CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 luglio 2013, n. 16696
Tributi – Accertamento – Notificazione – Variazione di domicilio – Art. 60, DPR n. 600/1973 – Non conoscenza del nuovo domicilio – Irreperibilità relativa – Art. 140 c.p.c. – Domicilio trasferito in luogo sconosciuto – Irreperibilità assoluta – Accertamento del messo notificatore – Necessità – Affissione al solo albo comunale – Sufficienza – Invio della raccomandata – Necessità – Esclusione
Svolgimento del processo
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.352/40/07, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione Latina n.40, l’08.06.2007 e DEPOSITATA il 28.06.2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto l’originario ricorso del contribuente, annullando la cartella impugnata a motivo della mancata notifica del presupposto avviso di accertamento.
2. – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda una cartella di pagamento, relativa ad IRPEF e SSN dell’anno 1996, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt.16 del D.LGS n.546/1992 e 60 comma 1° lett. e) del dpr n.600/1973.
3. – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
Con successiva memoria 29.04.2013, ha ulteriormente illustrato le proprie difese, insistendo nelle conclusioni, già rassegnate con il controricorso.
Motivi della decisione
La CTR ha respinto l’appello dell’Agenzia e ritenuto condivisibile l’operato del Giudice di primo grado che aveva annullato la cartella esattoriale, richiamando il disposto dell’art.16 comma 4° del D.Lgs n.546/1992 ed evidenziando che dagli atti non si evinceva l’avvenuta notifica al ricorrente dell’avviso di accertamento. Con il ricorso di che trattasi, la decisione di appello viene censurata per violazione e falsa applicazione dell’art.16 citato, – deducendosi che tale norma disciplina la notifica degli atti processuali e non anche degli atti tributari, e quindi che, nel caso, l’avviso di accertamento era stato notificato ai sensi dell’art.60 del dpr n.600/1973 -, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art.60 comma 1° lett. e) del dpr n.600/1973, sostenendosi che il Messo, per la notifica dell’avviso di accertamento, si era attenuto a tale disposizione, avendo appurato che il contribuente era risultato “sconosciuto/trasferito”, come, peraltro, evincevasi dall’indirizzo fiscale dichiarato all’Amministrazione.
Deduce, in particolare, l’Agenzia che l’errore di diritto commesso dai Giudici di merito consiste nell’avere ritenuto che, nel caso, la notifica fosse stata effettuata ai sensi dell’ art.140 c.p.c., che, fra l’altro, postula l’affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’Ufficio o dell’azienda del destinatario e l’obbligo della relativa comunicazione per raccomandata con ricevuta di ritorno, non considerando, invece, che trattandosi di atto amministrativo-tributario, la notifica risultava eseguita con le formalità dell’art.60 del dpr n.600/1973, che, appunto, al comma 1° lett. c) deroga all’art.140 c.p.c., prevedendo, espressamente, che “l’avviso del deposito prescritto dall’art.140 del codice di procedura civile si affigge all’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Ne inferisce l’erroneità della decisione impugnata, richiamando, pure, pronunce di questa Corte (Cass. n.17064/2006, n. 3903/2008), intervenute sulla dibattuta questione.
Il controricorrente, a sua volta, dopo avere eccepito ‘inammissibilità, per inconferenza, dei motivi del ricorso, per non essere stata mossa alcuna censura, ex art.360 n. 5 c.p.c., in ordine al fatto controverso della residenza e/o abitazione del contribuente nel Comune di Latina, ne ha, comunque, rilevato l’infondatezza, nel presupposto, da considerarsi processualmente pacifico, che il contribuente, destinatario dell’accertamento da notificare, all’epoca, era residente a Latina, come evincevasi dalle emergenze processuali.
Il medesimo controricorrente, con successiva memoria 29.04.2013, nello insistere nelle conclusioni in precedenza rassegnate, supportandole con argomentazioni e riferimenti giurisprudenziali, ha, ulteriormente, dedotto che la linea difensiva assunta, nelle more del giudizio, si era arricchita di altro decisivo elemento, stante che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 258 del 22 novembre 2012, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.26 del dpr n.602/1973. Ha evidenziato, in particolare, che la Corte, con tale pronuncia, ha stabilito di “uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento”, nel senso di limitare l’applicazione della eccezionale modalità di notifica di cui alla lettera e) dell’art.60 del dpr n.600/1973, ai soli casi di destinatario “assolutamente irreperibile”, – cioè senza abitazione nel Comune,- e non già a quelli di “irreperibilità relativa”, ossia con abitazione nell’ambito comunale.
