Corte di Cassazione sentenza n. 1677 del 7 febbraio 2012
PROCESSO CIVILE – ESECUZIONE FORZATA – LA SOCIETA’ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE NON PUO’ PROPORRE AZIONI ESECUTIVE
massima
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La cancellazione dal registro delle imprese comporta l’estinzione immediata delle società, siano esse di capitali o di persone, con la conseguenza che le azioni esecutive proposte dopo la cancellazione sono prive di efficacia. È vero che l’art. 2495 c.c. è stato dettato con riferimento alle società di capitali, tuttavia una sua lettura costituzionalmente orientata impone di considerarlo applicabile anche alle società di persone, in relazione alle quali «la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali». La cancellazione dal registro delle imprese, insomma, produce un effetto estintivo in relazione a tutte le società, non solo a quelle di capitali. Di conseguenza, una società cancellata non può proporre azioni esecutive e, con riferimento al caso di specie, il precetto notificato dalla società resistente è privo di valore.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in apposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., l’odierno ricorrente contestava di fronte al Tribunale di Grosseto il diritto della G.M. s.a.s. in liquidazione di promuovere azione esecutiva nei suoi confronti deducendo l’inesistenza di tale società e quindi l’inammissibilità dell’azione da essa, rappresentata dal suo ultimo liquidatore, preannunciata con il precetto notificatogli il 22 novembre 2004 per il pagamento della somma di Euro 13.086,36 in forza della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1161/2004, nonché l’esistenza giuridica e/o la nullità quindi dell’atto, in quanto essa società era stata cancellata dal registro delle imprese il 19 marzo 2004, cioè precedentemente all’intimato precetto.
Costituitasi la società opposta (osservando che ai sensi della vigente disciplina, l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determinava comunque l’estinzione), l’adito Tribunale, con decisione in data 5.3.2008, respingeva l’opposizione, affermando che: la nuova disciplina di cui all’art. 2495 c.c., introdotta con l’art. 4 D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, non è applicabile, ex art. 218 disp. att. c.c., alla società già poste in liquidazione alla data del 1 gennaio 2004, quale la G. M. s.a.s.; ritenendo applicarsi detta disposizione solamente alle società di capitali e, quindi, non opera nel caso di specie, essendo la soc. G.M. una società in accomandita semplice; l’estinzione della G.M. s.a.s. è comunque esclusa proprio per la pendenza del credito oggetto del precetto, nonostante l’intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ricorre per cassazione ex art. 111 Cost. la C. con tre motivi, e un unico quesito di diritto; resiste con controricorso il Garage Maremma, che ha altresì depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tutti i motivi di ricorso di deduce, sotto vari profili, violazione dell’art. 2495 c.c.; si afferma che: ha errato il Tribunale del non considerare che l’art. 2495 c.c. è applicabile anche alle società poste in liquidazione prima dell’1.1.2004; detta norma ha carattere ricognitivo e si applica ad ogni forma societaria; devono ritenersi esauriti tutti i rapporti giuridici pendenti all’atto della cancellazione della società.
Il ricorso merita accoglimento.
Censurabile è infatti la decisione impugnata là dove afferma che “la tesi dell’opponente, secondo cui la società ingiungente sarebbe inesistente giuridicamente, in quanto estinta, non sembra fondata, poiché proprio la pendenza del rapporto debitorio di cui è causa impedisce una tale estinzione”.
Infatti, non può che ribadirsi quanto in proposito già statuito da questa Corte a Sezioni Unite (n. 4060/2010), secondo cui in tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495, secondo comma, c.c., come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata dalle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loco capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore.
Ne deriva, non essendo necessari ulteriori accertamenti da parte del giudice di merito in sede di rinvio, che deve da parte di questo Collegio dichiararsi ai sensi dell’art. 384 c.p.c. che l’azione esecutiva nel caso di specie non poteva essere proposta dalla società G.M. s.a.s. in liquidazione.
In relazione alla natura della controversia e alla questione oggetto della stessa sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e, decidendo nel merito, dichiara che l’azione esecutiva da parte della società G.M. non poteva essere proposta.
Compensa spese intero giudizio.
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