In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.