Ciò posto, avuto riguardo al tenore della sentenza della CTR, in questa sede impugnata, nonché alla posizione processuale delle parti, quale desumibile dalle relative difese, la Corte è chiamata ad accertare, se i Giudici di appello, decidendo e motivando nei termini anzi riferiti, siano incorsi nelle denunciate violazioni di legge e se le stesse siano state correttamente censurate.
Rileva il Collegio che, con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140 epe nonché 60 comma 1° lettera c) del dpr n. 600/1973, è stato costantemente interpretato, nel senso che, se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (cioè nel caso di irreperibilità ed. “relativa” di cui all’art.140 epe), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art.140 epe, richiamato dall’alinea del primo comma lettera e) dell’art.60 del dpr n.600/1973.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, avuto modo di precisare che, per perfezionare la notificazione dì un atto di accertamento ad un destinatario “relativamente” irreperibile, occorre: a) il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata.
E’ stato, altresì, puntualizzato, che le modalità di notificazione dell’atto di accertamento previste dall’art.60 comma primo lettera e) del dpr n.600/1973 sono applicabili, invece, nella diversa ipotesi di “irreperibilità assoluta” del destinatario e per il relativo perfezionamento occorre: a) il deposito di copia dell’atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale; b) l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo comune; e) il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell’albo comunale.
In relazione a quest’ultima modalità di notificazione, è stato evidenziato che lo stato di “irreperibilità assoluta” del destinatario, rende impossibile l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito nella casa comunale, con la conseguenza che la notificazione, in tal caso, non necessità di tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di “irreperibilità relativa”, e si perfeziona nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione nell’albo comunale.
Ritiene, quindi, il Collegio che, con riguardo alla notifica degli avvisi di accertamento, anche per le riflessioni stimolate da alcune pronunce della Corte Costituzionale (da ultimo n.3/2010), allo stato, l’interpretazione delle esaminate disposizioni, riassunta nei termini anzi riferiti e quale, peraltro, desumibile da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 7268/2002, n.10189/2003, n.3618/2006, n.20425/2007, n.7067/2008, n. 15856/2009, n. 3426/2010, n. 14030/2011), deve ritenersi pacifica e risulti ben riassunta nel principio fissato dalle citate pronunce, secondo cui “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e 1’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non e* stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. c), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è1 situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento dì indirizzo nell’ambito dello stesso Comune”.
Esigenza, questa, postulata dal generale principio di garantire l’effettività del contraddittorio e del diritto di difesa e, quindi, rilevante agli effetti della validità della notificazione.
In ossequio alla stessa, il Messo notificatore, prima di procedere alla notifica, è, dunque, necessario che effettui, nel Comune del domicilio fiscale del contribuente, le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio e, segnatamente, ad accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto, sia dovuto ad “i reperibilità relativa”, trattandosi dì trasferimento nell’ambito dello stesso Comune, ovvero ad “irreperibilità assoluta”, in quanto che, nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto. Attività di ricerca, quest’ultima, trattandosi di notificazione da effettuarsi a soggetto irreperibile, di decisivo rilievo agli effetti della validità della notifica, che, pertanto, deve risultare dalla relativa relazione e, comunque, emergere, inequivocamente, dagli atti prodotti dal messo notificatore, così come prescritto dai comma secondo dell’art.148 epe (Cass. n.8077/2007, n.4925/2007, n.16899/2007, n.20425/2007, n.2909/2008, n.18385/2003, n.7167/2002). Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, come si evince dal relativo tenore, non abbia affrontato e non si sia posta il problema della validità o meno del tipo di procedimento notificatorio utilizzato, in relazione ai diversi presupposti legittimanti il ricorso alla notifica ai sensi dell’art.140 epe ovvero dell’art.60 comma 1° lettera c) del dpr n.600/1973, così incorrendo nei denunciati vizi.
In vero, non hanno considerato i Giudici di appello, che la circostanza valorizzata – che la notifica dell’accertamento doveva ritenersi invalida per non essere stata “prodotta la cartolina attestante il ricevimento” – era a ritenersi, di per sé, inidonea a giustificare la decisione, non necessitando l’invio di alcun avviso al destinatario, nel caso di notifica eseguita a soggetto “assolutamente irreperibile”. Non hanno considerato, i medesimi Giudici, che costituendo condizione, legittimante il ricorso alle diverse e tipizzate formalità del procedimento notificatorio, lo stato di irreperibilità, assoluta o relativa, del destinatario dell’avviso di accertamento, la mera apodittica affermazione, secondo cui la notifica dell’avviso di accertamento doveva ritenersi invalida, “per non essere stata prodotta la cartolina attestante il ricevimento”, era da considerarsi giuridicamente erronea.
Non hanno, cioè, considerato i Giudici di appello che l’affermazione, poteva essere legittimamente effettuata solo per le notifiche a contribuente “relativamente irreperibile” e che l’accertamento di tale stato di irreperibilità, avrebbe dovuto risultare {giusto orientamento giurisprudenziale citato e condiviso) dai concreti accertamenti effettuati dal messo e consacrati nella relazione di notifica, rivelandosi, invece, illegittima, in caso di procedimento notificatorio, ex art.60 c.l° lett. e) del dpr n.600/1973, applicabile nel caso di soggetto ” assolutamente irreperibile “, perfezionandosi, in tale ipotesi, la notifica, nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione all’albo, omesso ogni ulteriore avviso.
I Giudici di appello, hanno, dunque, fatto malgoverno del quadro normativo di riferimento e dei principi, espressi dalle richiamate pronunce e condivisi dal Collegio, incorrendo, per l’effetto, nel denunciato vizio, che risulta, pertanto, correttamente denunciato. D’altronde, a diverso opinamento non induce la sopravvenuta decisione della Corte Costituzionale n.258/2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 terzo comma del dpr n.602/1973, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “nei casi previsti dall’art.140 del codice di procedura civile-si esegue con le modalità stabilite dall’art.60 del dpr 29 settembre 1973 n.600″, anziché ” nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario…si esegue con le modalità stabilite dall’art.60 primo comma, alinea e lettera e) del dpr 29 settembre 1973 n.600″.
Infatti, siffatta pronuncia, concernente disposizione relativa al procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, come, inequivocamente, evincesi dalla relativa parte motiva, ha uniformato le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, e che non risultava in linea con il fondamentale principio posto dell’art.3 della Costituzione.
Nella circostanza la Corte ha, infatti, rilevato che nella medesima ipotesi, di irreperibilità “relativa” del destinatario, {cioè nei casi previsti dall’art.140 epe) la notificazione veniva eseguita con modalità diverse, a seconda che l’atto da notificare fosse un atto di accertamento oppure una cartella di pagamento: nel primo caso, applicandosi le modalità previste dall’art.140 epe; nel secondo caso, invece, quelle previste dalla lettera e) del primo comma dell’art.60 del dpr n.600 del 1973.
In buona sostanza, per effetto di tale pronuncia, risultano solo uniformate le modalità di notificazione dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento, dovendosi applicare le citate disposizioni, nell’uno e nell’altro caso, in coerenza alla lettura, costituzionalmente orientata, che di esse ha offerto la precitata giurisprudenza di legittimità. Conclusivamente, il ricorso è ammissibile e fondato e va, quindi, accolto, nei sensi esplicitati, e per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione. Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al riesame ed alle necessarie verifiche, alla stregua della realtà processualmente acquisita, e, quindi, deciderà nel merito e sulle spese del giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Lazio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22895 depositata il 21 luglio 2022 - In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 40543 depositata il 17 dicembre 2021 - In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5542 depositata il 1° marzo 2024 - In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 16195 depositata il 19 maggio 2022 - In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 28966 depositata il 5 ottobre 2022 - In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini di decadenza dal potere impositivo, il principio della…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…